giovedì 9 ottobre 2008

PIANI DI RECUPERO PER VALLE MARTELLA- TAGLIO DEI LINEARI DEI COLLI

COMUNE DI ZAGAROLO
GRUPPO CONSILIARE
“LA DESTRA”


AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ZAGAROLO
AL SEGRETARIO GENERALE D.SSA. DANIELA URTESI
AL RESPONSABILE AREA IV^ sig. FONTANA

OGGETTO:- richiesta notizie-. Piani di recupero per Valle
Martella.

CONSIDERATO che gli atti necessari per l’espletamento del proprio mandato consiliare vengono frequentemente forniti con grave ritardo, le risposte alle interrogazioni sistematicamente violano i tempi e le modalità prescritte nel Regolamento CONSILIARE e che la recente nomina del Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi , non ha nella sostanza, modificato le pessime abitudini acquisite dall’Amministrazione con la compiacenza dell’ex Direttore Generale, Dott. Piero Pescatori.
Lo scrivente, a tal proposito, non può esimersi dallo stigmatizzare l’inqualificabile comportamento del Sindaco che, a distanza di OLTRE un anno, non ha ancora provveduto a fornire risposta all’interrogazioni orale presentata nel corso dell’adunanze assembleari.
PREMESSO che con l'approvazione del Piano di Recupero (Valle Martella)e per le osservazioni presentate la Regione ha prescritto (OLTRE il taglio dei lineari dei Colli )che per la zona Valle Martella si stima una cubatura aggiuntiva di 150.000 mc mentre per le osservazioni una cubatura di 110.000 mc.
Pertanto complessivamente la nuova cubatura di incremento risulterebbe di 762.000 mc, corrispondente a 7620 abitanti da insediare e pertanto superiore a quella prevista pari a 5895 abitanti.
Al fine di ricondurre il giusto incremento volumetrico nella presente variante, si è "proceduto a correzione d’ufficio in ciascuna sottozona." CIO’ PREMESSO si RICHIEDE alla S.V. la conoscenza delle correzioni fatte d'ufficio dalla Regione Lazio al fine di capire:
!)- come Valle Martella è stata inglobata nel dimensionamento della Nuova Variante di Piano;
!)- come sono state corrette le nuove zone d'espanzione.
La presenta riveste carattere d’urgenza


Cons. Cav. Mario Procaccini

martedì 7 ottobre 2008

GRUPPO LA DESTRA- CONS. PROCACCINI MARIO-

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE


VISTO il vigente Regolamento Comunale.

CONSIDERATO che gli atti necessari per l’espletamento del proprio mandato consiliare vengono frequentemente forniti con grave ritardo, le risposte alle interrogazioni sistematicamente violano i tempi e le modalità prescritte nel Regolamento sopra richiamato e, che la recente nomina del Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi non ha, nella sostanza, modificato le pessime abitudini acquisite dall’Amministrazione con la compiacenza dell’ex Direttore Generale, Dott. Piero Pescatori. Lo scrivente, a tal proposito, non può esimersi dallo stigmatizzare l’inqualificabile comportamento del Sindaco che, a distanza di quasi due mesi, non ha ancora provveduto a fornire risposta all’interrogazione orale presentata nel corso dell’adunanza assembleare del 30.07.2008 in merito allo stato dei Piani di recupero per Valle Martella e, del Segretario Generale che, non si è imposta nei confronti del medesimo al fine di far rispettare le regole stabile dai vari Regolamenti Comunali.

CONSIDERANDO INOLTRE che le risposte alle interrogazioni proposte dallo scrivente, non di rado, sono incoerenti, contraddittorie, confusionarie, ecc. costringendo, lo scrivente, a doversi rivolgere agli organi prefettizi al fine di ottenere risposte ragionevoli, con spiacevoli conseguenze nei confronti di terzi (ad es. diversi impiegati comunali) coinvolti, loro malgrado, in predetta mala gestione.

TUTTO CIO’ PREMESSO lo scrivente, suo malgrado, è nuovamente costretto a comunicare al Consiglio il mediocre andamento di qualche Ufficio Comunale, l’inqualificabile comportamento dell’Amministrazione e, purtroppo, anche l’insoddisfacente contributo reso dal nuovo Segretario Generale nell’imporsi e nel far rispettare i vigenti Regolamenti Comunali.

Cons. Cav. Mario Procaccini

INFORMATIVA AL CONSIGLIO COMUNALE.

