lunedì 10 dicembre 2007

Polizia Locale San Cesareoi

----- Original Message -----
From: guido scarpato
To: procmic@tiscali.it
Sent: Monday, December 10, 2007 5:31 PM
Subject: Richiesta parere.
Caro consigliere Procaccini,
Le scrivo per poter avere lumi in materia di privacy, in quanto, da qualche tempo si nota sul sito www.collemassimo.lazio.it le foto che qualcuno, a mio parere, maldestramente, pubblica con molta insistenza.
Dato che, a corredo delle medesime viene anche redatta la didascalia degli interventi degli agenti della Polizia Locale di San Cesareo, e, visto che questo Comando agisce nella completa legittimità degli atti, sia amministrativi che di Polizia Giudiziaria, vorrei conoscere la Sua opinione su eventuali violazioni sia di carattere penale che amministrativo, in particolare per ciò che riguarda i reati di diffamazione, calunnia e persecuzione.
Certo in un Suo autorevole parere in merito, colgo l'occasione per porgerLe i più cordiali saluti.
Magg. Guido Scarpato - Comandante della Polizia Locale di San Cesareo.

40 commenti:

Anonimo ha detto...

Caro comandante,
visto che non compaiono numeri di targa e viso degli operatori, non ci sono i presupposti per la violazione della privacy; ritengo che la legge debba essere rispettata da tutti o meglio chi è incaricato di pubblico servizio è maggiormente tenuto al rispetto ed eventuali volazioni sono penalizzate il doppio rispetto al comune cittadino.gamma

Anonimo ha detto...

Caro comandante,
il suo post ha tanto l'aria della minaccia nei confronti di chi chiede soltanto che anche la Polizia Municipale di San Cesareo, al pari di qualsiasi cittadino, rispetti le regole scritte e non scritte della civile convivenza. E poichè lei continua ad operare infischiandosene della circolare del Prefetto che, in riferimento al nuovo codice della strada, invita le Amministrazioni comunali a porre in evidenza gli autovelox... ben venga il sito di Colle Massimo che testimonia come ciò a San Cesareo non avvenga.
Perchè, caro comandante, invece di chiedere un parere al blog di un semplice cittadino non scrive al Prefetto - magari allegando la nota a sua firma pubblicata sul settimanale Il Nuovo Corriere - e si fa dare da lui un parere.
Quello sì che avrebbe un valore ben diverso... poi in caso scriva nuovamente per pubblicare quello che le dice il Prefetto!
Il fatto che il comandante di un corpo di Polizia Municipale sia costretto a scrivere su un blog per trovare conforto la dice lunga su molte cose...
Un automobilista attento

Anonimo ha detto...

vorrei capire perchè al comandante da fastidio un topolino e non gli elefanti! mi riferisco al fatto che un sito internet visto da meno del 10% dei cittadini locali, considerato anche che collegamenti in adsl in zona non ce ne sono, oltre al fatto che le foto non permettono l'identificazione dell'operatore e sono pubblicate solo dopo che i vigili hanno effettuato il servizio, e non da fastidio le foto pubblicate nei giornali a tiratura locale e nazionale (che sono letti da un pubblico maggiore) con foto degli operatori in bella evidenza.
Io stessa sono stufa di prendere multe dalle loro imboscate, per velocità superiori di 2 o 5 km, tenendo conto che viaggio sempre entro i limiti imposti in quei tratti di strada, limiti rilevati dal contachilometri del mio mezzo; Ora i problemi sono 2, o il mio contachilometri segna male (ed in questo caso non posso esserne responsabile) o l'autovelox non è a posto!!
Io credo, invece, che tali foto facciano da deterrente per l'automobilista che sapendo della presenza dell'autovelox, sia portato a viaggiare entro i limiti; questo mi pare che non vada bene al comandante e ciò fa capire che l'unico intento è quello di incassare soldi da spendere per tutto meno che per la sicurezza stradale come, mi pare, preveda la legge.
saluti Nina

Anonimo ha detto...

vorrei capire perchè al comandante da fastidio un topolino e non gli elefanti! mi riferisco al fatto che un sito internet visto da meno del 10% dei cittadini locali, considerato anche che collegamenti in adsl in zona non ce ne sono, oltre al fatto che le foto non permettono l'identificazione dell'operatore e sono pubblicate solo dopo che i vigili hanno effettuato il servizio, e non da fastidio le foto pubblicate nei giornali a tiratura locale e nazionale (che sono letti da un pubblico maggiore) con foto degli operatori in bella evidenza.
Io stessa sono stufa di prendere multe dalle loro imboscate, per velocità superiori di 2 o 5 km, tenendo conto che viaggio sempre entro i limiti imposti in quei tratti di strada, limiti rilevati dal contachilometri del mio mezzo; Ora i problemi sono 2, o il mio contachilometri segna male (ed in questo caso non posso esserne responsabile) o l'autovelox non è a posto!!
Io credo, invece, che tali foto facciano da deterrente per l'automobilista che sapendo della presenza dell'autovelox, sia portato a viaggiare entro i limiti; questo mi pare che non vada bene al comandante e ciò fa capire che l'unico intento è quello di incassare soldi da spendere per tutto meno che per la sicurezza stradale come, mi pare, preveda la legge.
saluti Nina

Anonimo ha detto...

