sabato 2 maggio 2009

località “Palazzuola - Colle della Noce " NUOVE EDIFICAZIONI "

MENTRE L'AMMINISTRAZIONE SI CREA LE VARIANTI URBANISTICHE AL P R G A PROPRIO USO E CONSUMO....... MOLTE FAMIGLIE RICEVONO LETTERE CHE ANNUNCIANO CHE FORSE LA LORO CASA NON SARA' PIU' LORO . GRAZIE SINDACO LEODORI !



Speculazione edilizia ? Il tempo giudicherà !
Se vuoi delle notizie............ chiamami:
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Sommario
:
Art. 1 - Campo di applicazione. 2
Art. 2 - Riferimenti normativi 2
Art. 3 - Le varianti di piano.. 2
Art. 4 - Le destinazioni nelle previsioni di piano.. 3
Art. 5 - Modalità tecniche per l'attuazione delle previsioni di piano.. 3
Art. 6 - Modalità contrattuali per l'attuazione del comparto PEEP. 4
Art. 7 - Tempi di attuazione delle previsioni di Piano.. 4
Art. 8 - Elaborati di Piano.. 4
Art. 9 - Validità delle previsioni del Piano.. 5
Art. 10 - Contenuti del Piano - zonizzazione. 6
Art. 11 - Definizione degli interventi 7
Art. 12 - Parametri edilizi di carattere generale. 7
Art. 13 - Parametri urbanistici di carattere generale. 9
Art. 14 - Attuazione unitaria dei comparti 13
Art. 15 - A.1.1 - Comparti delle aree edificate - sature (E.s.) 13
Art. 16 - A.1.2 - Comparti delle aree edificate - di completamento (E.c.) 14
Art. 17 - A.2.1 - Comparti delle aree libere - ad attuazione diretta (L.n.) 15
Art. 18 - A.2.2 - Comparti delle aree libere - a cessione di area (con premio di cubatura) (L.c.).. 15
Art. 19 - Comparto - urbanizzazione secondaria, attrezzature e servizi pubblici (S.) 16
Art. 20 - Comparto – sviluppo insediativo turistico (T.) 17
Art. 21 - Aree per impianti tecnologici 17
Art. 22 - Recinzioni e pavimentazioni esterne – Sistemazione delle zone di distacco e rispetto stradale. 17
Art. 23 - Eliminazione e superamento delle Barriere Architettoniche. 18
Art. 24 - Strade e parcheggi pubblici 18
Art. 25 - Strade private ed accessi diretti agli edifici 18
Art. 26 - Recinzioni e sistemazioni esterne. 19
Art. 27 - Opere di urbanizzazione primaria.. 20

1 commento:

Mario Procaccini ha detto...

Comune di Zagarolo (Rm)


Piano Particolareggiato di Attuazione per la realizzazione dei parametri urbanistici previsti per la Sottozona C.1 in località “Palazzuola - Colle della Noce”


NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE






TECNICO INCARICATO:
arch. Vittorio Minio Paluello
con la collaborazione di:
arch. Alessandra Borzi
arch. Emiliano Donda
Art. 1 - Campo di applicazione
Le presenti norme tecniche si applicano esclusivamente per I'attuazione delle previsioni della Variante Generale al Piano Regolatore Generale adottato con delibera del Consiglio Comunale n.56 del 29.12.2000 ed approvato con delibera di Giunta Regionale n.324 del 30.06.2007, pubblicata sul BUR n.18 supplemento n.5, che per la sottozona C1 Palazzuola Colle della Noce, prevede vengano localizzati gli interventi per la formazione di edilizia residenziale di nuova espansione, in quanto trattasi di un’area compromessa in modo più o meno rado da esistenti costruzioni, assoggettandoli a piani attuattivi.
Queste stesse norme pertanto integrano la disciplina dettata dal vigente Piano Regolatore Generale e fanno parte integrante del Piano Particolareggiato di Attuazione riferito alla suddetta zona.
L'approvazione del Piano, per la porzione interessata da edilizia sovvenzionata e convenzionata (PEEP) equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti ai sensi del comma 2 dell'art.9 della L.167/62.
Art. 2 - Riferimenti normativi
Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme valgono, se applicabili, la disciplina urbanistica del P.R.G. e del Regolamento Edilizio Comunale; comunque le norme di legge e regolamentari emanate dallo Stato e dalla Regione Lazio nelle rispettive competenze.
Art. 3 - Le varianti di piano
Il presente Piano individua e determina quale presupposto e quale mezzo per raggiungere gli scopi programmati per l'insieme delle aree in riferimento dell'intera Sottozona C1, i seguenti elementi, la cui realizzazione costituisce presupposto all’intero quadro attuativo proposto dal Piano:
- perimetro dei comparti di attuazione;
- sedime della viabilità principale in cessione alla P.A.;
- aree destinate al soddisfacimento degli standard per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione secondaria.
Il Piano contiene l'esatta definizione delle aree in cessione per viabilità principale e standard urbanistici complessivi (urbanizzazione secondaria).
Art. 4 - Le destinazioni nelle previsioni di piano
Per le aree di sviluppo edificatorio, in attuazione delle previsioni contenute nel presente Piano, si individuano due differenti tipologie di intervento:
- la prima attua quanto indicato dal PRG. In questa si realizzano gli interventi secondo quanto riportato nelle presenti norme sulla base di indici, destinazioni e prescrizioni contenute nelle norme tecniche di Piano. Si tratta delle aree indicate negli elaborati grafici del tipo: Comparti delle aree edificate; Comparti delle aree non edificate, del tipo Aree libere ad attuazione normale.
- la seconda integra quanto indicato dal PRG. In questa si realizzano interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata (PEEP), sulla base di una volumetria incrementata da una cubatura aggiuntiva pari ad un indice complessivo di IfT (di comparto) 1,00 mc/mq. Si tratta delle aree indicate negli elaborati grafici del tipo: Comparti delle aree non edificate, del tipo Aree libere a cessione di area.
