martedì 20 novembre 2007

Attività legislativa

PROCEDIMENTI SPECIALI
Nel libro quarto del codice di procedura civile ( ma anche in leggi speciali o nel codice civile ) sono contenuti dei procedimenti che divergono dal processo ordinario di cognizione. E’ possibile inquadrare i procedimenti speciali in quattro gruppi.
1) Procedimenti speciali di cognizione. Le divergenze non investono le caratteristiche proprie dell’attività giurisdizionale di cognizione ( attitudine a dar luogo alla cosa giudicata ).
A questo gruppo appartengono :
- procedimenti speciali perché sommari. Sono gli accertamenti con prevalente funzione esecutiva, caratterizzati dalla sommarietà della cognizione per conseguire, il più rapidamente possibile il titolo esecutivo.
a) procedimento d’ingiunzione
b) procedimento di convalida di licenza o di sfratto
- procedimenti speciali perché hanno una strutturazione particolare suggerita dalla specialità della situazione sostanziale sulla quale incide.
a) separazione e divorzio
b) interdizione e inabilitazione
c) assenza e dichiarazione di morte presunta
d) divisione e scioglimento delle comunioni
e) processo del lavoro ( sono strutturati in maniera analoga il processo locatizio e il processo agrario )
2) Procedimenti cautelari. Procedimenti che divergono dal giudizio ordinario di cognizione perché non sono di cognizione, avendo invece le caratteristiche dell’attività cautelare.
3) Giurisdizione volontaria. Procedimenti che divergono perché non solo non hanno le caratteristiche proprie della cognizione ma anche perché solo sotto un certo profilo possono dirsi giurisdizionali.
4) Procedimento di delibazione delle sentenze straniere e procedimento arbitrale. Procedimenti che divergono perché assolvono ad una funzione sostitutiva rispetto all’attività di cognizione.

I PROCEDIMENTI CAUTELARI
DEFINIZIONE : La tutela cautelare è una delle tre forme di tutela dell’ordinamento, insieme a quelle dichiarativa ad esecutiva, diretta a neutralizzare i danni che possono derivare all’attore dalla durata del processo a cognizione piena. Le misure cautelari sono misure strumentali e provvisorie.
FUNZIONE : strumentale. Si tende a evitare che la durata del processo torni a danno dell’attore che ha ragione ( finalità ausiliaria e sussidiaria rispetto alla cognizione e all’esecuzione ). Scopo di garantire una situazione provvisoria in modo che, quando arriverà la tutela definitiva, questa possa esplicare i suoi effetti. I provvedimenti cautelari hanno funzione sussidiaria e integratrice della giurisdizione ordinaria. Tuttavia, la crisi di quest’ultima rischia di attribuir loro funzione sostitutiva.
TUTELA SOMMARIA : tutela basata su un giudizio di probabilità e verosimiglianza. Può essere :
- cautelare, se sfocia in un provvedimento sommario provvisorio inidoneo a dare una disciplina definitiva al rapporto controverso. E’ possibile un controllo immediato (reclamo). Crollano con l’estinzione del processo.
- non cautelare, se sfocia in un provvedimento sommario definitivo idoneo a dare una disciplina definitiva al rapporto controverso (es. : decreto ingiuntivo, ordinanze degli artt.186bis-ter, ordinanza di rilascio ex art.665cpc). Non necessita del periculum in mora. Non è possibile un controllo immediato. Le misure ex art.186bis-ter rimangono se il processo si estingue.
CARATTERISTICHE :
1) provvisorietà : inidoneità a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso. Infatti ,il provvedimento cautelare è destinato a essere assorbito o a perdere efficacia a seconda, rispettivamente, che il diritto è accertato o dichiarato inesistente nel giudizio a cognizione piena.
2) strumentalità : il provvedimento cautelare nasce come servente rispetto al processo a cognizione piena. Le misure cautelari sono preordinate all’emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui esse assicurano la fruttuosità pratica. Tale strumentalità si coglie :
a) nella circostanza che i provvedimenti cautelari, ove siano emanati anteriormente all’inizio del processo a cognizione piena, diventano inefficaci se il giudizio di merito non venga instaurato entro 30gg.(eccezione per i provvedimenti di istruzione preventiva)
b) nella revocabilità e modificabilità del provvedimento cautelare ove si verifichino mutamenti nelle circostanze
c) nella inefficacia del provvedimento cautelare conseguente alla estinzione del processo a cognizione piena e alla emanazione di sentenza, anche se non ancora passata in giudicato, che dichiari l’inesistenza del diritto.
CORRELAZIONE COL MERITO : non si può ottenere col provvedimento cautelare più di quanto si otterrà con la sentenza definitiva.
Non si possono ottenere provvedimenti cautelari nei casi in cui la pronuncia definitiva non ha efficacia retroattiva (divorzio, fallimento, interdizione)
CONDIZIONI DELL’AZIONE CAUTELARE :
1) fumus boni iuris ( approsimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto di cui si chiede la tutela nel processo principale ).
2) periculum in mora ( fondato timore che, mentre si attende quella tutela, vengano a mancare le circostanze di fatto favorevoli alla tutela stessa ).
DISCIPLINA : la l.353/1990 ha dettato una disciplina organica del processo cautelare, se pur destinata ad integrarsi con le discipline specifiche dei singoli procedimenti cautelari.
FASI : 1)fase di autorizzazione
2)fase di attuazione
3) fase di reclamo
ART.669bis
La forma della domanda della cautela è il ricorso(atto che viene prima portato a conoscenza del giudice e poi della controparte), depositato nella cancelleria del giudice competente. Deve contenere:
- l’individuazione dei presupposti propri del provvedimento cautelare richiesto: periculum in mora e fumus boni iuris;
- l’indicazione di quale tutela si richiede;
- l’individuazione del diritto sostanziale ( elementi individuatori della proponenda azione per il merito ), nel caso in cui il ricorso venga proposto ante causam .