Forse non da fastidio le foto ma le indicazioni scitte per avviare un ricorso. Molti automobilisti, come me, che non conoscono a fordo le varie leggi e regolamenti, rinunciano al ricorso, pagando la multa, proprio perchè dovendosi rivolgere ad un'esperto in materia avrebbero una ulteriore spesa.
Mi pare di capire che gli autovelox che in genere utilizzano le polizie municipali presentano molte lacune, quindi, è necessario che io automobilista sia rassicurato sulla validità della misurazione.
BILLO

Anonimo ha detto...

Caro Scarpato, ma non si rende conto di essere ridicolo? Si può capire che le viene chiesto di incrementare le casse del comune ma se far questo significa sfidare il Prefetto e gravare sulle tasche di cittadini che già faticano ad arrivare a fine mese mi pare sinceramente troppo. Abbia una scatto di orgoglio e sbugiardi quel meschino del suo sindaco, un miracolato della politica che a mala pena meriterebbe di fare l'amministratore di un condominio.
O l'aumento che le è stato concesso, grazie al servizio che lei può prestare in un altro dei comune dei castelli romani le impedisce di alzare la testa?
Maria

Anonimo ha detto...

vorrei segnalare che il giorno 12, oggi, erano davanti alla caserma con il solito metodo della macchina civile a copertura e senza rispettare la legge che a noi, se la violiamo,ci costa molto caro. speriamo che il sito www.collemassimo.lazio.it pubblichi anche queste foto cosi da prenderle a prova da allegare ad eventuali ricorsi.
Maurizio

Anonimo ha detto...

comandante! esca dalla sua nuova caserma e vada alla ditta di segnali stradali, che è li adiacente, non deve nemmeno fare tanta strada,e si faccia fornire di cartellonistica appropriata così come dice la legge. gli altri si sono adeguati o si stanno adeguando,sicuramente i soldi ce li avrà!!... con tutte le multe che fa!!!!!

Anonimo ha detto...

caro maggiore, prima se la prende con i giornali, poi con internet, ma non pensa che è lei che ha torto? oppure la legge non è uguale per tutti?

Anonimo ha detto...

comandante, prenda esempio dalla polizia stradale che settimanalmente pubblica, sia sul sito e sia sugli organi di stampa, il giorno ed il luogo ove è posizionato l'autovelox mobile
(vedi http://www.poliziadistato.it/pds/stradale/autovelox/lista_autovelox.htm) non si pretende questo! ma almeno sia corretto, rispetti le leggi dello stato!!!!!

Anonimo ha detto...

comandante, prenda esempio dalla polizia stradale che settimanalmente pubblica, sia sul sito e sia sugli organi di stampa, il giorno ed il luogo ove è posizionato l'autovelox mobile
(vedi
http://www.poliziadistato.it
/pds/stradale/autovelox/lista_
autovelox.htm) non si pretende questo! ma almeno sia corretto, rispetti le leggi dello stato!!!!!

Anonimo ha detto...

giorno 13 dicembre 2007 autovelox presente in via casilina, alle porte di san cesareo, solito posto, solito modo illegale, solito individuo della ditta, con il solito capellino, soliti occhiali da sole, solito giaccone, solita macchina civile.
comandante, l'hanno capito anche i bambini dove si mettono gli autovelox, l'ora del giorno e soprattutto quando c'è bel tempo!!
le multe le fa solo alla povera gente che in quell'ora viaggia per sbarcare il lunario e, purtroppo, sono distratti dai problemi della vita quotidiana.Il rilevatore di velocità istallato dai Comuni non avrebbe i requisiti di legge.
“Sommergete” le scrivanie dei Giudici di Pace e dei Prefetti, nel mirino ci sono anche le convenzioni con le ditte private per fare cassa.

Anonimo ha detto...

Automobilisti unitevi!!!“NO AUTOVELOX” per fare pressione al Ministero delle Infrastrutture allo scopo di togliere ai privati e comuni queste macchine che ne fanno un’uso indiscriminato.
Agli Automobilisti non piacciono le imboscate e ritengono ingiusto essere multati senza saperlo utilizzando cartelli minimizzati, occupando le carreggiate d’emergenze usando le macchinette fuori dalla strada e persino nascosti nei luoghi impensabili.
Molte associazione Criminose hanno trovato nel campo un forte guadagno in materia con la complicità delle istituzioni.
Basta una Email al ministero d’infrastrutture per chiedere di far cambiare la legge in campo Nazionale togliendo gli autovelox ai privati ed ai comuni che ne fanno uso scorretto con le complicità amministrative comunali per fare solo cassa e non per fare prevenzione; chiediamo che tali apparecchiature vengano utilizzati dalla sola Polizia di Stato, dove nella stessa non ci può essere estremi di lucro o di spartizioni.

Anonimo ha detto...

Per una volta vorrei unirmi al coro degli automobilisti dichiarando la mia totale contrarietà agli autovelox.
Purtroppo, anche se ci vengono presentati ipocritamente come un valido mezzo per far rallentare le persone che corrono troppo, quasi sempre servono soltanto a rimpinguare le casse del municipio.
Ci vorrebbe una proposta di legge secondo la quale tutti i soldi raccolti da queste macchinette debbano obbligatoriamente essere versata dalle amministrazioni comunali a un'associazione senza scopo di lucro che devolva gli introiti alla ricerca sul cancro, alla sclerosi multipla, alle vittime degli incidenti stradali e via dicendo.
Sarei proprio curioso di vedere se i vigili urbani lavorerebbero con lo stesso accanimento!
Purtroppo siamo in balia di questi nuovi esattori del fisco in divisa, per cui dobbiamo proteggerci.