Art. 5 - Modalità tecniche per l'attuazione delle previsioni di piano
Le previsioni contenute nel presente Piano comportano attuazione attraverso il ricorso alla redazione di un Progetto Edilizio inquadrato in un Piano di Comparto con l'esatta definizione degli elementi urbanistici.
Il Piano di comparto deve contenere l'esatta definizione delle aree in cessione per: viabilità interna al comparto e standard urbanistici complessivi, nonché le modalità ed i tempi di attuazione delle opere previste.
Il piano di comparto può proporre l'attuazione dello stesso in porzioni, garantendo che questo non alteri il dimensionamento ne il posizionamento delle aree a servizio che devono rimanere funzionali all'intero comparto. Nel rispetto delle condizioni indicate, l'attuazione delle parti può essere autorizzata in maniera differita.
Art. 6 - Modalità contrattuali per l'attuazione del comparto PEEP
Una porzione del comparto PEEP, non indicata sugli elaborati grafici, ma riportata sulle tabelle, pari al complessivo 35% dell’area, viene ceduta alla P.A. che ne cura la successiva concessione in diritto di superficie ai sensi dell'art.35 legge 865/71. In questa quantità è inclusa la quota parte di area interessata dalla viabilità primaria. La cessione avviene a titolo gratuito.
La restante superficie del comparto PEEP, viene attuata in maniera diretta previo convenzionamento con vincolo di destinazione (da cooperative, imprese e/o altri soggetti con requisiti di legge).
Nel caso non vi sia possibilità di addivenire ad un accordo di cessione volontaria con o senza convenzionamento secondo le modalità riportate, la P.A. procederà all'acquisizione dell’area tramite esproprio.
Art. 7 - Tempi di attuazione delle previsioni di Piano
Entro sei mesi (180.gg)dalla data di approvazione del piano, la G.A. approva i Piani planovolumetrici di subcomparto a destinazione edilizia sovvenzionata e convenzionata e propone ai proprietari delle aree l'adesione ad una delle due possibili forme di convenzianamento. Entro e non oltre i successivi trenta giorni (30.gg) la P.A. procede ad attuare gli indirizzi del presente Piano.
Art. 8 - Elaborati di Piano
Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati che di essa fanno parte integrante con efficacia prescrittiva, fatti salvi gli eventuali casi di contrasto con le prescrizioni di cui alle presenti norme che prevalgono comunque sulle indicazioni grafiche:
Elaborato.1
- Inquadramento territoriale 1:25.000;
- Individuazione dei vincoli 1:10.000;
- Vincoli territoriali 1:10.000;
- Stralcio P.R.G. 1: 5.000;

Elaborato.2
- Perimetro del comparto e stato di fatto 1:2.000;
- Comparti di attuazione 1:2.000;
- Schema delle opere di urbanizzazione 1:2.000;
Elaborato.3
- Relazione tecnica;
Elaborato.4
- Norme tecniche di attuazione.
Art. 9 - Validità delle previsioni del Piano
Per l'attuazione delle previsioni del Piano di cui agli elaborati indicati nel precedente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti elementi:
a) la perimetrazione della Sottozona C.1 oggetto del Piano;
b) la ripartizione della Sottozona in comparti con relativa destinazione d’uso ed indice edilizio (quando difformi da quanto alle NTA del PRG);
c) l'individuazione dei comparti in cui viene localizzata la cubatura di edilizia sovvenzionata e convenzionata;
d) il tracciato e la sezione della viabilità primaria;
e) la localizzazione e quantificazione del comparto urbanizzazione secondaria, attrezzature e servizi pubblici;
f) i distacchi dai confini, dal ciglio delle strade pubbliche e tra i fabbricati;
g) l'altezza massima degli edifici;
h) quantificazione delle singole superfici degli spazi pubblici di dotazione dell'insediamento, urbanizzazione primaria ex DM 1444/68;
i) le condutture principali delle infrastrutture tecnologiche: rete idrica, fognaria e illuminazione pubblica, e i punti di allaccio delle condutture secondarie dei singoli comparti a quelle principali.
Hanno valore non prescrittivo:
a) le tipologie edilizie nell'ambito di quelle previste dal Piano;
b) le sistemazioni esterne delle aree libere;
c) localizzazione delle singole superfici degli spazi pubblici di dotazione dell'insediamento, urbanizzazione primaria ex DM 1444/68;.
d) la suddivisione dei comparti in lotti;
e) i tracciati della viabilità secondaria;
Art. 10 - Contenuti del Piano - zonizzazione
Il Piano individua comparti costituenti unità fabbricabili che comprendendo aree inedificate ed aree parzialmente edificate, ambedue da trasformare secondo speciali prescrizioni, attraverso un impianto che si compone di due distinte zonizazioni di partenza:
- le Aree già C.1 di PRG: queste vengono, a loro volta, suddivise in due ulteriori classi: quelle relative ai comparti delle aree edificate (E.) e quelle relative ai comparti delle aree non edificate (L.).
- le Aree non originariamente inserite nella sottozona C.1, oggetto di Osservazione:Comparto di sviluppo insediativi turistico (T.), che per essere riallineate alle precedenti perdono una quota parte della propria superficie che viene adibita al soddisfacimento della Aree per la urbanizzazione secondaria, attrezzature e servizi pubblici, (S.) riferita all’intera Sottozona C.1.
Uniformati i valori si procede alla ripartizione della restante porzione della sottozona in comparti edificatori, a tal fine si individuano:
- comparti delle aree edificate (E.)
- comparti delle aree non edificate (L.)
A loro volta le due tipologie di comparto possono portare a due distinte classi di intervento:
- comparti delle aree edificate (E.)
- Edificati Saturi (E.s.)
- Edificati di Completamento (E.c.)
- comparti delle aree non edificate o libere (L.)
- Aree libere ad attuazione normale (L.n.)
- Aree libere a cessione di area (L.c.)
Le aree dei Lauri, perdono una quota parte della propria superficie che viene adibita ad aree a standard, per assolvere alle indicazioni di urbanizzazione secondaria dell’intera Sottozona C.1. In particolare nel comparto T. vengono in parte collocate le previste destinazioni non residenziali, pari ad una quota del 20% della volumetria complessiva realizzabile nell’intera Sottozona C.1.