INFORMATIVA AL CONSIGLIO COMUNALE


VISTA la deliberazione di consiglio comunale del 04.08.2008 ed, in particolare, l’affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani disposto a favore della società ASP SpA secondo il modello organizzativo dell’in house providing;

CONSIDERATO che, in data 17.10.2007, la Commissione delle Comunità Europea ha aperto un procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana per l’affidamento diretto del servizio di gestione dei RSU disposto dal Comune di Rocca Priora per mezzo di Deliberazione di Consiglio sempre a favore della società ASP SpA;

RITENUTO che i cambiamenti apportati nel Regolamento e nello Statuto dalla società ASP SpA tuttora non soddisfano il cosiddetto vincolo del “controllo analogo” come già esposto nell’interrogazione comunale proposta in data 18.09.2008 prot. n. 19960;

ATTESO che l’Amministrazione ha inteso adottare un affidamento diretto a favore della società ASP SpA del servizio in parola senza effettuare una preventiva analisi di mercato fra le varie imprese a capitale pubblico che soddisfano i requisiti per l’affidamento diretto, né tanto meno ha mai considerato l’opportunità di assegnare il servizio sulla base di una gara ad evidenza pubblica, in linea con le direttive della Comunità Europea nonché con quelle delle maggiori forze politiche nazionali, non escluse quelle del Partito Democratico di cui, il Sindaco Sig. Daniele Leodori, è capogruppo alla Provincia di Roma;

TUTTO CIO’ PREMESSO lo scrivente, informa il Consiglio Comunale di aver interessato i rappresentanti de La Destra presso il Parlamento Europeo al fine di verificare se nei fatti esposti esistano i presupposti per denunciare il caso di che trattasi alla Commissione della Comunità Europea.

Cons. Cav. Mario Procaccini

mercoledì 1 ottobre 2008

Vacanze a New York

Sembra il titolo di un film di Natale ed invece è la delibera di giunta municipale n° 232 del 26/10/2005 per mezzo della quale gli amici degli "Amici del Gemellaggio" si sono recati a New York per la firma dell'Accordo di Programma tra il Comune di Zagarolo e la Touro University.

Come si evince dallo stralcio della deliberazione in allegato, l'allegra delegazione era composta da:

- Sindaco Sig. Daniele Leodori

- Responsabile Dipartimento Staff Sig. ra Lina Mastroluca

- Vice Presidente Consiglio Comunale Sig. ra Sebastiana Nati

- Presidente Comitato Palazzo Rospigliosi Sig. Marcello Mariani

- Assessore Urbanistica Sig. Maurizio Colabucci

- Assessore al Bilancio Sig. Luciano Dedola

- Responsabile Area Economico Finanziaria Si. ra Annalisa Bizzochi


Sette persone, a spese del contribuente, in "gita" a New York per una firma?


E poi si lamentano se La Destra trova inopportuna oltre che illegittima la deliberazione "Amici del Gemellaggio"!

martedì 30 settembre 2008

GIUDICE DI PACE- VIOLAZIONE ART. 173 COMMA 2 ^ C.D.S. "CONDUCENTE "