Il mezzo più pratico ed economico è la classica quanto irregolare segnalazione con gli abbaglianti, visto che di solito la solidarietà tra le vittime non manca.

Anonimo ha detto...

Comandante, scusi ma che fine ha fatto? Ha perso la parola?
Avendo chiesto un parere al Consigliere Procaccini è presumibile che poi sia tornato qui per leggere se e cosa le avesse risposto il Procaccini. Ora, considerato che il titolare del blog - nonchè agente di polizia giudiziaria - ha preferito (forse per pietà) non umiliarla ulteriormente, avrà sicuramente notato le numerose critiche ricevute.
Se è così convinto delle sue ragioni scriva ancora, e smonti le teorie di tutti questi criminali della strada (come vorrebbe farli passare lei)! Che fine ha fatto la sua baldanza, dettata più dall'arroganza che dalla conoscenza delle regole!?
Una volta tanto sia umano, lo dica: "ho sbagliato. Non sono aggiornato sul nuovo Codice della Strada e non posso dire di no a chi mi chiede di fare cassa. Ma da oggi, quanto meno, lo farò rispettando le indicazioni del Prefetto".
E' chiederle troppo...?

Anonimo ha detto...

Scarpato, visto che ha lanciato la "scarpa" ora venga a raccoglierla!!!!!
NO AGLI AUTOVELOX AI COMUNI!

Anonimo ha detto...

mi viene in mente quella frase del comico napoletano che diceva: "tu capisci internete!!"- forse è così?

Anonimo ha detto...

comandante, lei vuole la privacy, ma dovrebbe ricordare che è un incaricato di pubblico servizio, quindi quale privacy vuole? invece dovrebbe dire ai multati come vengono trattate le foto scattate dall'autovelox se per il loro sviluppo si utilizza un laboratorio privato, quindi, ne agente ne tantomeno ufficiale di P.G.
molti non sanno che ciò può essere oggetto di accoglimento del ricorso.
VIA GLI AUTOVELOX DAI COMUNI!!!!

Anonimo ha detto...

automobilisti boicottiamo San Cesareo, passiamo alla larga, strade alternative ce ne sono!!, fintanto che la poizia locale non rispetta le leggi dello stato!!

Anonimo ha detto...

Vorrei anche io dire la mia; credo che sia ora che qualche magistrato ci metta lo zampino, se non altro per il particolare accanimento intorno all'oggetto autovelox. Penso proprio che ci siano i presupposti per l'abbuso di potere se un'incaricato di pubblico servizio insista nel violare impunemente le leggi dello stato con il solo intento di fare cassa. Occorre accertare se nella gestione della macchinetta la ditta ha qualche complicità all'interno dell'amministrazione, cioè soggetti collusi, politici, dipendenti, azionisti e di conseguenza con chiari interessi privati! non è possibile continuare a spennare l'automobilista pollo!
Ora che ci avviciniamo al Natale, andiamo a vedere quale incaricato di pubblico servizio riceve doni, da chi e perchè! -io, per il mio lavoro non ho mai ricevuto doni!-

Anonimo ha detto...

comandante scarpato, dovrebbe anche lei dire la sua!
tuttavia volevo dirle che è inutile continuare a mettere nuovi cartelli di segnalazione autovelox se poi non si è in regola con la norma.
sono sufficenti anche cartelli mobili con dispositivi di segnalazione luminosa (o sinottici), poi se vuole adempiere interamente a quanto previsto dalla norma, faccia comunicati scritti, annunci radiofonici e sui mas media come già fanno altri enti.

Anonimo ha detto...

Oggi 20 dicembre 2007, nel comprensorio c'è una bella giornata di sole e di conseguenza spunta l'autovelox in via maremmana III°, solito posto, solito modo da rapina!
la postazione non risponde a quanto dice la legge e nemmeno alle direttive impartite dal Pref. Mosca n.19333/2007 del 9 novembre 2007; Scarpato, non si preoccupi!!!, gli avvisatori ottici ce li facciamo da soli! con i fari delle macchine!!
Automobilisti, mandiamo ricorsi al prefetto cosi vedrà il comportamento della "polizia locale" di San Cesareo!!??

Anonimo ha detto...

gli autovelox sono attrezzi obsoleti e solo per fare cassa se vogliamo continuare a tenerli per le entrate dei Comuni , tanto vale che alzino le tasse comunali ed evitiamo di far mangiare il solito industrialotto

Anonimo ha detto...