C - Comparti di Sviluppo insediativo Turistico (S.T.)
D - Comparto attrezzature e Servizi Pubblici (S.)
Art. 11 - Definizione degli interventi
Ai fini dell'attuazione delle previsioni del presente piano attuativo si definiscono "esistenti" e soggetti alla disciplina di cui alle presenti norme, esclusivamente le costruzioni, attrezzature ed impianti presenti all'interno del nucleo edilizio e legittimamente realizzati o legittimati per condono ovvero suscettibili di sanatoria ai sensi di legge.
Gli interventi consistenti su dette costruzioni, attrezzature e impianti esistenti, fatto salvo il loro completamento se previsto dalla variante con apposita destinazione, sono quelli indicati dall’art.3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi; del D.P.R.6 giugno 2001, n.380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n.245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).
Art. 12 - Parametri edilizi di carattere generale
L'edificazione all'interno della Sottozona, è disciplinata dalle disposizioni di carattere generale di cui al presente articolo, integrate da quelle specifiche di ciascun comparto stabilite dagli articoli successivi.
Per gli Interventi di completamento consentiti, ove è ammesso un incremento volumetrico, la cubatura di riferimento afferente alle costruzioni esistenti come definite nel precedente art.6. deve essere attestata con perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato da allegare al progetto delle opere. La superficie dei lotti interessati dagli interventi dovrà risultare da apposito frazionamento dell’area con tipo mappale acquisito al catasto terreni, unitamente ad un rilievo topografico, anch'esso da allegare al progetto.
Per gli interventi soggetti a progettazione edilizia unitaria, il rilievo dovrà essere esteso all'intera superficie come delimitata sui grafici della variante e distinguendo le superfici a destinazione pubblica da quelle private.
Nei casi di nuova costruzione e di ricostruzione totale previa demolizione dell'esistente, devono essere previsti parcheggi ad uso privato nei locali interrati o sulle aree di pertinenza dell'edificio nella misura di 1 mq. per ogni 10 metri cubi di costruzione fuori terra e comunque dovrà essere garantito un posto macchina ad ogni appartamento.
- Per quanto attiene all'edificazione si prescrive:
- altezza degli edifici: in tutti i casi non superiore a mt. 6,50 con le esclusioni dei volumi tecnici la cui altezza al colmo o alla copertura in piano degli stessi volumi, oltre la linea di gronda del tetto o del terrazzo di copertura, non dovrà, peraltro superare i mt.1,20. Nei terreni in pendio, l'altezza consentita deve risultare dalla media delle altezze misurate alle estremità del prospetto.
- numero massimo dei piani: 2
- distacchi: i distacchi delle nuove costruzioni dai confini interni del lotto e dalla delimitazione delle destinazioni pubbliche non potranno essere inferiori a. mt.5,00 e comunque tali da assicurare una distanza non inferiore a mt.10,00 tra le pareti finestrate della stessa costruzione e le pareti di edifici antistanti salvo le maggiori distanze tra gli edifici tra i quali risultino interposte strade pubbliche o aperte al pubblico transito prescritte dall'art.9 del D-M 1444/68. Per i distacchi dal ciglio delle strade pubbliche o aperte al pubblico transito dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al D.M. 1404/68 o, se più restrittive, quelle stabilite dal Codice della Strada laddove applicabili. Tutti i distacchi vanno misurati, su ciascuna fronte dell'edificio dal perimetro risultante dalla sua proiezione orizzontale, fino alla linea di confine o del ciglio stradale ovvero dalla delimitazione delle aree pubbliche. Nei casi di interventi di completamento di edifici esistenti, l'eventuale ampliamento della costruzione esistente potrà essere attuato soltanto se consentito dall'osservanza delle misure di distacco suindicate. Le sopraelevazioni, ove consentite dai limiti di altezza suindicati, dovranno comunque rispettare i distacchi stabiliti dalle presenti norme, anche con eventuale arretramento della nuova costruzione rispetto al perimetro di quella sottostante esistente.
- coperture degli edifici: Per i nuovi edifici è fatto obbligo di adottare coperture a tetto per non meno del 60%. Nei casi di interventi sugli edifici esistenti che interessano anche le coperture compresa la manutenzione straordinaria. si dovrà provvedere alla trasformazione a tetto di eventuali coperture in piano. L’indicazione tecnico-formale e di materiale (tegole ecc) dovrà essere proposta con criteri uniformi all’intero comparto. Non è valutabile la scelta per singolo edificio.
- finitura dei prospetti esterni: sono consentite finiture ad intonaco tinteggiato ovvero a cortina di mattoni. Il rapporto tra le superfici trattate con ambedue le finiture dovrà essere proposta con criteri uniformi all’intero comparto. Non è valutabile la scelta per singolo edificio.
- coloritura dei prospetti esterni: sono consentiti i colori delle terre naturali, l’indicazione cromatica dovrà essere proposta con criteri uniformi all’intero comparto. Non è valutabile la scelta per singolo edificio.
- infissi esterni: sono ammessi infissi esterni di forma e materiali prevalenti nel nucleo. L’indicazione tecnico-formale e di materiale dovrà essere proposta con criteri uniformi all’intero comparto. Non è valutabile la scelta per singolo edificio. E' fatto comunque divieto dell'uso di infissi esterni in alluminio anodizzato di colore metallico riflettente.