Giudice di pace Roma sentenza 9468/04 del 22/01/2004
L' art. 173 co. 2, C.d.S. vieta al conducente di far uso durante la guida di apparecchi radio o cellulari o cuffie auricolari, a meno che non si adotti un sistema di viva voce, oppure le cuffie consentano una normale percezione uditiva ad entrambe le orecchie e un normale utilizzo delle mani, che non ne risulti ostacolato.
In caso di violazione di tale norma, la legge prevede la decurtazione di 5 punti dalla patente, nonche' sanzioni amministrative pecuniarie.
La contravvenzione e' valida pero' soltanto se avviene l'immediata contestazione da parte delle forze dell'ordine. E' pertanto necessario che il conducente venga fermato e venga in effetti accertato il fatto, anche per dare la possibilita' di immediata "difesa" al conducente stesso.
Non deve pertanto esserci alcun dubbio sul fatto contestato, e l'uso del cellulare da parte del conducente deve essere accertato nelle forme piu' idonee e certe possibili.
Nel caso invece le forze dell'ordine non abbiano eseguito immediata contestazione, e non sussistano validi motivi per non aver contestato subito l'infrazione, l'art. 23 penultimo comma, della L. 689/81 prevede che il Giudice di Pace, a seguito del ricorso alla contravvenzione, annulli la contravvenzione stessa per mancanza di prove sufficienti.
Nella sentenza de quo, l'agente di polizia aveva sanzionato un conducente in quanto alla guida con cellulare senza auricolare, senza pero' effettuare la contestazione immediata, adducendo come motivo a verbale che il veicolo non poteva essere arrestato in quanto si trovava ad eccessiva distanza dal posto di polizia.
Il Giudice di pace, nella sentenza riportata sotto, accertanta la mancata contestazione immediata, e affermato che il motivo riportato, cioe' l'eccessiva distanza del veicolo, sia proprio in netta contraddizione con la possibilita' di accertare senza dubbio l'infrazione effettiva, ha dichiarato illegittimo e quindi annullato il verbale di contravvenzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.° 51384/03 R.G.
TRA
XXX, domiciliato in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46, presso lo studio del proprio procuratore e difensore avv. Simone Pacifici
Ricorrente
CONTRO
Sindaco p.t. del comune di Roma, domiciliato in Roma, Via del Campidoglio, 1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso verbale di accertamento di violazione n. 300077171 allegato alla presente sentenza in copia conforme e della quale ne fa parte integrante.
CONCLUSIONI. Come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5/06/2003 il ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento di cui sopra deducendone la illegittimità per mancata contestazione immediata ed illogicità della motivazione.
Non si costituiva l'Amministrazione
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.
Il ricorrente contesta di aver fatto uso del telefono cellulare, e la possibilità di accertamento da parte del verbalizzante per essere lontano dal posto di rilevazione.
In fatto, il verbalizzante giustifica l'omissione della contestazione immediata per l'impossibilità di arresto del veicolo in quanto lontano dal posto di accertamento; tale circostanza lascia dubbi sulla sicura percezione dell'uso, da parte del ricorrente, di un telefono cellulare privo di auricolare o di sistema a viva voce. Nel dubbio, questo Giudice ritiene debba applicarsi l'art. 23, penultimo comma, della L. 689/81, come modificato dal D. Lgs. N. 507/1999.
Le spese di causa come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace di Roma, nella persona dell'Avv. Fernando Savarese, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda proposta da XXX, dichiara illegittimo il processo verbale di contravvenzione e, per quanto di ragione, lo annulla.
Condanna la resistente Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dr. Simone Pacifici.
Così deciso in Roma lì 22/01/2004
IL GIUDICE DI PACE
Fernando Savarese

mercoledì 24 settembre 2008

Acquistata nuova auto per... ?... la Polizia Locale di Zagarolo

L'Amministrazione ha provveduto ad acquistare una nuova autovettura di servizio per la Polizia Locale.

Un passo decisivo per consentire alla Polizia Locale di espletare con maggiore efficienza i compliti istituzionali che è chiamata a svolgere nell'ambito del territorio comunale.

In questo caso e, salvo sorprese, non si può che elogiare l'attenzione dell'Amministrazione nei confronti della sicurezza del cittadino.

Una sola cosa non ci è chiara... come mai viene parcheggiata nell'area destinata alle autovetture di rappresentanza Comunali e non nei pressi del Comando della Polizia Locale?

martedì 23 settembre 2008

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.09.2008 IL SINDACO MODIFICA IL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO SUL PIANO DI RECUPERO PER VALLE MARTELLA

Consiglio Comunale del 24.09.08, il Sindaco modifica il punto 4 dell'ordine del giorno da:
- Piano Particolareggiato di Recupero di Valle Martella approvato con delibera di Consiglio Comunale n.47/2007. Presa d'atto della mancata presentazioni di osservazioni della Regione Lazio: Approvazione piano ai sensi della legge regionale n.36/87

IN

-Piano Particolareggiato di Recupero di Valle Martella approvato con delibera del Consiglio Comunale n.47/2007. Esame osservazioni della Regione Lazio. Approvazione piano ai sensi della legge Regionale n. 36/87.


SINDACO.... cosa si cela dietro questo cambiamento di rotta?

Abbiamo innestato un'altra volta la retromarcia ?

Cons. Cav Mario Procaccini

mercoledì 17 settembre 2008

Deliberazione di Consiglio del 30/7/2008 -- Stato piani di recupero per Valle Martella --





Dopo le interrogazioni fantasma, le indennità pazze, la farsa sulle Alte Professionalità e gli allegri "Amici del Gemellaggio" ora è il turno del fantomatico "silenzio-assenso" dalla Regione Lazio per i piani di recupero a Valle Martella.

