venerdì 21 dicembre 2007

Autovelox-circolare del Prefetto

Ufficio Territoriale del Governo
Gabinetto
Prot. n. 19333/2007 Roma, 9 novembre 2007 FAX AI SIG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA - LORO SEDI -
OGGETTO: Art. 4 comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121,
convertito, con modifiche nella Legge 1.8.2002 n. 168.
Installazione ed utilizzo di “autovelox”.
Direttive.
Continuano a pervenire a quest’Ufficio richieste di chiarimenti, da parte di molti Comuni, circa la corretta applicazione dell’art. 4 comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121, convertito, con modifiche, nella Legge 1.8.2002 n. 168, in materia di individuazione, da parte del prefetto, delle strade sulle quali, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada, senza l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 dello stesso Codice.
Del pari, pervengono alla Prefettura migliaia di ricorsi avverso verbali di violazione del rispetto dei limiti di velocità, rilevate a mezzo di tali dispositivi, in cui i cittadini contestano la legittimità dell’accertamento sotto vari profili.
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Da un lato, si contesta la legittimità dell’utilizzo dei dispositivi su strade che, per caratteristiche e limiti di velocità, potrebbero consentire azioni di prevenzione diverse.
Dall’altro lato, spesso si lamenta una cattiva informazione all’utenza, se non addirittura modalità di rilevazione non appropriate alle finalità che si prefigge l’impianto normativo.
Si ritiene, opportuno, quindi diramare alcune direttive.
a) Il quadro normativo
Il D.L. 20-6-2002 n. 121, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, all’art. 4, ha introdotto una nuova disciplina che legittima l'accertamento e la contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi ed mezzi tecnici di misurazione della velocità, senza richiedere che l'impossibilità della contestazione immediata sia adeguatamente motivata caso per caso, ma considerandola oggettivamente e presuntivamente presente in tutte le fattispecie indicate.
La norma cioè ha introdotto un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 del Codice della Strada, qualora l'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada, avvenga su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi (inerenti alla natura della strada stessa), è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.
Ne discende che, fuori dei casi tassativamente descritti dalla norma, è doveroso continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti avendo riguardo alla disciplina generale del Codice della Strada, procedendo all'immediata contestazione della violazione con il diretto intervento di un organo di polizia
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stradale, anche per l'indubbia portata deterrente che assume la contestazione immediata e per la concreta possibilità di applicare le eventuali misure personali a carico del conducente (come già evidenziato con la Circolare ministeriale n. 300/A/24850/144/5/20/3 del 12 dicembre 2000); ovvero, ove ciò sia impossibile al fine della salvaguardia dell'incolumità degli operatori e dei trasgressori, si provvederà alla notificazione successiva del verbale, indicando, in maniera circostanziata, i motivi che non hanno permesso la contestazione ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada e dell'art. 384 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Si ricorda che la Corte di Cassazione ha già più volte precisato (vedi ad es. Sez. II, sent. n. 3173 del 14-02-2006) in tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), qualora dette apparecchiature consentano la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchiature di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la impossibilità della contestazione immediata, in quanto tale indicazione dà comunque conto dell'accadimento e giustifica le ragioni della mancata contestazione immediata.
b) la categoria delle strade
A norma dell’art. 4 citato, gli organi della polizia stradale possono procedere all’accertamento e alla contestazione differita su autostrade e strade extraurbane extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale in tale contesto ambientale) nonché sulle strade di cui alle lettere C e D, del medesimo articolo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto.
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Occorre sottolineare che la categoria della strada – ossia l’appartenenza alle lettere C e D dell’art. 2 comma del Codice della Strada – è un presupposto obbligatorio e vincolante, non suscettibile, quindi, di alcun apprezzamento discrezionale, e rende, di conseguenza, irrilevante anche l’oggettiva pericolosità di strade rientranti in categorie inferiori.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice della Strada, le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F bis - Itinerari ciclopedonali
Appare, quindi, evidente – ed è stata la causa, in passato, della revoca di alcuni decreti precedentemente adottati – che non possano essere proposti al prefetto provvedimenti relativi a strade di categoria inferiore a D.
Anche il Ministero dell’Interno ha da tempo ribadito, in circolari interpretative ed esplicative del 1° comma dell'art. 4 sopra richiamato, che l'ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, in virtù di un esplicito riferimento al Codice della Strada.
La procedura di individuazione di cui al successivo comma 2, concernente le strade diverse dalle autostrade e strade extraurbane principali, quindi, non può riguardare le strade urbane di quartiere e le strade locali, proprio per l'espresso richiamo al comma 1 del medesimo articolo 4, indipendentemente dall’esclusione formale delle strade urbane di quartiere e delle strade locali.
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Dunque, per le strade extraurbane secondarie (C) e urbane di scorrimento (D) è necessaria una preventiva valutazione da parte del prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni che legittimano l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata delle violazioni sancito dall'art. 200 del Codice della Strada.
Tale valutazione è esclusa per le strade urbane di quartiere (E) e le strade locali (F), in quanto tali arterie presentano caratteristiche strutturali e limitazioni di velocità tali da consentire sempre l'intervento diretto degli organi di polizia stradale e la contestazione immediata delle violazioni
A tal proposito, si soggiunge che le strade classificate come extraurbane secondarie (C), quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. D, E, o F, a seconda delle specifiche caratteristiche e a prescindere dall'Ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa della strada stessa.
Pertanto, nell'ipotesi che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere (E) o strade locali (F) non è ammessa l'installazione di sistemi di rilevamento senza procedere all'immediata contestazione; viceversa, essa è ammessa, quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento (D), previa puntuale individuazione da parte del Prefetto degli specifici tratti, ai sensi del citato art. 4, secondo comma.
Il Ministero dell’Interno, con Circolare del 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9, in attuazione della normativa sopra richiamata, ha scandito il procedimento di individuazione delle strade, affidandone l’avvio ad un'istanza dell'organo di polizia stradale che, a seguito di una ricognizione delle strade in cui, sulla base della attuale programmazione dei servizi di vigilanza stradale, vengono utilizzati i dispositivi di controllo della velocità, metta in evidenza:
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- la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel tratto di strada o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso; - le caratteristiche del traffico che vi si svolge in relazione sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale; - le valutazioni dell'organo di polizia stradale in ordine alle difficoltà operative per procedere con gli ordinari moduli operativi di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata. c) Informazione all'utenza.
Il primo comma dell'articolo 4, di che trattasi, prescrive che l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada.
Tale prescrizione ha carattere imperativo e non meramente organizzativo e precauzionale, al fine di evitare che l’effetto “sorpresa”, determini situazioni di pericolo per la circolazione. Pertanto, l'avviso della presenza o dell'utilizzazione dei dispositivi deve essere fornito all’utenza,in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, pena la nullità della contestazione per violazione di legge (v. Corte di Cassazione sentenza n. 24526 del 2006 e da ultimo, Corte di Cassazione sentenza n. 12883 del 2007)
L’utilizzo da parte del legislatore del 2002 del termine "informazione", senza alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento
o alla collocazione di un segnale stradale previsto dal codice della strada, comporta esclusivamente che tale avviso può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (e cioè, a titolo esemplificativo, attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, che Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo
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potranno essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo, ovvero mediante pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o da parte dei mass-media, ecc… Così la Circolare ministeriale del 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9).
Peraltro con il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, il legislatore ha introdotto il comma 6-bis all’art. 142 del Codice della Strada imponendo che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”. Il D.M. 15 agosto 2007 ha dato attuazione alla norma precisando che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento… in particolare è necessario che tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km” (Così l’art. 2, comma 1).
* * *
Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di voler informare l’attività sanzionatoria in oggetto ai principi su esposti, ponendo particolare attenzione alla natura eccezionale della norma, rispetto alla disciplina dettata dal Codice della Strada, volta a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti e degli operatori, proprio perché “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato” (art. 1 comma 1 Codice della Strada).
Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale in questo territorio provinciale e di accrescere la fiducia del cittadino-utente della strada nello Stato, appare opportuna una ricognizione esatta dell’attuale dislocazione dei dispositivi di segnalazione su tutto il territorio provinciale.
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In tale prospettiva, si ribadisce la piena disponibilità di questa Prefettura, nel consueto spirito di leale collaborazione tra Stato ed Enti locali, ad indire conferenze di servizi con gruppi di Comuni di aree limitrofe, al fine di rimodulare la presenza dei dispositivi in ragione della effettiva pericolosità dei singoli tratti stradali, valutata su dati aggiornati circa l’effettiva incidentalità.
La nuova sistemazione dei dispositivi dovrà essere tempestivamente corredata da un’adeguata segnalazione all’utenza, secondo quanto previsto dal citato D.M. 15 agosto 2007, in modo da garantirne pienamente la funzione preventiva, prima ancora che repressiva, di deterrente rispetto alla violazione dei limiti di velocità previsti.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.
IL PREFETTO (Mosca)