- parcheggi privati : mq.1 di parcheggi ogni mc.10 di costruzione fuori terra (art.41/sexies della legge 1150/42 come modificato dall'art.2 della legge 122/89);
- parcheggi: in aggiunta a quanto sopra, per ogni comparto bisogna reperire mq.50 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie netta per esercizi di vicinato e, se insediabili, ulteriori mq.50 di parcheggi ogni 100.mq. di superficie netta di commerciale, per le attrezzature commerciali. I parcheggi risultanti dall’applicazione dei parametri previsti dovranno essere reperiti all’interno dell’area d’intervento e di norma gli stessi dovranno essere alberati con essenze arboree autoctone. Nei casi di modifica di destinazione d’uso è consentito il loro reperimento in aree diverse purché accessibili e ubicate a distanza non superiori a ml.300 dall’area oggetto d’intervento. Le quantità di parcheggi eccedenti lo standard richiesto, all’interno dei PA o CC, dalla legislazione vigente (standard prestazionale), possono non essere cedute alla Amministrazione Pubblica qualora non ne sia riconosciuta l’esigenza. I parametri relativi al dimensionamento dei parcheggi pubblici o privati d’uso pubblico, in termini di superficie (mq), dovranno essere soddisfatti come numero funzionale di posti auto, determinato dal parametro di mq. 25 per ogni posto auto con arrotondamento in eccesso e in ogni caso non meno di un posto macchina accessibile anche a persone portatrici di handicap. Nella realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e commerciali una parte dei posti auto dovrà altresì essere adibita al parcamento dei mezzi pesanti.
- movimenti di terra: per i terreni non pianeggiati, è consentita una variazione delle quote del terreno a sistemazione avvenuta non superiore a mt.1,50 rispetto alle condizioni altimetriche preesistenti. Per la verifica nel rispetto di tale prescrizione, i progetti edilizi dovranno essere corredati da un grafico rappresentativo dei profili del terreno "ante e post operam". L'amministrazione comunale verificherà, in sede di esame dei progetti, che le alterazioni altimetriche dei terreni siano limitate allo stretto necessario per la funzionalità delle costruzioni e si riserva la facoltà, caso per caso, di prescrivere limitazioni dei movimenti di terra laddove non ne ravvisi tale necessità.
- i porticati e logge: non dovranno superare per ogni unità immobiliare una superficie corrispondente al 25% della superficie coperta.
- i progetti edilizi: dovranno osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari per l'accessibilità agli edifici ed alle singole unità immobiliari anche attraverso percorsi pedonali e più in generale, per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 13 - Parametri urbanistici di carattere generale
- Sf Superficie fondiaria. La superficie fondiaria si riferisce al lotto edificabile. E’ costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde e i parcheggi a servizio delle abitazioni. Alla superficie fondiaria vanno applicati l’indice di fabbricabilità fondiaria (If) e/o l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) per calcolare il volume e/o la superficie utile realizzabile su ciascun lotto in sede di intervento edilizio diretto. La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati.
- Sc Superficie coperta. La superficie coperta è l’area risultante dalla proiezione, sul piano orizzontale del lotto, di tutte le parti costruite e fuori terra dell’edificio o degli edifici principali od accessori, ove esistenti. Si escludono dal calcolo della superficie coperta le sporgenze (balconi aperti, cornicioni e sporti di linda, pensiline con sbalzo fino a 2 metri, canne fumarie di ingombro sino a mq 0,50 cadauna, vasche ed impianti sportivi privati scoperti). Sono incluse nella superficie coperta le tettoie e simili, che non concorrono al calcolo del volume qualora siano aperte su due lati.
- Ap Area di pertinenza scoperta del lotto. L’area di pertinenza scoperta è data dalla differenza tra la superficie fondiaria del lotto (Sf) e la superficie coperta (Sc)
- Q Indice massimo di copertura fondiaria. Esprime il rapporto percentuale esistente tra la superficie coperta (Sc), riferita a tutte le opere edificate, e la superficie fondiaria (Sf). Il rapporto massimo di copertura è fissato dalle norme di attuazione del P.R.G.C. o del piano attuativo e viene espresso in percentuale o in decimali.
- If Indice di fabbricabilità fondiaria. E’ il volume massimo costruibile per ogni mq di superficie fondiaria. L’indice di fabbricabilità fondiario si usa in caso di intervento edilizio diretto. E’ fissato dal PRGC per ciascuna zona omogenea edificabile mediante intervento edilizio diretto dalle presenti norme e si esprime in metri cubi/metri quadri (mc/mq). Per le zone soggette a piano urbanistico attuativo è invece determinato dallo stesso piano di attuazione.
- IfT (di comparto). Superficie territoriale di comparto ad esclusione delle aree destinate alla viabilità primaria.
- H Altezza degli edifici. L’altezza di un edificio corrisponde a quella del suo fronte più alto che, in relazione alla tipologia degli edifici ed al piano verticale esterno del suddetto fronte più alto, viene misurata alla linea di intersezione tra due punti:
a) livello inferiore
spiccato della muratura del fronte più alto dalla quota media della linea di terra, definita dai marciapiedi dell’edificio o da quella del terreno sistemato. Nel caso di riporti si fa riferimento alla quota del terreno naturale. Nel caso di sbancamento si fa riferimento alla quota dello sbancamento. Fanno eccezione gli sbancamenti in trincea per scivoli e rampe.
b) livello superiore
- per edifici con tetto piano (strutture intelaiate o simili), l’intradosso del solaio di copertura;
- per edifici con tetto a falda/botte, inclusi gli edifici con tetto a falda unica, il livello inferiore di imposta (esterno);
- per edifici con tipologia a capannone, in zona D2, in coincidenza del massimo estradosso (altimetrico) della struttura di copertura, ivi compresi eventuali rivestimenti parietali esterni.
AI di sopra dell'altezza massima potranno emergere solamente antenne, parafulmini, silos, e i volumi tecnici*.
c) altezza del colmo
definisce l’altezza massima del colmo di copertura, che si intende quantificata in 2,50 metri al di sopra dell’altezza massima dell’edificio. In caso siano ammesse ed utilizzate pendenze rilevanti della copertura, le stesse incideranno, a partire dal colmo, anche sull’altezza dell’edificio. In caso di edifici con tetto a falda unica, si assimila al colmo il massimo estradosso della copertura.
- V Volume di un edificio. Il volume di un edificio comprende la parte fuori terra delle costruzioni esistenti e/o da realizzare sul lotto. Esso viene determinato come prodotto della superficie della proiezione orizzontale delle singole parti fuori terra di un edificio comprese nel conteggio della Sc per le rispettive altezze, misurate come segue:
a) per edifici con tetto piano: dalla quota media del terreno naturale o dalla quota media dello sbancamento all’intradosso del solaio di copertura;
b) per edifici con tetto a falda: dalla quota media del terreno naturale o dalla quota media dello sbancamento al livello inferiore di imposta.