Il legislatore ha operato due scelte di fondo in tema di competenza :
1) generale coincidenza tra giudice cautelare e giudice di merito
2) normale attribuzione della competenza cautelare ad un giudice monocratico, ma soppressione della competenza del Presidente del tribunale .
ART.669ter
Se il provvedimento cautelare è richiesto prima che sia proposto il processo di merito, è competente a conoscere della domanda cautelare il giudice competente a conoscere il merito. Criterio generale : coincidenza tra giudice del cautelare e il giudice del merito. Ci sono tre eccezioni:
- il giudice di pace non può dare la tutela cautelare(in tal caso competente sarà il tribunale );
- gli arbitri non possono dare la tutela cautelare(in tal caso, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente del merito se non ci fosse stato il patto compromissorio):
- se la giurisdizione spetta a un giudice straniero, sarà competente, in via cautelare, il tribunale del luogo in cui dev’essere eseguito il provvedimento cautelare .


ART.669quater
Se il provvedimento cautelare è richiesto dopo che sia già iniziato il processo di merito, la domanda cautelare si deve proporre al giudice del merito (istruttore o –se il giudice istruttore non è ancora stato nominato, il processo è sospeso o interrotto- presidente del tribunale). Criterio generale : coincidenza fra il giudice del cautelare e il giudice per il merito. Eccezioni :
- giudice di pace non ha potere cautelare
- arbitro non ha potere cautelare
- della causa è investito un giudice straniero in una ipotesi in cui:
a) la giurisdizione appartiene solo al giudice straniero…avrà competenza cautelare il tribunale del luogo in cui il provvedimento cautelare dev’essere eseguito
b) ha giurisdizione anche il giudice italiano…la domanda cautelare si propone al giudice italiano
- se è stata pronunciata una sentenza, ma è ancora suscettibile di essere impugnata, è competente il giudice che ha emesso la pronuncia rispetto alla quale pendono i termini per impugnare
- se c’è stata proposizione o trasferimento dell’ azione civile in sede penale, è competente il giudice del luogo ove si deve eseguire il provvedimento cautelare
- in fase di impugnazione, è competente il giudice dell’impugnazione (non si può chiedere il provvedimento cautelare alla Corte di Cassazione)
Se la causa di merito rientra nella competenza di una sezione specializzata agraria, le misure cautelari saranno emanate da organi collegiali.
ART.669quinquies
Se la causa è devoluta ad arbitri, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.
ART.669sexies
A seguito del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente, il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al Presidente del tribunale il quale designa il magistrato a cui è affidata la trattazione del procedimento. Al giudice si aprono due alternative :
1) provvedere solo dopo aver instaurato il contraddittorio : con decreto, il giudice fissa la data dell’udienza in cui le parti dovranno comparire in contraddittorio innanzi a lui. A cura del ricorrente avviene la notifica del ricorso e del decreto.
All’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda.
2) provvedere in assenza di contraddittorio ( quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento ). Assunte ove occorra sommarie informazioni, il giudice provvede con decreto motivato. Nello stesso decreto, il giudice fissa :
- l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro massimo 15gg
- un termine non superiore a 8gg per notificare ricorso e decreto
Al termine dell’udienza, il giudice emetterà un’ordinanza che conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto inaudita altera parte.
ART.669septies
L’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare può fondarsi su :
- ragioni di natura processuale :
1) incompetenza…l’istanza è liberamente riproponibile
2) difetto di giurisdizione..*
3) mancanza di capacità..*
4) difetto di legittimazione..*
- ragioni di natura sostanziale :
1) carenza di fumus boni iuris…*
2) carenza di periculum in mora..*
*l’istanza è riproponibile solo se :
a) si verificano mutamenti delle circostanze ( fatti sopravvenuti );
b) vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto ( elementi già esistenti quando si è svolto il procedimento ma in quella sede non fatti valere ).
Chi si è visto negare il provvedimento cautelare può :
- proporre il reclamo ( Corte Costituzionale), chiedendo ad un altro giudice il riesame di quelle stesse ragioni di fatto e di diritto .
- riproporre l’istanza ma allo stesso giudice e solo se si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto .

ART.669octies
La parte, che ottiene un provvedimento cautelare prima dell’inizio della causa di merito, deve avviare il processo di merito(con la notifica della citazione, o col deposito del ricorso) in un termine perentorio stabilito dal giudice ma, comunque, non superiore a 30 gg. dalla pronuncia dell’ordinanza(se emessa in udienza) o dalla comunicazione dell’ordinanza(se è pronunciata fuori dall’udienza).
Nelle controversie di lavoro alle dipendenze della P.A., il termine decorre dall’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Se la controversia è oggetto di compromesso o clausola compromissoria, nei 30gg., la parte deve notificare all’altra un atto col quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale.
Se per la causa di merito c’è giurisdizione straniera, nei 30gg., deve essere compiuto quell’atto che, secondo il diritto straniero, determina litispendenza.
ART.669novies
Le ipotesi di perdita di efficacia del provvedimento cautelare sono :
- mancata instaurazione del processo di merito nel termine perentorio di 30gg.
- estinzione del processo di merito ( per inattività delle parti o rinuncia agli atti del giudizio ..)
- sentenza che rigetta in rito la domanda …*
- mancato versamento della cauzione
- sentenza, anche non passata in giudicato, che dichiara inesistente il diritto a cautela del quale il provvedimento cautelare era stato concesso…*
- sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o decisione arbitrale che dichiarino inesistente il diritto a cautela del quale il provvedimento cautelare era stato concesso
- la parte che ha ottenuto il provvedimento cautelare non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale nel termine perentorio ( per sequestro conservativo , è 60gg )
Il provvedimento cautelare perde efficacia ex tunc( sin dall’origine)
Conseguenza automatica e oggettiva della caducazione degli effetti del provvedimento cautelare è il ripristino della situazione precedente.
Il risarcimento dei danni presuppone, invece, :
a) che sia stato dichiarato inesistente il diritto cautelato
b) che l’istante abbia agito senza la normale prudenza
Competente a dichiarare l’inefficacia del provvedimento cautelare è, normalmente, lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento cautelare .(segnati con * i casi in cui è competente il giudice che dichiara inesistente il diritto , il quale provvede con la stessa sentenza)
A seguito del ricorso della parte interessata a far dichiarare l’inefficacia della misura cautelare, il giudice emette :
- ordinanza con efficacia esecutiva in calce al ricorso, se non vi è contestazione, contenente:
a) declatoria di inefficacia del provvedimento
b) disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente
- sentenza, al termine di un ordinario processo di cognizione, se vi è contestazione
ART.669decies
Il provvedimento cautelare, una volta emesso, è soggetto a modifica e revoca, con ordinanza, se si verificano mutamenti nelle circostanze.
Giudice competente : giudice del merito ( se la causa pende davanti a giudice straniero, arbitri, giudice penale, è competente il giudice del provvedimento cautelare ).
Presupposti : mutamenti delle circostanze ( modificazione delle condizioni che hanno legittimato la concessione della tutela cautelare).
Tale formula ricomprende sia fatti nuovi prima inesistenti sia fatti già esistenti ma non allegati.
Sono suscettibili di modifica e revoca tutti i provvedimenti cautelari, anche se confermati in sede di reclamo.