To: MINISTRO DEI TRASPORTI ITALIANO

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI:

Ill. mo Ministro,
I cittadini che firmano la presente petizione Le chiedono di abolire l’odioso strumento dell’autovelox.
L’autovelox ormai è spesso utilizzato non per aumentare la sicurezza stradale, ma per fare cassa a favore dei bilanci comunali.
Le esose multe spesso mettono a repentaglio i bilanci familiari, già turbati dall’introduzione dell’euro ad un cambio sfavorevole per l’Italia.
Inoltre, al danno si aggiunge il rischio di perdere la patente, strumento indispensabile di lavoro per tutti.
Molte strade italiane hanno dei limiti di velocità obsoleti, che non tengono conto dei progressi tecnologici che oggi consentono velocità molto superiori con maggiore sicurezza di prima.
L’uso intensivo di autovelox NON ha portato ad una riduzione statisticamente significativa degli incidenti stradali, per cui essi sono solo uno strumento repressivo di nessuna utilità ai fini della prevenzione.
Il Popolo Italiano ha il diritto di chiedere l’abolizione dell’autovelox, a favore di un sistema simile a quello adottato in Germania, laddove si confida nel senso di responsabilità dell’utente stradale.
Per ridurre gli incidenti c’è bisogno di strade ben progettate e ben mantenute, oltre che di una buona preparazione degli utenti stradali, magari con corsi di guida sicura che aumentano la capacità di guida in condizioni difficili o pericolose.

Anonimo ha detto...

martedi 25 dic 07 ore 23.00 e domenica 30 dic 07 ore 21.30, VENGA A PRENDERE UN CAFFE' DA NOI con S. Lo Noce, una trasmissione di 25 minuti in compagnia di Carlo Spaziani, per saperne sempre di più sulle imperfezioni e imprecisioni degli apparati rilevatori di velocità, che tanto fanno disperare i conducenti di veicoli, e sempre con il solito obiettivo: incassare, incassare, incassare ed ancora incassare, e noi pagare, pagare, pagare, tanto per i nostri amministratori siamo le classiche mucche da mungere.

Anonimo ha detto...

Teleobiettivo CH 29 41 53 nel Lazio

martedi 25 dic 07 ore 23.00 e domenica 30 dic 07 ore 21.30, VENGA A PRENDERE UN CAFFE' DA NOI con S. Lo Noce, una trasmissione di 25 minuti in compagnia di Carlo Spaziani, per saperne sempre di più sulle imperfezioni e imprecisioni degli apparati rilevatori di velocità, che tanto fanno disperare i conducenti di veicoli, e sempre con il solito obiettivo: incassare, incassare, incassare ed ancora incassare, e noi pagare, pagare, pagare, tanto per i nostri amministratori siamo le classiche mucche da mungere.

Anonimo ha detto...

Dai giornali: 12.10.2007, "Semafori truffa: bliz a Milano", "Scandalo nazionale: i semafori truccati"; "30 mila contravvenzioni in 6 mesi" ecc. ecc.ma anche gli autovelox....>C'è una soluzione semplice, decorosa ed efficace. Poichè non c'è alcun motivo che i proventi delle violazioni al Codice della Strada debbano andare agli Enti territoriali (ma perchè?), basta approvare una leggina di quattro righe: > >
1 - "Il comma 1 dell'articolo 208 del Codice della Strada là dove recita "I proventi stessi sono devoluti alle Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle Regioni, delle Province e dei Comuni" è sostituito da "Quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, i proventi sono devoluti all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro".> >
2 - Il comma 2 dell'art. 393 del D.P.R. 16. 12. 1992 n. 495 è abrogato."> >Con l'urgente approvazione di questa proposta si moralizza il problema depurandolo da sospetti.

Anonimo ha detto...

autovelox... sacrosanto nel fine ma usato male, abbusivamente, male tarato, nascosto, dove parte del ricavato va alle ditte per l'appalto di servizio...
basta autovelox alle amministrazioni locali!
basta vigili (e vigilesse)infrattati!
basta soldi delle munte alle loro casse!!
basta giudici di pace compiacenti!!
è ora di finirla!!!

Anonimo ha detto...

carissimo Sindaco reggente "PERA Angelo" non provi vergogna verso i cittadini di San Cesareo di certo avrai la faccia come il ......

Anonimo ha detto...

Babbo Natale mentre percorreva in lungo ed in largo la nostra bell'amata Italia, una pattuglia della Municipale lo ha sorpreso a volare con il suo carro trainato dalle renne a folle velocità, gli è stata ritirata la patente lappone ed ha dovuto interrompere la consegna dei giocattoli, essendogli stato intimato di rientrare in sede. Cari bambini non vi disperate qualcuno con più cuore provvederà a voi e vedrete che i giocattoli continueranno a venire (ho parlato personalmente con il Prefetto per ridare la patente a Babbo Natale e continuare la consegna, mi ha assicurato che sta provvedendo) Ciao a Tutti e per una volta, voi grandi siate più buoni.

Anonimo ha detto...

" autovelox"
Questa decisione sembra rilevante perché, come si sa, la Polizia Municipale confida assolutamente sul fatto che quando l’eccesso di velocità è rilevato con l’autovelox non sarebbe affatto necessario né fermare il conducente, né sarebbe affatto necessaria alcuna presenza di agenti.

Il giudice, invece, ha sentenziato che è bensì non necessaria la contestazione immediata sull’autostrada e sulle strade di grande circolazione, ma nei pressi della città la contestazione immediata è del tutto necessaria in quanto essa costituisce un elemento di legittimità strutturale e essenziale per la correttezza e la legittimità del procedimento.

Il giudice, infatti, ha evidenziato che, poiché l’autovelox del rilevamento in oggetto è praticamente nei pressi della città, e poiché la velocità del mezzo era tale da consentire sia l’inseguimento, sia l’arresto del veicolo da parte degli agenti, questi ultimi, pertanto, avrebbero dovuto appunto precedere a fermare il mezzo e a contestare, immediatamente, la sanzione al conducente.