Nel caso di sottotetto abitabile (intendendosi per abitabile il sottotetto conforme alle prescrizioni relative ad altezza minima e superfici minime abitabili degli alloggi, così come stabilito dalla L.R. 44/85, come aggiornata da successive modifiche ed integrazioni): dalla quota media del terreno naturale o dalla quota media dello sbancamento alla quota media dell’intradosso del sottotetto.
Le tettoie, i porticati e simili, qualora aperti su 2-3 lati, non concorrono al calcolo del volume. I volumi tecnici (*)sono esclusi dal computo del volume.
In presenza di muri in comune con fabbricati contigui, il volume si misura partendo dalla linea mediana di tali muri.
(*) volumi tecnici: sono i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, non possono trovare luogo entro il corpo degli edifici; hanno funzione strumentale all’uso della costruzione principale senza assumere il carattere di vani utilizzabili chiusi.
A titolo esemplificativo, sono quelli necessari a contenere i serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, i camini, il vano scala al di sopra della linea di gronda; non possono, invece essere considerati volumi tecnici le verande, i vani chiusi comunque utilizzabili, le mansarde e i locali sottotetto, i porticati.
- D Distacchi. Sono le distanze minime da osservarsi tra le varie fronti dell’edificio e, rispettivamente:
Ds: il ciglio (o filo) stradale (*)
Dc: i confini di proprietà
Dz: i confini di zona
De: gli altri edifici, esistenti o di progetto.
Essi si misurano dai fronti esterni del fabbricato, oppure dalla proiezione orizzontale dei volumi aggettanti o sporgenti compresi nel conteggio della superficie coperta (Sc).
Nel caso di edificio con fronte non parallelo alla linea di confine, ai fini del rispetto delle presenti norme, va considerata la distanza dal punto del fronte più vicino al confine.
Nel caso in cui un’unica proprietà sia composta da zone omogenee diverse, per le parti ove tali zone vengono a contatto tra di loro entro la proprietà stessa il distacco dai confini non viene applicato.
Le distanze minime dei fabbricati dai confini, dai cigli stradali e dagli edifici, sono fissate dalle presenti norme.
Nel caso in cui le Norme di zona indichino il rispetto di ml 10,00 tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, salvo diversa esplicita prescrizione, si intenderà che la Norma dovrà essere applicata con riferimento a tutti gli edifici, purchè abbiano altezza superiore a ml 3,00, ancorchè facenti parte della medesima proprietà. Detta norma trova applicazione anche quando una sola delle pareti sia finestrata.
Salvo diversa, esplicita, prescrizione delle Norme del presente PRGC, dei piani attuativi o delle leggi vigenti, è consentita la costruzione a confine di proprietà nei modi previsti dal Codice Civile (artt. 874, 876, 877).
(*) il ciglio è il limite degli spazi pubblici esistenti o previsti.

- Su Superficie utile. Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento dei vani abitabili al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi. Vanno escluse dal computo le superfici destinate a porticati, balconi e logge aperte, servizi tecnologici del fabbricato (centrali termiche, elettriche, di condizionamento dell’aria, locali motore dell’ascensore, vani scala ed ascensori, ecc.), garages e cantine, sottotetti non abitabili con altezza media inferiore a quanto stabilito dalla L.R. 44/85, 16/96, 31/96 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del DPGR 20.04.1995 0126/Pres., così come successivamente modificato ed integrato, per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell’edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale, e degli spazi occupati dai volumi tecnici.
- Snr Superficie non residenziale. Per superficie non residenziale si intende la superficie dei locali aventi destinazione diversa da quella residenziale.
- So Superficie lorda (commerciale). S’intende la somma della superficie di vendita e della superficie dei locali destinati ad altri usi, come depositi, servizi igienici, locali di lavorazione, ecc. contigui al negozio o all’esercizio.
- Sv Superficie di vendita. E’ l’area di un esercizio al dettaglio alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostre o esposizione di merce, con esclusione dell’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi, nonché dell’area interna adibita a deposito dei carrelli; si considera non rientrante nella superficie di vendita l’area delimitata da strutture fisse e destinata esclusivamente a mostra o esposizione dei prodotti, alla quale non può avere accesso il pubblico.
- Sm Superficie complessiva. La superficie complessiva è data dalla somma della superficie utile abitabile (Su) e del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
- Uf - Indice di utilizzazione fondiario. L’indice di utilizzazione fondiario si usa nei casi di intervento edilizio diretto e rappresenta la massima superficie utile realizzabile su una determinata superficie fondiaria. E’ fissato, per ciascuna zona omogenea edificabile mediante intervento edilizio diretto dalle presenti norme e si esprime in metri quadri/metri quadri (mq/mq). Per le zone soggette a piano urbanistico attuativo è invece determinato dallo stesso piano di attuazione.
- Df Densità abitativa fondiaria. Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria (Sf) espressa in mq.
Art. 14 - Attuazione unitaria dei comparti
L’attuazione edificatoria all’interno dei singoli subcomparti si attua seguendo le indicazioni riportate nel presente piano particolareggiato e in quelle previste nei piani edificatori dei subcomparti (art.7):
- ad ogni proprietario compete un volume edificabile proporzionale al rapporto risultante dal raffronto tra il dato areale riguardante l’intero comparto e quello del lotto di sua proprietà.
- Nel caso di comparti L.c. le singole superfici da porre a base della ripartizione devono comprendere anche quelle relative alle parti destinate a pubblico utilizzo (35% dell’intero comparto) atteso che tali superfici sono state considerate nel calcolo del volume complessivo in base agli indici di fabbricabilità territoriale di P.R.G. suindicati, sul presupposto della loro cessione a titolo gratuito al Comune;
- Tale cessione gratuita delle aree e la relativa ripartizione della cubatura complessiva nella suddetta proporzione devono essere perfezionate con apposito atto convenzionale il quale prevede contestualmente il progetto edilizio e tutte le altre condizioni edificatorie.
