sabato 1 dicembre 2007

diritto di accesso atti amministrativi" Consiglieri Comunali"

Al segretario generale Comune Zagarolo
Dr. Piero Pescatori
Al sindaco comune di Zagarolo
Dr. Daniele Leodori
Al Prefetto della Provincia di Roma-
Dr. Achille Serra
Alla Presidenza Commissione per l’accesso atti /-
C/o Presidenza del Consiglio Roma
Agli Organi Costituzionale C/o Presidenza della Repubblica Roma
Al signor Ministro Interno-C/O Organi di Controllo enti Locali –
D.ssa Cicala Maria Rosaria Roma
Ai responsabili di Area Comune di Zagarolo .

OGGETTO: Risposta alla nota n. 0025429 datata 04.11.2006 a firma del
Dott. Piero Pescatori –segretario generale Comune di Zagarolo:
Diritto di accesso da parte dei consiglieri Comunali:
Consigliere PROCACCINI Mario
P R E M E S S A

La giurisprudenza in materia è stata da sempre ampliamente favorevole all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ,infatti, ormai consolidata sul senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal comune , in virtù del “ munus” agli stessi affidato.
La V^ sezione con decisione nr.119 del 21.febbario 1994, ha infatti affermato che gli artt 24 legge 27.dicembre 1985 nr.816 e 31 legge 8 giugno 1990 n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall’Ente ,facendo riferimento al mandato, non hanno avuto riguardo alle
competenze amministrative del consigliere Comunale,nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo,ma hanno evidenziato l’esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del “munus “ di cui ciascun consigliere è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale “munus” comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di informazioni , una compiuta valutazione della correttezza e della efficacia dell’operato dell’Amministrazione Comunale.
Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V^ sezione,con decisione nr.5109 del 26.settembre 2000, secondo cui “ il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell’organo collegiale ma , essendo riferito all’espletamento del mandato ,riguarda l’esercizio del “ munus “ di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’Amministrazione Comunale.
E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consigliere comunali deriva agli stessi la libertà nell’esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni.
Infatti come rilevato sempre dalla V^ Sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, ai sensi degli att.24 l.27 dicembre 1985,nr.816 e 25 legge 7 agosto 1990, n.241,il consigliere comunale che richiede copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta , ne l’interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato.
Ed ancora il Consiglio di Stato, V^ sezione, con decisione nr.940 del 22 febbraio 2000,ha stabilito che “ in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt 22 e seguenti della legge 241/90 il consigliere comunale che chiede copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta ( e pertanto la domanda va accolta estraendo dai motivi eventualmente addotti ) ne a spiegare l’interesse sul quale è fondato la richiesta stessa come se fosse un privato, non rilevando, in contrario ,l’esigenza di tutela della riservatezza dei terzi,essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Alla luce di quanto in premessa evidenziato si tiene fondata la richiesta avanzata con nota prot. 22740 del 5 ottobre 2006 anche in virtù dell’art 7 ,comma 7,della legge nr.47/85 per il quale “ Il segretario Comunale redige e pubblica mensilmente,mediante affissione all’albo pretorio Comunale l’elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensioni e la
trasmette all’Autorità Giudiziaria competente, al Presidente della Giunta Regionale e ,tramite la Prefettura al Ministro dei lavori pubblici.
Trattasi di documenti amministrativi che vengono pubblicati integralmente nell’albo pretorio o ricevono analoghe forme di pubblicità per cui deve ritenersi gia realizzato il diritto di accesso.
Pertanto la risposta prodotta dall’Amministrazione Comunale di Zagarolo a firma del Segretario Generale dott. Piero Pescatori, deve ritenersi generica, dilatoria e assolutamente non condivisibile in quanto non risponde correttamente alle applicazioni della normativa che disciplina il diritto di accesso dei consiglieri Comunali , come ampliamente illustrata in precedenza , e diretta esclusivamente ad impedire allo scrivente consigliere Capo Gruppo Consigliare ,il corretto e necessario espletamento del mandato ai fini istituzionali.

Il Consigliere Capo Gruppo Consigliare
Mario Procaccini

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