6 commenti:

Anonimo ha detto...

sperriamo bene

Anonimo ha detto...

DENUNCIAMO LA POLIZIA LOCALE DI SAN CESAREO PER ABBUSO DI POTERE ED INTERESSI PRIVATI IN ATTI D'UFFICIO1

Anonimo ha detto...

La nuova sistemazione dei dispositivi dovrà essere tempestivamente corredata da un’adeguata segnalazione all’utenza, secondo quanto previsto dal citato D.M. 15 agosto 2007, in modo da garantirne pienamente la funzione preventiva, prima ancora che repressiva, di deterrente rispetto alla violazione dei limiti di velocità previsti.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

Anonimo ha detto...

“Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”. Il D.M. 15 agosto 2007 ha dato attuazione alla norma precisando che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento… in particolare è necessario che tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km” (Così l’art. 2, comma 1).

capisci taliano?

Carlo Spaziani ha detto...

finalmente si comincia a ragionare e forse quella del Prefetto non è tutta farina del suo sacco, ma penso, per me che navigo molto in particolare sui blog ,che abbia attinto non poco dal blog carlospaziani.org, perchè anche il Prefetto di Latina ha parlato ma per rivedere i limiti di velocità

Anonimo ha detto...

oggi 16 gennaio postazione autovelox in via maremmana III km 1,900 San Cesareo - RM; postazione non a norma, anche se i pizzardoni, nel verbale dichiarano il contrario!! FACCIAMO SEMPRE RICORSO!!