- Laddove il Piano prevede spazi per parcheggi pubblici a lato di tracciati stradali in corrispondenza di aree edificabili, queste possono essere cedute dal proprietario al Comune a titolo gratuito ed in tal caso la superficie delle stesse aree potrà essere considerata ai fini del computo del volume secondo l'indice di fabbricabilità fondiario stabilito
Art. 15 - A.1.1 - Comparti delle aree edificate - sature (E.s.)
Si tratta dei comparti che hanno esaurito il potenziale edificatorio nel computo di quello previsto dalla sottozona C.1 (>0,50 mc/mq) in quanto contengono costruzioni definite sotto l'aspetto tipologico e/o volumetrico. Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, Non è previsto alcun incremento di volume, di superficie e di altezza rispetto alle costruzioni preesistenti. È consentita la demolizione degli edifici esistenti e la loro ricostruzione anche in posizione diversa da quella originaria, all'interno del lotto già impegnato, con l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra. Lo spostamento dell’area di sedime dell'edificio nei casi di demolizione e ricostruzione è obbligatorio per il rispetto della misura del prescritti distacchi. Sono consentiti mutamenti delle destinazioni d’uso. È vincolante anche se non si richiedono interventi la cessione delle aree necessarie alla viabilità primaria previste dal piano. Le prescrizioni vincolanti nel comparto, per la realizzazione di qualsiasi tipo di intervento sono:
- cessione delle aree necessarie alla viabilità primaria;
- realizzazione di un piano unitario di comparto, che preveda la definizione (quantificazione e localizzazione) delle aree a standard (verde pubblico e parcheggi) e la loro cessione;
- viabilità secondaria.
Art. 16 - A.1.2 - Comparti delle aree edificate - di completamento (E.c.)
Si tratta dei comparti che hanno del potenziale edificatorio residuo, nel computo di quello previsto dalla sottozona C.1 (>0,50 mc/mq). Questo comparto è preordinato al completamento della volumetria esistente, con incremento della cubatura fino al raggiungimento dell’indice territoriale di norma. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione. È consentita la demolizione dell'esistente e la ricostruzione sulla base del nuovo volume anche in posizione diversa da quella originaria; in tal caso l’ubicazione della costruzione deve osservare le misure dei distacchi prescritti dalle note di cui all'art.7. È consentita la nuova edificazione.
Le sopraelevazioni sono consentite per un solo piano e devono essere comunque contenute entro la superficie e l'altezza massima stabilita dallo stesso art.7. Gli eventuali ampliamenti a livello, non possono impegnare le zone di distacco prescritte dalle presenti norme ovvero quelle esistenti, se inferiori e compatibili con la salvaguardia dei diritti dei terzi.
Il volume di completamento assume, di norma, la destinazione residenziale, .a meno che non attenga all'ampliamento di locali allo stesso livello ovvero ad interi edifici con diversa destinazione d'uso attuale, nel qual caso possono assumere tale diversa destinazione. Per destinazione attuale deve intendersi quella dichiarata nell'istanza di condono edilizio, e per le costruzioni legittimamente realizzate. quella indicata nella licenza o concessione edilizia a suo tempo rilasciata. Non sono consentite modifiche delle attuali destinazioni non residenziali mentre quelle residenziali possono essere variate.
Il progetto di comparto può prevedere la realizzazione di nuova volumetria. In questo caso gli apporti dei singoli concorrono in misura proporzionale e l’area di intervento assume un valore complementare.
I lotti interessati da volumetria esistente avranno una quota di volumetria pari a quanto di loro spettanza detratta la volumetria già realizzata. Le prescrizioni vincolanti nel comparto, per la realizzazione del completamento volumetrico sono:
- realizzazione di un piano unitario di comparto che preveda la definizione (quantificazione e localizzazione) dei lotti e della viabilità ed i termini per la cessione di quanto dovuto al fine della possibile realizzazione delle costruzioni, con particolare riferimento a;
- comparti edificatori;
- viabilità primaria;
- viabilità secondaria;
- aree a standard (verde pubblico e parcheggi);
- indice di fabbricabilità fondiaria max. Iff = 0,65 mc/mq;
- aree a standard (per servizi pubblici) 18 mq/abitante;
Art. 17 - A.2.1 - Comparti delle aree libere - ad attuazione diretta (L.n.)
Si tratta dei comparti liberi che possono realizzare il potenziale edificatorio previsto dalla sottozona C.1 (>0,50 mc/mq). Devono essere rispettate le misure dei distacchi dal ciglio delle strade pubbliche o aperte al pubblico transito indicate quali viabilità primaria nella misura rappresentata sui grafici della variante ovvero nella eventuale maggior misura prescritta da norme di legge e regolamentari vigenti, ancorché non puntualmente indicata sugli stessi grafici, dai confini dei comparti e dalla delimitazione delle aree con destinazione pubblica. Sono ammesse tipologie unifamiliari e plurifamiliari che dovranno essere obbligatoriamente coperte a tetto , per almeno il 60%, con pendenza delle falde non superiore al 35%. Le nuove costruzioni dovranno essere destinate all'uso residenziale tranne che per la quota prescritta del 20% della volumetria globale, da destinare ad annessi alla residenza, come da norma generale di PRG. In questo ultimo quantitativo, sono ammessi studi professionali e servizi. Le prescrizioni vincolanti nel comparto, per la realizzazione di qualsiasi tipo di intervento sono:
- realizzazione di un piano unitario di comparto che preveda la definizione (quantificazione e localizzazione) dei lotti e della viabilità ed i termini per la cessione di quanto dovuto al fine della possibile realizzazione delle costruzioni, con particolare riferimento a;
- comparti edificatori;
- viabilità secondaria;
- aree a standard (verde pubblico e parcheggi);
- indice di fabbricabilità fondiaria max. Iff = 0,60 mc/mq;
- aree a standard (per servizi pubblici) 18 mq/abitante.
Art. 18 - A.2.2 - Comparti delle aree libere - a cessione di area (con premio di cubatura) (L.c.)