Atteso che la Polizia Municipale non ha proceduto a fermare il veicolo in contravvenzione, e considerato che a verbale non ha neppure spiegato il motivo per cui non lo hanno fatto, ma si è limitata a ripetere le frasi rituali (“la violazione non era immediatamente contestata poiché l’accertamento della velocità con l’apparecchiatura indicata nel verbale modello AX 104 C2 consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”), il verbale deve pertanto essere annullato.

(Altalex, 25 ottobre 2007. Nota di Enrico Ancillotti)




Giudice di Pace

Castelfiorentino

Sentenza 4 aprile 2007

SENT. N. 105/2007
R.G. N. 116/2006

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il giudice di pace di Castelfiorentino

Dott. Carlo Farsetti

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa civile icritta al al nr rg

Promossa da F.F.

...

Contro

Comune di Gambassi

Svolgimento del processo

Il ricorrente F.F. proponeva opposizione al verbale di accertamento n.78/A 2006 V elevato dalla Polizia Municipale del comune di Gambassi Terme per la violazione di cui all’art. 142 comma 8 C.d.S., e per i motivi esposti, concludeva per l’accoglimento del medesimo.

Si costituiva per il comune di Gambassi Terme, il delegato del Sindaco, il quale depositava articolata memoria istruttoria, alla quale si riportava, concludendo per il rigetto del ricorso.

Espletata la necessaria istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione

Motivi della decisione

L’opposizione attiene alla violazione di cui all’art.142 comma 8 cds, argomento ampiamente dibattuto ed oggetto di numerose e note sentenze di legittimità della Suprema Corte di Cassazione.

La ricorrente, eccepiva, in particolare la omessa contestazione immediata da parte della Polizia Municipale, che aveva provveduto, successivamente, a notificare il verbale di accertamento.

Nel predetto verbale di accertamento opposto, la Polizia Municipale di Gambassi terme, ai sensi di quanto previsto dagli art.201 cds e 384 del reg. di esecuzione del cds, motivava la omessa immediata contestazione della violazione stradale, con la specifica motivazione di cui al punto “E” del predetto articolo, e cioè: “la violazione non era immediatamente contestata poiché l’accertamento della velocità con l’apparecchiatura indicata nel verbale –modello AX 104 C2 – consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”

Nella fattispecie, il luogo ove è avvenuto l’accertamento è risultato essere “il cento abitato della frazione di Case Nuove del Comune di Gambassi”, così infatti risulta riportato nelle memoria istruttoria prodotta dal delegato del Comune di Gambassi.

La contestazione immediata ai sensi dell’art.200 cds, ove è possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo tuttavia, detta contestazione non sia possibile, nel qual caso a norma dell’art.201 cds, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte delle autorità amministrativa preposta (Corte di Cassazione Sez II 12.X.2005 n°19677), in sintesi al giudice non è consentito sindacare le modalità di organizzazione del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e di mezzi.

Nella fattispecie, la violazione è avvenuta “in centro abitato” e quindi in circostanze particolari, per cui è verosimile che la velocità di scorrimento delle auto in quel luogo sia “mitigata” dalla stessa viabilità e dal basso limite di velocità ivi esistente – 50 Km/h-, condizioni che, di per sé, permettono la possibilità di intimare l’alt alle auto in transito.

Inoltre la stessa velocità rilevata sul mezzo del ricorrente -84 km/h-, infatti, pur in evidente violazione del limite esistente, non può ritenersi una velocità particolarmente eccessiva, tale da apparire quella di un mezzo “lanciato”, per cui fosse impossibile intimare l’alt, anche perché, nel caso, io suo arresto, poteva essere eseguito, anche mediante inseguimento, senza mettere a repentaglio la situazione di traffico e la stessa incolumità delle persone, oppure intimando l’alt “con gesti normali”, essendo facilmente percettibile e valutabile “de visu”, una velocità di oltre 30 km/h rispetto al limite previsto, per poi esibire e documentare al conducente l’accertamento risultante dall’apparecchio, oppure posizionando l’altro agente immediatamente a valle dello apparecchio stesso, ovvero mediante “l’uso del fischietto” (previsto dagli artt.12/IV e 182 II del regolamento di esecuzione del cds) utilizzabile restando in tal caso dinanzi o vicino all’apparecchio rilevatore di velocità-monitor (che emette immediatamente al passaggio del mezzo, un piccolo segnale sonoro), atteso che il particolare “sibilo acuto e stridulo” emesso dal fischietto, può raggiungere l’udito e l’attenzione del conducente (specie quando la velocità non è particolarmente eccessiva) oppure ancora, usando, in tali casi (centro abitato) una apparecchiatura tipo “telelaser”, che rileva la velocità del veicolo in tempo molto antecedente (anche 500 metri) al suo effettivo passaggio, consentendo facilmente l’intimazione di arresto al conducente del veicolo, è l’apparecchio attualmente più usato, specie nei centri abitati.

C’è da considerare, inoltre, che le modalità ed i tempi di arresto di un mezzo, al giorno d’oggi sono particolarmente facilitati, abbreviati e resi meno pericolosi, dai numerosi dispositivi, di cui i medesimi (moto comprese) vengono fornite, a titolo esemplificativo ricordiamo: eba (fermata di emergenza assistita), ebd, ebv (controllo elettronici della frenata) esp, dsc (controllo elettr. Stabilità), tali dispositivi, anche a velocità nell’ordine di 70-80 km/h ed oltre, consentono al conducente la possibilità di arrestarsi in spazi relativamente brevi, senza sbandamenti o pericolose deviazioni, e quindi in piena e totale sicurezza di controllo.