ART.669undecies
Nell’accogliere l’istanza, il giudice può imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per le eventuali restituzione e/o risarcimento dei danni.
Poiché, infatti, il processo di merito può stabilire che l’istante ha torto, allora è opportuno prestare la cauzione.
Da una parte viene data la tutela cautelare richiesta, dall’altra sono garantite le restituzioni e/o il risarcimento dei danni.
Il provvedimento cautelare ha effetti immediati a prescindere dalla cauzione ma, se la cauzione non è versata nel termine stabilito dal giudice, esso li perde.
ART.669duodecies
Nel caso in cui la controparte non tiene spontaneamente quel comportamento che le è imposto dal provvedimento cautelare , nasce il bisogno di attuare il provvedimento. Il legislatore ha previsto che l’attuazione avviene:
- sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare , nel caso di obblighi di consegna, rilascio, fare e non fare.
Il legislatore si è voluto riferire ai provvedimenti nunciativi, ai provvedimenti d’urgenza…
Giudice dell’attuazione è lo stesso giudice che ha emanato il provvedimento.
- con le forme degli artt.491 e seguenti ( con le forme dell’espropriazione forzata), nel caso di misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro.
Il creditore in possesso di un provvedimento cautelare avente ad oggetto una somma di denaro, potrà immediatamente dar corso all’espropriazione forzata. Non è necessaria la notifica del precetto né la spedizione del titolo in forma esecutiva. E’ competente il giudice dell’esecuzione forzata
L’esecuzione dei sequestri continua ad essere disciplinata dagli artt.677 e seguenti.
ART.669terdecies
E’ possibile il reclamo avverso l’ordinanza con la quale il provvedimento cautelare è stato :
- ammesso
- rigettato
Chi subisce il provvedimento cautelare può:
- chiedere la revoca o la modifica allegando mutamenti delle circostanze allo stesso. La revoca e la modifica fanno valere mutamenti sopravvenuti.
- proporre reclamo ad un altro giudice per chiedere un nuovo esame dei presupposti senza allegare niente di diverso in fatto e in diritto. Il reclamo contesta l’originaria concedibilità del provvedimento cautelare .
E’ competente :
- il tribunale, contro il provvedimento cautelare dato dall’istruttore;
- la corte d’appello, contro il provvedimento cautelare dato dal tribunale;
- altra sezione della corte d’appello, contro il provvedimento cautelare dato dalla corte d’appello.
Il reclamo deve essere proposto entro 10gg. dalla notificazione del provvedimento cautelare con ricorso. Si può sospendere l’efficacia del provvedimento cautelare reclamato solo se esso arreca grave danno per motivi sopravvenuti.
La decisione del reclamo è presa con ordinanza che conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare reclamato, con effetto sostitutivo: il provvedimento cautelare è quello emesso in sede di gravame.
ART.669quaterdecies
Tale disciplina unitaria è
- generale, perché si applica a tutti i provvedimenti cautelari del c.p.c. e, solo in quanto compatibili, ai provvedimenti cautelari del c.c. e delle leggi speciali.
- non esaustiva, perché è da integrarsi con la disciplina dettata per i singoli provvedimenti cautelari.
Ai procedimenti d’istruzione preventiva si applica solo l’art.669septies, relativo al provvedimento negativo.