Il Piano individua, con apposito perimetro e sigla distintiva riportati sulla tavola di zonizzazione alcuni comparti che oltre ad avere il potenziale edificatorio previsto dalla sottozona C.1 (>0,50 mc/mq) hanno la possibilità di realizzare un incremento della volumetria. Il comparto viene attuato previa definizione di due distinte porzioni di territorio corrispondenti ad un valore percentuale del 65% e del 35%. La prima quantità resta a disposizione dell’insieme dei proprietari. La seconda viene ceduta alla Pubblica Amministrazione. A compenso di questa cessione la Pubblica Amministrazione stabilisce l’indice fondiario di comparto pari a 1,00 mc/mq. Questo indice è tale da ristabilire sulla residua porzione privata il diritto edificatorio complessivamente appartenente all’insieme di tutte le aree.
L’intero meccanismo è subordinato ad atto d’obbligo per la realizzazione di edilizia sovvenzionata e convenzionata.
L'edificazione all'interno dei singoli comprensori è sempre subordinata alla previa approvazione da parte dell'Amministrazione comunale di un progetto edilizio unitario contenente la localizzazione delle superfici delle aree pubbliche e private nonché le indicazione planovolumetriche delle costruzioni da realizzare. Le concessioni edilizie relative alle costruzioni saranno rilasciate sulla base dì singoli progetti esecutivi redatti conformemente alle indicazioni del progetto unitario. Le aree pubbliche individuate sugli elaborati grafici della variante hanno valore indicativo quanto alla loro ubicazione, mentre le superfici stabilite come da tabella sono da considerarsi invarianti.
L'altezza massima degli edifici non deve superare la misura indicata dal precedente art.7 al quale si fa riferimento anche per quanto riguarda la misura dei distacchi e la profondità delle zone di rispetto stradale laddove prescritte. Le prescrizioni vincolanti nel comparto, per la realizzazione di qualsiasi tipo di intervento sono:
- realizzazione di un piano unitario di comparto che preveda la definizione (quantificazione e localizzazione) dei lotti e della viabilità ed i termini per la cessione di quanto dovuto al fine della possibile realizzazione delle costruzioni, con particolare riferimento a;
- comparti edificatori;
- viabilità primaria;
- viabilità secondaria;
- aree a standard (verde pubblico e parcheggi);
- indice di fabbricabilità fondiaria max.(65%) Iff = 1,27 mc/mq;
- indice di fabbricabilità fondiaria max.(35%) Iff = 1,30 mc/mq;
- indice di copertura K = 35%;
- aree a standard (per servizi pubblici) 18 mq/abitante;
Art. 19 - Comparto - urbanizzazione secondaria, attrezzature e servizi pubblici (S.)
Il presente articolo disciplina I'attuazione delle destinazioni costituenti dotazione di spazi pubblici a servizio della Sottozona C.1 per attrezzature pubbliche di interesse generale ai sensi del D.M. 1444/68. Sono destinate a servizi pubblici di quartiere di dotazione dell'intera Sottozona. Parametri edilizi di intervento:
- realizzazione di un piano unitario di comparto che preveda la definizione (quantificazione e localizzazione) dei lotti e della viabilità ed i termini per la cessione di quanto dovuto al fine della possibile realizzazione delle costruzioni.

Art. 20 - Comparto – sviluppo insediativo turistico (S.T.)
Sulle aree con tale destinazione è consentito il completamento delle esistenti attrezzature e la realizzazione di nuove attrezzature, per lo svolgimento delle seguenti attività:
- turistico-ricettive;
- culturali;
- congressuali;
- socio-sanitario.
Le nuove costruzioni da realizzare dovranno essere dimensionate sulla base dell’altezza massima di mt.6,50. Deve altresì essere osservata la misura dei distacchi dai confini del lotto e dal ciglio stradale secondo quanto indicato all’art.7. Parametri edilizi di intervento:
- definizione di un piano unitario di comparto;
- volume di nuova realizzazione max. 50% cub.esistente;
Art. 21 - Aree per impianti tecnologici
Sono aree nelle quali insistono cabine elettriche, per adduzione idrica ed altre attrezzature tecnologiche gestite dagli enti erogatori. Tali attrezzature potranno essere ampliate in relazione a comprovate esigenze della distribuzione.
Art. 22 - Recinzioni e pavimentazioni esterne – Sistemazione delle zone di distacco e rispetto stradale.
Le recinzioni dei lotti di terreno fronteggianti strade pubbliche o aperte al pubblico transito, potranno essere realizzate con cordolo in muratura di altezza massima di 1,00.ml e sovrastante inferriata e siepe vegetale di essenze locali, fino ad altezza complessiva non superiore a 2,40.ml.
Le pavimentazioni esterne da realizzare all'interno dei lotti edificati o edificabili, devono impegnare una parte limitata delle superfici libere ed essere quindi limitate all'accesso agli edifici ed al marciapiedi perimetrale. Le zone di distacco dai confini del lotto vanno sistemate e mantenute a verde e/o a parcheggi arredati a verde. Nelle zone di rispetto stradale è fatto divieto di qualsiasi costruzione anche precaria e le aree soggette a tale vincolo devono essere sistemate e mantenute a verde con possibile utilizzazione a spazi di sosta di sosta e a eventuali piste ciclabili.
Art. 23 - Eliminazione e superamento delle Barriere Architettoniche
Per consentire l’agevole utilizzazione degli spazi costruiti da parte di tutti i cittadini, comprese le persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensorie, nella progettazione degli edifici e nella sistemazione delle aree esterne pubbliche e di uso privato esclusivo o comune, devono essere rispettate le prescrizione della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.
Art. 24 - Strade e parcheggi pubblici
Sono strade pubbliche quelle costituenti il sistema viario principale del Piano rappresentato sui grafici con specifica destinazione.
Le indicazione dei tracciati in sede di realizzazione possono subire lievi spostamenti del previsto asse stradale qualora ciò sia imposto da effettive esigenze correlate allo stato dei luoghi impegnati. Obiettivo imprescindibile della realizzazione dei percorsi è l’adeguamento funzionale. Sulle aree destinate a parcheggi pubblici potranno essere realizzate tutte le opere necessarie per l'accessibilità e la fruizione di tali attrezzature. Potranno, altresì, essere realizzati parcheggi interrati e/o in elevazione su uno o più livelli laddove l'articolato viario esterno ne consente la fruibilità.