Detto questo, tutto ciò va ad intaccare, il principio cardine dell’art.200 cds, quale regola di carattere generale, espressamente sancita a tutela dell’effettivo esercizio di difesa da parte del cittadino, diritto costituzionalmente garantito al fine di consentire allo stesso di esprimere nella immediatezza dell’evento inflazionale le proprie ragioni alla violazione che gli viene imputata, ritenuto elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione, deve essere, da parte della P.A., adeguatamente e compiutamente provato e soprattutto motivato.

Diversamente da ciò che può avvenire nelle autostrade, nelle strade extra urbane principali o secondarie o urbane di scorrimento, ove per la forte velocità di scorrimento impressa ai mezzi, e per i maggiori limiti di velocità ivi esistenti, l’arresto del veicolo può, in effetti, essere arduo e/o pericoloso, sia per l’accertatore che per il conducente, e quindi in pratica, diviene impossibile la contestazione immediata.

Nel caso in esame, senza invadere l’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio della P.A., atteso l’esistenza di particolari condizioni, per le quali e nelle quali vi era la reale possibilità di operare alla contestazione immediata, alla medesima faceva obbligo, un a motivazione più specifica e completa, che non si limitasse a riportare (come risulta nel verbale de quo”) la sola “preconfezionata” formula, seppure realistica, che l’”omessa contestazione immediata era dovuta perché l’apparecchiatura usata consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”, di cui al punto “E” dell’art.201 bis cds , ma, occorreva che, in riferimento agli atti e comportamenti dovuti, o eventualmente compiuti anche con esito negativo, integrasse la motivazione con uno specifico riferimento ai medesimi, e quindi aggiungesse nel verbale “de quo” anche la motivazione: “che il mezzo, con riferimento alla mancata immediata contestazione, era impossibile fermarlo in tempo utile e nei modi regolamentari”.

Tale suppletiva motivazione, non è specificamente riportata nel verbale, e quindi il medesimo appare di carente o insufficiente motivazione, con riguardo a giustificare la omessa contestazione immediata, e quindi illegittimo, (in tal senso Corte di Cassazione Sez. I civile 27.1.2006 n°1752 Pres. Cappuccio Est. Del Core).

L’art.384 del reg di esecuzione del cds, così come l’art.201 bis cds, invocato dalla stessa P.M. indicano infatti i casi di “massima”, e “a titolo esemplificativo” nei quali si può invocare la materiale impossibilità della contestazione immediata, ma ciò non significa che la P.M. debba limitarsi e far riferimento, nella propria motivazione, ad un solo caso, atteso che per le particolari condizioni di accertamento appariva possibile operare una contestazione immediata, e quindi avrebbe dovuto ampliare la motivazione, riportando e menzionando nel verbale, anche l’altra ipotesi, e cioè che non era stato possibile fermare il veicolo, in tempo e nei modi regolamentari.

Dall’altro canto è bene ricordare, il principio enunciato e più volte confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, per tutte vedi Cassazione Civile Sez 5 1999 n°5095, per cui “la Pubblica Amministrazione, nei procedimenti di opposizione agli illeciti amministrativi, ai fini dell’onere della prova, assume la veste sostanziale di attore, con la conseguenza che ne discende e cioè che ove non adempia all’onere di dimostrare compiutamente la esistenza dei fatti costitutivi l’illecito, secondo il disposto del citato art.23 comma 12 legge 689/81 l’opposizione deve essere accolta”.

Non essendo, quanto sopra, evidenziato, riportato nel verbale di accertamento “de quo”, la motivazione di omessa contestazione immediata, appare carente e/o insufficiente, e viene dichiarata illegittima, ne consegue quindi l’esistenza di un vizio di legittimità dell’accertamento che si ripercuote inevitabilmente e conseguentemente sull’atto destinato a rappresentare e manifestare all’esterno e cioè il sommario processo verbale di accertamento (in tal senso Cassazione sez I 15.11.2001 n°14313)- Anche perché nel sistema del codice della strada “la contestazione immediata costituisce un elemento di legittimità strutturale e essenziale per la correttezza e la legittimità del procedimento” (Cassazione sez I 21.3.002 n° 4048, cassazione sez I 22.8.2001 n.11184).

Accertata e dichiarata l’illegittimità della omessa contestazione immediata, la conseguente illegittimità del verbale di accertamento assorbe le altre questioni relative alla violazione di cui sui duole il ricorrente.

Il ricorso viene accolto e il verbale annullato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa fra le parti. Si dà atto di aver dato lettura del dispositivo al termine della udienza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castelfiorentino, accoglie il ricorso, annulla il verbale di accertamento n° 78 A 2006 V elevato dalla Polizia Municipale di Gambassi Terme. Spese compensate.

Castelfiorentino, 4.4.07.

Anonimo ha detto...

E questa è una delle tante sentenze..
ingolfiamo gli uffici dei prefetti e dei giudici di pace con continui ricorsi!! sicuramente prenderanno provvedimenmti per queste amministrazioni locali LADRE... basta autovelox abbusivi!!"!!!!

Anonimo ha detto...