I sequestri sono i provvedimenti cautelari tipici per eccellenza. Tipi :
1) sequestro conservativo (671cpc )
2) sequestro giudiziario (670cpc )
- di beni
- di prove
3) sequestro liberatorio(687cpc )
. SEQUESTRO CONSERVATIVO
DEFINIZIONE : in base all’art.671 c.p.c., “ il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme o cose a lui dovute nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”.
FUNZIONE : conservare la garanzia patrimoniale, preservare il patrimonio del debitore, destinato- ex art. 2740c.c.( garanzia generale che assiste tutte le obbligazioni “ il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ) - all’adempimento delle proprie obbligazioni. Il ricorrente si assicura il concreto soddisfacimento del suo credito ovviando in tal modo alle conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare dal tempo necessario ad ottenere un titolo esecutivo per le vie giudiziali.
I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale sono (art.2095cc) :
- azione surrogatoria hanno in comune la funzione di preservare
- azione revocatoria il patrimonio del debitore destinato all’adempimento
- sequestro conservativo delle proprie obbligazioni
EFFETTI : in base all’art.2906, “non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante gli atti di disposizione che hanno ad oggetto la cosa sequestrata”. Tali atti, pur mantenendo validità ed efficacia tra il debitore e il terzo, non sono opponibili al creditore sequestrante. Il debitore non perde la disponibilità di quanto sottoposto a sequestro.
ESEMPIO : Tizio ha un unico bene di valore che si teme possa alienare. Il sequestro conservativo è concesso perché se Tizio si disfa del bene, Caio non può più soddisfare il suo credito.
CFR. PIGNORAMENTO : il sequestro conservativo non è un pignoramento anticipato perché :
1) mantiene un rapporto di strumentalità col giudizio di merito ( la misura cautelare è al servizio di un provvedimento definitivo di merito – sentenza di condanna );
2) è caratterizzato dalla provvisorietà, in quanto destinato a caducarsi con il provvedimento che definisce il merito, benchè i suoi effetti sostanziali sono tenuti in vita dall’istituto della conversione in pignoramento ;
3) è un vincolo a porta chiusa ex art.2906 ( gli atti di disposizione dei beni pignorati sono inopponibili non solo al creditore pignorante ma anche ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva ex art. 2913).
DIRITTO DI CREDITO : possono essere tutelati col sequestro conservativo i diritti di credito aventi ad oggetto una somma di denaro o una certa quantità di cose fungibili (perché il sequestro conservativo è in funzione della futura espropriazione forzata). Sono esclusi gli iura ad rem, cioè, i diritti di credito che hanno per oggetto una prestazione di dare una cosa determinata.
Tale diritto di credito non deve possedere i requisti indicati dall’art.474 per promuovere l’azione esecutiva : non è necessario che sia certo ( dovendo l’ordinamento giuridico accontentarsi di una cognizione sommaria e di un giudizio di verosimiglianza circa la sussistenza del diritto. Occorre, però, che sia approssimativamente determinato nel suo ammontare) , liquido(tanto lo scopo del sequestro conservativo non è l’immediato soddisfacimento), esigibile (tanto l’ordinamento giuridico consente il compimento di atti conservativi quando il diritto è sottoposto a condizione e a termine).
Per i diritti di credito del lavoratore si rende più opportuna la tutela d’urgenza ex art.700 perché il lavoratore non vuole preservare la garanzia patrimoniale ma assicurarsi immediatamente la prestazione necessaria per il mantenimento suo e della sua famiglia.
PRESUPPOSTI :
A) il fumus boni iuris (approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto ).
Ci si è chiesto se possa ricorrere alla tutela cautelare il creditore che già dispone di un titolo esecutivo e, quindi, già legittimato a promuovere il procedimento di espropriazione forzata :
a) se il creditore è munito di titolo esecutivo stragiudiziale, si perché se si ammette che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale possa promuovere un giudizio di cognizione ( strada più lunga ), allora non c’è ragione per negargli la tutela cautelare che è la strada più corta per ottenere il medesimo risultato : possibilità di iscrizione di ipoteca giudiziale.
b) se il creditore ha ottenuto una sentenza di condanna ormai coperta dal giudicato, no perché diversamente, risulterebbe violato il principio del ne bis in idem.
c) se il creditore ha ottenuto una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, si perchè per ottenere materialmente il titolo esecutivo ( copia autentica della sentenza di condanna munita della formula esecutiva ), è necessario pagare l’imposta di registro che si può rivelare eccessivamente onerosa per il creditore.
B) il periculum in mora consiste nel pericolo che nel tempo necessario per ottenere un titolo esecutivi giudiziale, il patrimonio del debitore possa divenire insufficiente al materiale soddisfacimento del credito. Il periculum in mora può essere desunto dalle cattive condizioni economiche del debitore sopravvenute ma non dal mero rifiuto ad adempiere. Tale requisito è necessario che permanga anche successivamente all’emanazione del provvedimento.
Nel caso di obbligazioni oggettivamente complesse dal lato passivo, è sufficiente che il pericolo nel ritardo concerna le condizioni economiche di uno degli obbligati.
OGGETTO DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO : beni mobili o immobili del debitore o somme o cose a lui dovute (sono impignorabili i crediti alimentari e gli stipendi tranne il 20%) nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento (ratio: è chiaro che il sequestro conservativo deve colpire beni sui quali si possa procedere esecutivamente) : principio della correlazione tra sequestrabilità e pignorabilità. Il sequestro conservativo è ammissibile su azioni, beni in comproprietà, quote di partecipazione a s.r.l., singoli beni che compongono l’azienda.
In un’ipotesi eccezionale è consentito sottoporre a vincolo cautelare anche beni appartenenti a un terzo : il sequestro conservativo può essere chiesto anche nei confronti del soggetto acquirente dei beni del debitore, se è stata preventivamente proposta l’azione revocatoria al fine di dichiarare l’inefficacia dell’alienazione (art.2905cc, 2comma) .
Non è ammesso su quote di società cooperative( a causa dello scopo mutualistico), su azienda, su beni destinati allo svolgimento di attività rientranti nell’esercizio di funzioni pubbliche, e sui beni del fallito ( l’esecuzione concorsuale non tollera uno strumento destinato a sfociare in un’esecuzione individuale)
SEQUESTRO CONSERVATIVO IN MANI PROPRIE : il debitore chiede il sequestro conservativo di quanto è tenuto a corrispondere al proprio creditore, asserendo di essere a sua volta creditore di quest’ultimo e di temere l’insoddisfacimento della propria pretesa. Nelle ipotesi residuali rispetto all’ambito di operatività della compensazione(il credito non è liquido né di pronta o facile liquidazione) questa figura è ammessa e può considerarsi eseguito con la semplice pronuncia del provvedimento o con l’affidamento in custodia a un terzo.
CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO : ottenuta una sentenza di condanna esecutiva, un’ordinanza di pagamento di somme non contestate o un’ingiunzione di pagamento o consegna, il sequestro conservativo(art.686cpc) si converte automaticamente in pignoramento con conseguente apertura del procedimento all’intervento degli altri creditori
GIUDICE STRANIERO O ARBITRI : se la causa di merito appartiene alla giurisdizione di un giudice straniero o è devoluta alla cognizione di arbitri, il provvedimento cautelare diventa inefficace se non si propone domanda di esecutorietà entro 60gg.. Con la dichiarazione di esecutività della sentenza straniera o del lodo arbitrale, c’è automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
SEQUESTRO CONSERVATIVO IN SEDE PENALE : è ammesso il ricorso del danneggiato da un reato al sequestro conservativo civile ma gli stessi effetti si possono ottenere con l’omonima figura prevista in sede penale.
Se vi è fondato motivo di ritenere che si disperdano le garanzie patrimoniali per il pagamento della pena pecuniaria o delle spese del procedimento, il Pubblico Ministero (o la parte civile) chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