Art. 25 - Strade private ed accessi diretti agli edifici
Sono strade private quelle costituenti la distribuzione secondaria del Piano rappresentata sui grafici con specifica destinazione.
In caso di più proprietari frontisti, dovrà essere tra di essi costituito un consorzio per la manutenzione dei manufatti e per la realizzazione di impianti di illuminazione stradale e di smaltimento delle acque superficiali. Le strade private si intenderanno gravate da servitù per l'eventuale canalizzazione dei pubblici servizi nonché per l'accesso ai lotti di terreno contermini che risultassero interclusi. Gli accessi agli edifici non assimilabili a strade private sono realizzabili ancorché non specificamente indicati sui grafici del piano di lottizzazione ovvero in difformità da tali indicazioni se contenute sui grafici e dovranno essere dotati di cancello.
Art. 26 - Recinzioni e sistemazioni esterne
Nessuna stabile costruzione di qualsiasi dimensione è consentita nelle zone di distacco lungo i confini dei lotti e la relativa superficie va sistemata a verde e/o parcheggi privati arredati a verde.
Le recinzioni dei lotti saranno al limite del ciglio stradale, se non ricadente in aree pubbliche, rimane parte della superficie fondiaria ai fini del calcolo dei parametri urbanistici, i muretti dovranno essere costruiti a ridosso del ciglio stradale. Le recinzioni dei lotti di terreno dovranno essere realizzate secondo le seguenti tipologie:
- muretti in pietrame di tufo non intonacato;
- muri intonacati con sovrapposta protezione;
- siepi di rovi o di altre essenze vegetali tipiche dei luoghi;
- altezza dei muri sulle strade principali: 1.50 mt + 0.80 mt ringhiera in ferro ecc.
- altezza dei muretti lungo la viabilità interna ai lotti: 1.00 mt + 0.80 mt.
Sul fronte stradale le recinzioni dovranno avere carattere uniforme. Qualora si renda necessaria la costruzione di muri di sostegno delle terre, questi dovranno avere altezza non superiore a mt.2.00 e qualora si rendessero necessarie altezze superiori, gli spazi esterni dovranno essere sistemate a gradoni. La superficie esterne dei muri di sostegno dovrà essere rifinita con pietra a faccia vista o con intonaco.
All'interno dei lotti, per ogni 100 mc. di costruzione fuori terra dovrà essere posta a dimora almeno una essenza arborea tipica dei luoghi dell'altezza non inferiore a mt.3.00. Le aree libere all'interno dei lotti, ad eccezione degli spazi a parcheggio privato e per l'accesso agli edifici, dovranno essere sistemate e mantenute a giardino ovvero utilizzate per coltivazioni ortive.
Le eventuali alterazioni dello stato dei luoghi, compreso l'assetto vegetazionale esistente all'esterno dei lotti edificabili o delle aree di pertinenza dei singoli edifici all'interno di uno stesso lotto, conseguenti all'organizzazione dei cantieri, comporterà l'obbligo per i proprietari o costruttori del relativo ripristino in uno con le rimozione dei materiali di risulta. Per il ripristino dovranno essere osservate le indicazioni che, caso per caso, potranno essere dettate dall'Amministrazione Comunale ed a tal fine dovrà essere assunto dai proprietari formale impegno, da inserire nell'atto d'obbligo, recante le altre condizioni vincolistiche cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.
Art. 27 - Opere di urbanizzazione primaria
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge i progetti edilizi devono prevedere la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie alla fruibilità degli edifici, consistenti negli accessi alle costruzioni dalle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e nei collegamenti funzionali degli impianti a rete (fognature, adduzione idrica ed elettrica ecc.) ai correlati servizi pubblici secondo le prescrizioni poste degli Enti cui compete la gestione di tali servizi.
Il piano prevede la realizzazione della rete viaria indicata negli elaborati grafici. Questa si compone di una parte di nuova realizzazione ed una parte in l’adeguamento di quella esistente agli standar tecnici di legge.

Sommario:
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 2
ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 2
ART. 3 - LE VARIANTI DI PIANO 2
ART. 4 - LE DESTINAZIONI NELLE PREVISIONI DI PIANO 3
ART. 5 - MODALITÀ TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO 3
ART. 6 - MODALITÀ CONTRATTUALI PER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO PEEP 4
ART. 7 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO 4
ART. 8 - ELABORATI DI PIANO 4
ART. 9 - VALIDITÀ DELLE PREVISIONI DEL PIANO 5
ART. 10 - CONTENUTI DEL PIANO - ZONIZZAZIONE 6
ART. 11 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 7
ART. 12 - PARAMETRI EDILIZI DI CARATTERE GENERALE 7
ART. 13 - PARAMETRI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE 9
ART. 14 - ATTUAZIONE UNITARIA DEI COMPARTI 13
ART. 15 - A.1.1 - COMPARTI DELLE AREE EDIFICATE - SATURE (E.S.) 13
ART. 16 - A.1.2 - COMPARTI DELLE AREE EDIFICATE - DI COMPLETAMENTO (E.C.) 14
ART. 17 - A.2.1 - COMPARTI DELLE AREE LIBERE - AD ATTUAZIONE DIRETTA (L.N.) 15
ART. 18 - A.2.2 - COMPARTI DELLE AREE LIBERE - A CESSIONE DI AREA (CON PREMIO DI CUBATURA) (L.C.) 15
ART. 19 - COMPARTO - URBANIZZAZIONE SECONDARIA, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI (S.) 16
ART. 20 - COMPARTO – SVILUPPO INSEDIATIVO TURISTICO (T.) 17
ART. 21 - AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI 17
ART. 22 - RECINZIONI E PAVIMENTAZIONI ESTERNE – SISTEMAZIONE DELLE ZONE DI DISTACCO E RISPETTO STRADALE. 17
ART. 23 - ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 18
ART. 24 - STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI 18
ART. 25 - STRADE PRIVATE ED ACCESSI DIRETTI AGLI EDIFICI 18
ART. 26 - RECINZIONI E SISTEMAZIONI ESTERNE 19
ART. 27 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 20