Eppure nel corso del consiglio comunale del 30 luglio scorso, a domanda puntuale sullo stato dei piani di recupero a Valle Martella, il primocittadino restava in religioso "silenzio"... chissà, forse in cenno di "dissenso" per la domanda posta alla quale non mi sembra che abbia fornito una risposta...

Amici di Valle Martella, basta con questi amministratori buoni solo a far promesse pre-elettorali. Il Sig. Leodori da oltre 12 anni governa la città e da oltre 5 che è consigliere alla provincia di Roma.

Se dopo tutto questi anni sta ancora indugiando su parziali piani di recupero, silenzio-assenso e altro di questo genere senza aver messo in atto nulla e' evidente che ci sta prendendo in giro.


Un saluto,
Consigliere Mario Proccacini.

lunedì 15 settembre 2008

SILENZIO ASSENSO - O SILENZIO RIFIUTO - O SILEZIO RIGETTO - DEI PIANI DI RECUPERO EX LEGGE 28/1980""

TRATTASI DI SILENZIO ASSENSO O DI SILENZIO RIFIUTO O DI SILENZIO RIGETTO ?
QUANTO SI E' IN PRESENZA DI AREE SOTTOPOSTE AL RISPETTO DEL VINCOLO FALDE IDRICHE- VINCOLO ARCHEOLOGICO- VINCOLO DEI FOSSI ?

Il Sindaco ( Signor Dott Leodori Daniele ) parla di silenzio assenso - per i piani di recupero per la frazione di Valle Martella, inviati alla Regione Lazio solo dopo l'interrogazione avanzata dal Consigliere Procaccini (:)
Caro Sindaco i pareri sui vincoli sono stati acquisiti ?
Caro Sindaco dia risposta all'interrogazione proposta da questo Consigliere nella seduta del 30.07.2008 che di seguito riporto .
""" Si interroga il Sindaco per sapere quando saranno efficaci i piani di recupero di Valle Martella, se sono stati inviati alla Regione Lazio ed il relativo stato dei vincoli""
Noi siamo in attesa delle sue risposte.
Legge reg. Lazio n.36 del 02.luglio 1987.
( alcune norme sul silenzio assenso-D.L. n.269/2003 )
Sentenza Consiglio di stato n. 1642/2008.

CONS PROCACCINI

gradirei la correttezza- nel lasciare i commenti, grazie

domenica 14 settembre 2008

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)


[ ... ]


Articolo 45


Trattamento economico(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:a) alla produttivita' individuale;b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

[ ... ]




Segnaliamo a tal proposito la recente sentenza della Procura della Corte dei Conti n. 457/08.



Un pò lunga, ma di estremo interesse... soprattutto per le ex Alte Professionalità!



Buona lettura.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)

[ ... ]

Articolo 45

Trattamento economico(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:a) alla produttivita' individuale;b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
[ ... ]

Segnaliamo a tal proposito la recente sentenza della Procura della Corte dei Conti n. 457/08.

Un pò lunga, ma di estremo interesse... soprattutto per le ex Alte Professionalità!

Buona lettura.

mercoledì 10 settembre 2008

NASCE IL BLOG " LA DESTRA PER VALLE MARTELLA"

Amici di Valle Martella,
da oggi è stato attivato il blog "La Destra per Valle Martella" dedicato ad esporre ed illustrare l'attività svolta dal gruppo de La Destra a Valle Martella.

Il blog è raggiugibile cliccando sul seguente link: La Destra per Valle Martella

Saluti,
Cons. Cav. Mario Procaccini.

domenica 7 settembre 2008

"" ALTE PROFESSIONALITA' "" - ZAGAROLO: IL SINDACO LEODORI "INNESTA LA ...........RETROMARCIA ! "

(risposta interrogazione prot. 18074 -18077 prot. uscita )

M A N I F E S T O

A seguito delle innumerevoli INTERROGAZIONI presentate dal Consigliere Comunale Mario PROCACCINI al Sindaco di Zagarolo sulle indennità corrisposte ai responsabili di Area e Ufficio supporto del Sindaco , nonchè sulla nomina del Vice Segretario Generale, l'amministrazione Comunale è stata costretta a rivedere l'intero procedimento seguito dal Sindaco per quanto riguarda l'individuazione delle "ALTE PROFESSIONALITA' " e gli incarichi ai " RESPONSABILI di AREA " unitamente alle indennità ad essi corrisposte , riconducendole , nei limiti fissatti non più per le alte professionalità, ma nei limiti fissati per le posizioni organizzative ( Riducento l'importo corrisposto ) :

Nello stesso tempo è stato revocato la nomina del vice Segretario Generale, al quale veniva corrisposta una indennità pari al 30% di quella fissata per i Capi Area !