Ausiliari del Traffico ""SENTENZA ""

" Corte di Cassazione civile, seconda sezione, del 27 luglio 2007 n. 16777

Svolgimento del processo - Motivi della decisione



Con atto notificato il 13.9.2005, B.D. ricorre per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Roma del 17.5.2005, che aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 1 (per aver circolato nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici), respingendo il motivo di opposizione che contestava la legittimità del l'accertamento in quanto eseguito da un ausiliare del traffico, al di fuori delle sue specifiche competenze.

L'intimato Comune di Roma ha depositato controricorso.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dei combinato disposto dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, e L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, censurando la sentenza impugnata per non avere accolto il motivo di opposizione che denunciava l'illegittimità del verbale di accertamento della violazione per incompetenza assoluta dell'agente accertatore, tenuto conto che ai sensi di legge, l'ausiliare può essere delegato dal sindaco unicamente a segnalare le violazioni in materia di sosta. Diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale, il ricorso è fondato. La L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto in concessione".

Al comma 133, poi, il medesimo art. 17, dispone che "le funzioni di cui al comma 132, sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le l'unzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sul Se corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lettera c)".

La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che "la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ." (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'art. 2700 cod. civ., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata L. n. 127 de 1997, art. 17, commi 132 e 133" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale " può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 358, lettere b) e c) e comma 2, lettera d)" (comma 3). Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi", specie nei centri urbani (Corte Cost., ord. n. 57 del 2001). Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.. L'art. 17. comma 132, cit., tenuto conto della rilevanza della funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12, C.d.S.), sono legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (in tal senso, v. Cass., 7 aprile 2005, n. 7336). Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli.

Ne consegue che gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta (Cass. n. 18186 del 2006). Laddove le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla Legge n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132. Nel caso di specie, unitamente alle considerazioni che precedono, va inoltre osservato che l'Amministrazione opposta non ha fornito alcuna prova che la violazione sia stata accertata da soggetto specificamente abilitato, limitandosi il verbale alla mera qualificazione dell'operante come" ausiliario del traffico". Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata. Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada non relativi alla sosta è stata accertata da un soggetto non legittimato a dello accertamento ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento della opposizione e la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in Euro 700, di cui Euro 600,00 per onorari e, per il grado di legittimità, in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre accessori.

Anonimo ha detto...

anche questa è una rapina a danno dei cittadini!!

Anonimo ha detto...

oggi 16 gennaio postazione autovelox in via maremmana III km 1,900; postazione non a norma, anche se i pizzardoni, nel verbale dichiarano il contrario!! FACCIAMO SEMPRE RICORSA!!

Anonimo ha detto...

anno nuovo, metodo vecchio!!
poi in verbale scrivono:"la postazione dell'apparecchio di rilevamento di velocità è stata regolarmente presegnalata in conformità alle disposizioni emanate dal D.L. 03.08.2007, n.117, art.3, comma 1, lettera b, convertito in legge n.160 del 2.10.2007".
Scarpato! non meriti di fare il comandante se non sai leggere le leggi e le circolari dello Stato!! o le applicate solo nella parte che vi fa comodo!! Quanto costa l'affitto dell'apparecchio? e... non diciamo altro che è meglio!!

Anonimo ha detto...

A proposito di art.3, comma 1, lettera b,cari vigili sapete cosa dice? "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";
allora.........come la mettiamo?... Ricorso!!!

Anonimo ha detto...

Attenzione.... anche se tutto tace... la polizia locale di san cesareo continua insistentemente a posizionare l'autovelox traffipax speedophot in maniera inregolare!!!!

Anonimo ha detto...

hao!! i pizzardoni di san cesareo non si vedono più, o mi sbaglio, forse era proprio quel cretino facente funzione di sindaco che imponeva l'autovelox in barba a leggi e regolamenti!!

Mario Procaccini ha detto...

Corte di Cassazione - Sentenza 21 febbraio 2001, n. 2494 /r/n - (589)


Autovelox - contestazione immediata
Autovelox - contestazione immediata









Svolgimento del processo

Il Comandante della polizia municipale di Correggio, con processo verbale in data 26 maggio 1997, contestava a L.L., al quale il verbale veniva notificato il 6 giugno 1997, il superamento dei limiti di velocità, in un tratto di strada sul quale vigeva il limite di 50 Km/h: violazione constatata a mezzo di apparecchiatura autovelox, che aveva rilevato una velocità di 82 Km/h. Nel verbale era precisato che la violazione non era stata immediatamente contestata perché l'agente addetto al controllo dell'autovelox era impossibilitato a raggiungere il veicolo lanciato a eccessiva velocità.


Il L. proponeva ricorso al Pretore di Correggio avverso il verbale di accertamento.


Il Comune di Correggio, pur non costituendosi, faceva pervenire memoria.


Il Pretore, con sentenza depositata il giorno 7 febbraio 1998, accoglieva l'opposizione, affermando che l'art. 384 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di accertamenti compiuti a mezzo di autovelox, condiziona la validità della contestazione successiva al momento della violazione, alla impossibilità di fermare in tempo utile e nei modi regolamentari, intendendosi tale impossibilità in senso oggettivo, cosicché la norma non esimerebbe gli accertatori dal predisporre il servizio in modo da permettere la contestazione immediata della violazione. Nel caso di specie, non sussistendo una impossibilità obbiettiva di contestazione immediata, ma riconnettendosi essa alle modalità di organizzazione del servizio, la mancanza di contestazione immediata viziava l'accertamento.


