domenica 31 maggio 2009

IL FIGLIO DELLO SPIRITO SANTO ?


"" Nota al Prefetto di Roma""
Signor. Prefetto- colgo l'occasione per formulare un quesito, in particolare chiedo di conoscere alla luce dei principi di civiltà giuridica che caratterizzano la nostra democrazia , fino a che punto sia consentito che un SINDACO possa abusare della sua posizione fino ad arrogarsi il diritto di affermare il falso in un atto pubblico in sede di adunanza di Consiglio Comunale !

Si chiede inoltre di conoscere quali strumenti può attivare un consigliere di minoranza per difendersi da tali comportamenti tesi chiaramente a violare norme della nostra Costituzione!

ART.63 D.L.267/2000.
1. Non può ricoprire la carica di , consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
- colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo,
rispettivamente, con il comune o la provincia.

Risposta del sindaco

SITUAZIONE DI FAMIGLIA DELL'ASSESSORE SARACINI.



INTERROGAZIONE





altra interrogazione
Gruppo Consigliare Zagarolo

INTERROGAZIONE.

Oggetto:-Domande di sanatoria (legge 326/03)-L.R. n.12/04· Protocollo nr.0028689 del 13.12.2004 a nome di SARACINI Enrico;

Premesso che , in data 28.02.2009 il responsabile dell’area IV^ con nota n.0005184/U mi rimetteva domanda di condono ;.

CHE in relazione all’analisi della domanda di Sanatoria prot.0028689,prodotta dall’Avv.SARACINI Enrico,relativa alla legge 326/03 e L.R.12/04 si sono riscontrate alcune anomalie che metterebbero in discussione la validità della stessa domanda e quindi la sua non accettazione, nello specifico:*Il primo punto riguarda la data di arrivo ed il suo protocollo.La domanda è stata spedita tramite raccomandata ma manca sulla stessa il timbro di annullamento nonché il codice a barre. La stessa è stata presentata presso l’ufficio postale alle ore 15,05 orario in cui l’ufficio postale risulta chiuso al pubblico:*Nella prima pagina della domanda mancano tutti i dati relativi alla consistenza immobiliare quali foglio, particella e subalterno, interessata dalla costruzione;*La domanda è priva degli allegati necessari al fine di accettare ed individuare la stessa costruzione e/o porzione di essa;*La costruzione abusiva ricade in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico- rispetto falde acquifere e quindi,secondo quanto recita la legge, non poteva e non doveva essere accettata,ma inviare comunicazione di rigetto della stessa domanda;*Tali fabbricati potrebbero superare la cubatura ammessa per legge costituendo un unico complesso che andrebbe considerato nel suo insieme e non per parti;*La costruzione non è stata adibita a prima abitazione così come dichiarato nella domanda,invero locata a terzi.Da una attenta osservazione dell’ortofoto relativa al periodo luglio 2003, riconducibile alla Sara Nistri di Roma, la sagoma degli immobili sembrerebbe non avere la sagoma attuale..Che , il responsabile d’area con nota n.8893 del 07.04.2009 ha comunicato l’avvio della procedura di insanabilità delle domande di condono.Quanto sopra specificato ; considerato che i manufatti in questione sono tuttoraesistenti;considerato che detti manufatti, come certificato dall’ufficiale anagrafe ,risulterebbero abitati da circa 15 persone; considerato che l’area indicata èsottoposta a vari vincoli tra cui quello sismico;Ciò premesso si INTERROGA la S V. per conoscere che tipo di provvedimenti sonoStati adottati a tutela di quelle persone ivi dimoranti, anche in considerazione deglieventi nella vicina regione Abruzzese.-Si ringrazia.Cons. Cav. Mario Procaccini



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