L'opposizione svolta dal Consigliere PROCACCINI nel Consiglio Comunale di Zagarolo comincia a dare i suoi frutti : RICONDURRE L'AMMINISTRAZIONE DI ZAGAROLO AD AGIRE NELLA LEGALITA' !

A questo punto ci viene spontaneo pronunciare le parole "" FATIDICHE "" ....... per fortuna che c'e' MARIO !!!.


""" LA DESTRA PER ZAGAROLO """

domenica 10 agosto 2008

Il Cavaliere Nero


Si ringraziano i cortesi "anonimi" (anonimi? Si fa per dire...) per l'attività di volantinaggio messa gratuitamente in atto sul territorio, a favore dei successi e delle tante attività promosse da La Destra a beneficio della legalità, della sicurezza, del lavoro, dell'ambiente e contro gli sprechi e l'inefficienza di alcuni servizi pubblici nell'ambito del Comune di Zagarolo.

Cons. Cav. Mario Procaccini

sabato 2 agosto 2008

INCOMPATIBILTA' del Consigliere Comunale di Maggioranza Alfredo Palimedessa

INTERROGAZIONE


Oggetto: incompatibilità del Consigliere Comunale sig. Alfredo Palamidesse.


Premesso che il Consigliere Comunale di maggioranza sig. Alfredo Palamidesse è il coniuge della sig. ra Patrizia Brini, titolare della agenzia All Services sita in Corso Garibaldi, n. 46 che gestisce il servizio di affissione e pubblicità nell’ambito del Comune di Zagarolo per la società Globo Tributi SRL, concessionaria del servizio in parola come attesta la nota acclarata al protocollo comunale al n. 00159752 del 19.7.2004.

Considerando l’art. 16, comma 1, lettera b) della L. R. n. 4/1995;

Visto il parere reso dall’ANCI, in data 26.02.2001, che richiama la sentenza della Cassazione Civile 11.3.1980, n. 112;

Considerato inoltre il parere reso dall’ANCI in data 18.12.2003, in merito alla incompatibilità di un Consigliere Comunale parente entro il secondo grado del titolare di una ditta fornitrice del Comune.

Tutto ciò premesso lo scrivente

INTERROGA LA S.V.

Per richiedere chiarimenti in merito alla posizione del Consigliere Alfredo Palamidesse che, in virtù della nota dell’ANCI richiamata in premessa, risulta formalmente incompatibile con la carica politica rivestita in ambito consiliare. Si richiedono altresì chiarimenti circa le misure che vorrà adottare nei confronti del medesimo, affinché venga risolta l’incompatibilità di che trattasi.


Si resta in attesa di riscontro scritto alla presente nei tempi previsti dal Regolamento Comunale. In assenza di una risposta giuridicamente fondata alla presente, la medesima, sarà inoltrata alla competente Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, affinché ne accertino se nei fatti esposti in narrativa si possano ravvisare eventuali reati di natura erariale e penale.


Cons. Cav. Mario PROCACCINI

Si allega parere reso dall’ANCI in data 18.12.2003.



..................................................................................

PARERE ANCI:


Incompatibilità del consigliere/assessore comunale
titolare di una Ditta fornitrice del Comune
(18.12.2003)

QUESITO:

Sussiste causa di incompatibilità per un consigliere/assessore comunale che sia titolare di un’impresa commerciale fornitrice del Comune?

RISPOSTA:

La materia delle cause di incompatibilità dei consiglieri comunali, applicabili anche agli assessori, è disciplinata dall’articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (“Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale”). In particolare la lettera b) del comma 1 prevede che non può ricoprire la carica di Sindaco, Vicesindaco e Consigliere comunale “colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione”. La norma è diretta a prevenire un conflitto di interessi tra l’ente, che usufruisce delle prestazioni, ed il consigliere, che in qualità di titolare, amministratore o dirigente, le effettua.