Il Comune di Correggio, con atto notificato al L. il giorno 11 aprile 1998, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando due motivi di gravame. La parte intimata non ha controdedotto. Il ricorrente ha anche depositato memoria, dichiarando di non insistere nel primo motivo.


Motivi della decisione


Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 5, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la nullità del procedimento e l'omessa motivazione in tema di proponibilità immediata del ricorso al Pretore.


Si deduce al riguardo che, pur dopo le sentenze n. 366/1994, n. 255 e n. 311/1994 della Corte Costituzionale, il verbale di accertamento sarebbe impugnabile in sede giudiziaria solo ove divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 206 codice della strada. Si lamenta che sul punto nella sentenza manchi ogni motivazione, pur attenendo esso alla ammissibilità dell'opposizione.


Il motivo è infondato, come ha sostanzialmente riconosciuto in memoria la stessa parte ricorrente senza che ciò esima questa Corte dal dovere riscontrare l'ammissibilità dell'opposizione, essendo stato con il motivo dedotto il mancato rilievo d'ufficio della sua inammissibilità.


Valutato in questi termini il motivo e considerato che il Pretore, in mancanza di contestazione sul punto, ha ritenuto implicitamente ammissibile l'opposizione senza con ciò trasgredire ad alcun obbligo motivazionale, deve osservarsi quanto segue.


L'art. 203 del codice della strada approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, "qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione".


Nel caso in cui non sia stato proposto il ricorso, né sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, secondo il successivo disposto dell'art. 203, "il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento".


A norma dell'art. 204 il Prefetto, ove il ricorso sia stato proposto ed egli ritenga di doverlo rigettare, "entro sessanta giorni, con ordinanza motivata, ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione". Il successivo art. 205 dispone che contro tale ordinanza - ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, e il giudizio di opposizione è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23, legge n. 689/1981.


Tale normativa va interpretata in correlazione ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in riferimento alla previgente disciplina dettata in materia dal codice della strada/1959 (sentenza n. 255/1994; n. 311/1994 e n. 437/1995), riguardo alla non subordinabilità in generale - salvo che non ricorrano esigenze specifiche e superiori finalità di giustizia ritenute nella specie insussistenti - della tutela giudiziaria avverso atti della Pubblica Amministrazione al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi ed alla necessità, in presenza della previsione legislativa di tali ricorsi, di ritenerli, ove ciò sia ermeneuticamente possibile, come alternativi al ricorso alla tutela giudiziaria.


In relazione a tali considerazioni questa Corte ha affermato il principio, che questo Collegio condivide e riafferma, secondo il quale, dovendo nella materia de qua il verbale di accertamento, tenuto conto della sua idoneità a divenire titolo esecutivo a norma dell'art. 203, comma 3, codice della strada - in conformità dell'interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale - essere assimilato, in relazione ai rimedi giurisdizionali esperibili contro di esso, all'ordinanza - ingiunzione, la disposizione dell'art. 205 codice della strada deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 per l'opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice medesimo, includendovi l'impugnazione del verbale di accertamento (Cass. 3 febbraio 1999, n. 898; 22 gennaio 1999, n. 574; 7 novembre 1998, n. 11244; 21 agosto 1998, n. 8310).


Ne deriva che l'opposizione era ammissibile e i rilievi prospettati al riguardo con il motivo sono infondati.


Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, degli artt. 200 e 201 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 495, dell'art. 384 del D.P.R. n. 495/1992.


Si deduce che il verbale di accertamento è stato erroneamente annullato per non essere stata rispettata la normativa che impone la regola della contestazione immediata della infrazione. Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fondato sul disposto dell'art. 14 della legge n. 689/1981, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, ove sia avvenuta la tempestiva contestazione a mezzo di notificazione del verbale di accertamento.


Si sottolinea che tale indirizzo trova conferma, in materia di violazioni del codice della strada, nel disposto dell'art. 200, il quale stabilisce che solo "quando è possibile" la violazione deve essere contestata immediatamente, nonché nel disposto dell'art. 384 del Regolamento di attuazione di detto codice, che a titolo esemplificativo ricomprende tra i casi di impossibilità di contestazione immediata l'accertamento a mezzo di apparecchi di rilevazione dell'illecito che ne consentano l'accertamento in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, come era avvenuto nella fattispecie in questione.


Erroneamente, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che tale norma deve essere intesa nel senso di dare delimitazione rigorosa ai casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, cosicché il servizio di vigilanza, se organizzato con l'ausilio degli appositi apparecchi di rilevamento della velocità, va predisposto in modo tale da permettere agli operatori la contestazione immediata. Tale interpretazione della normativa, infatti, non sarebbe giustificata né dalla sua lett., né dalla sua ratio, che non implica che l'utilizzo dell'autovelox debba essere accompagnato necessariamente da un vasto spiegamento di mezzi ed agenti.


Il motivo è fondato nei sensi appresso indicati.


Va innanzitutto osservato che, secondo quanto questa Corte ha ritenuto con la sua più recente giurisprudenza (Cass. 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010; 18 giugno 1999, n. 6123), la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689/1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt.200 e 201 del nuovo codice della strada.


Tale principio va confermato sulla base di quanto disposto dagli artt. 200 e 201 di detto codice.


L'art. 200 dispone che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente contestata


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