venerdì 10 luglio 2009

DANNO ERARIALE PER IL SINDACO"capi area"

Risponde di danno erariale il Sindaco di un Comune, unitamente al Segretario dell'ente, che assuma in staff ex art. 90 T.U.E.L. un soggetto privo di diploma di laurea, corrispondendogli un compenso pari alla categoria D3 per il cui accesso dall'esterno è prevista la laurea, in quanto la spesa sostenuta dall’ Amministrazione risulta al di fuori dei canoni normativi previsti dalla normativa di riferimento: il Regolamento Generale sull’ Ordinamento degli Uffici e Servizi , in attuazione dell’ art. 35 , comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dispone che, per la categoria D), sia necessario il diploma di laurea. La funzione di preposto nell'ufficio di staff del Sindaco, alla cui istituzione gli enti locali sono autorizzati dall’ art. 90 del T.U.E.L., costituente una species del genus degli incarichi a contratto previsti in via generale dall'art. 110, comma 1, TUEL, rappresenta un normale posto di pianta organica e può essere coperto sia con personale interno, che in forza di personale assunto con contratto a tempo determinato, specificando la categoria e il profilo professionale.
In tal senso si è espressa la Corte dei Conti SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA con sentenza n.622 del 21.09.2004, che, nel condannnare il Sindaco e il Segretario dell'Ente, riconosce la sussistenza della colpa grave, in quanto il provvedimento era stato adottato in violazione dei minimi criteri di diligenza che devono caratterizzare l’ attività di chi assume un mandato di pubblico amministratore o di chi fa parte del corpo dell'apparato burocratico, in aperta violazione delle comuni regole di prudenza.
La Corte specifica che la presenza dell’ elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ ambito di un rapporto di staff, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’attività dell’Amministrazione
Del danno erariale risponde, oltre al sindaco che ha provveduto alla scelta ed alla conseguente nomina del soggetto in questione, anche il segretario comunale nel cui mandato sono stati realizzati i presupposti fattuali e giuridici fondanti la responsabilità erariale, allorchè lo stesso, in difformità dai suoi doveri istituzionali, abbia reso attività di consulenza fondante l’attività dell’Amministrazione che, in seguito, determinò il danno erariale.
Poiché nella quantificazione del danno deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici sottoposti al giudizio di responsabilità (art. 1, comma ter l. 20/1994, siccome modif. dalla l. 639/1996), nel caso di specie la Corte ha riconosciuto un vantaggio valutabile nell'ordine del 50%, in quanto le parti convenute hanno assolto all’ onere della prova della sussistenza delle utilità e dei vantaggi .

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