Il consigliere comunale, per incorrere nella suddetta causa di incompatibilità, deve aver parte in un contratto di somministrazione, nel senso che deve partecipare ai risultati della gestione ed esserne quindi interessato economicamente in proprio, direttamente in quanto tale condizione si verifica per lo stesso amministratore od indirettamente quando il conflitto di interessi si verifica rispetto a familiari entro il secondo grado (Cfr. Parere ANCI del 26.02.2001 che cita la sentenza della Cassazione Civile 11.03.1980, n. 112). L’esecuzione del contratto deve essere ancora in corso, in quanto la causa di incompatibilità non sussiste quando la prestazione sia già stata eseguita e sia ancora in corso soltanto l’obbligazione del pagamento del prezzo convenuto (Cfr. Parere ANCI del 24.05.1999 che cita la sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, n. 10238/1995).

Il rapporto contrattuale deve inoltre riferirsi ad un contratto di pubblica fornitura (corrispondente al contratto di somministrazione di diritto privato) consistente nella consegna di quantità determinate di beni mobili di carattere periodico e continuativo alla Pubblica Amministrazione. Due sono gli elementi caratterizzanti tale contratto:
1) la prevalenza delle prestazioni di “dare” rispetto a quelle del “facere” (Cass. Civ., V, 04.10.1993, n. 980);
2) la continuità e la periodicità della prestazione di “dare”.

Ai sensi dell’articolo 1559 del Codice Civile per somministrazioni debbono intendersi le prestazioni periodiche o continuative di cose, verso il corrispettivo di un prezzo. Pertanto, nell’interpretare la suddetta previsione normativa sembra potersi affermare che mancando i caratteri della periodicità o della continuità non si abbia un contratto di somministrazione.

Se è certo che l’effettuazione di forniture occasionali non ha rilievo ai fini del radicarsi della causa ostativa, rimane in dubbio se la regolarità o la ripetizione della fornitura non soddisfino il requisito della continuità. Se non ricorresse quest’ultimo requisito si sarebbe in presenza di un normale contratto di compravendita e non sussisterebbe alcuna causa di incompatibilità. Dottrina e giurisprudenza sembrano infatti concordi nel ritenere che sono esclusi dalla norma i rapporti di compravendita riferiti ad acquisti correnti che non si inquadrano in un preesistente vincolo giuridico, aventi carattere di continuità.

Va tuttavia segnalato che la giurisprudenza ha avuto un orientamento costante nel ritenere che non occorre un contratto formale da cui il rapporto tragga origine, bastando l’esistenza in fatto di prestazioni effettuate con un minimo di continuità per determinare il potenziale conflitto tra l’eletto e l’ente locale (In tal senso I. Militerni – G. Saporito, in La nuova legge elettorale, Napoli, 1982, pag. 106, che cita le sentenze della Cassazione Civile 31.01.1969, n. 288 e 11.02.1995, n. 533).

Tutto ciò premesso - in assenza di una precisa definizione dei rapporti esistenti tra il Comune e la Ditta fornitrice - per verificare se sussista o meno la causa di incompatibilità prevista per legge, occorre innanzitutto stabilire se il ricorso alla Ditta in questione avviene “una tantum” per specifiche forniture o se abitualmente, per diversi motivi, il Comune si rivolge sempre alla medesima Ditta per gli stessi acquisti, anche in mancanza di un formale affidamento della fornitura in oggetto. Nella prima ipotesi si è sicuramente in presenza di un contratto di compravendita, per cui non sussiste causa di incompatibilità, mentre nel secondo caso risulta essere più complicato dimostrare che si tratti di una compravendita piuttosto che di una somministrazione. Essendo quest’ultima un tipico contratto di durata, destinato a soddisfare un bisogno continuativo o periodico, per far rientrare la fornitura in un rapporto di compravendita dovrà esserne principalmente dimostrato il carattere saltuario e occasionale, ancorché ricorrente.

In conclusione, a prescindere dal caso specifico, si ritiene che qualora il Comune si rifornisca regolarmente (anche in assenza di contratto ma, ad esempio, mediante emissione di buoni d’ordine ai sensi del Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia) presso l’esercizio commerciale di proprietà del consigliere/assessore comunale, si verifichi per quest’ultimo la condizione ostativa di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), della L.R. n. 4/1995.