SEQUESTRO GIUDIZIARIO
L’art.670c.p.c. regola due distinte ipotesi di sequestro giudiziario :

SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI BENI

DEFINIZIONE : il sequestro giudiziario di beni, previsto dall’art.670 n. 1 c.p.c. , concerne beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, qualora ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea.
PRESUPPOSTI :
1) controversia sulla proprietà ( sia le liti relative allo jus in re – ciascuna delle parti si afferma titolare di un diritto reale – sia quelle relative agli jura ad rem – diritti di credito aventi per oggetto una prestazione di dare una cosa determinata ) o sul possesso ( anche le liti tra possessore e detentore );
2) periculum in mora coincide con l’opportunità del provvedimento: il bene controverso, se lasciato nella disponibilità della controparte o di un terzo, rischia effettivamente di andare perso o danneggiato
PARTICOLARITA’ : sembrerebbe non restare spazio per il fumus boni iuris in quanto l’art.670c.p.c. fa espresso riferimento a una controversia e non ad una controversia con probabili esiti positivi per il ricorrente
OGGETTO : beni mobili (crediti no perché il preteso creditore non vuole certo evitare l’alterazione o il deterioramento del credito ma semplicemente tutelarsi contro l’eventuale pagamento nelle mani del suo avversario; cambiale, azioni s.p.a. e quote s.r.l. si) o immobili, aziende o altre universalità di beni.
ESEMPIO : fra Tizio e Caio, sorge una controversia relativa alla proprietà della casa in possesso di Caio. Durante il processo, può accadere che Caio non ripari il tetto e non si curi della manutenzione della casa. Tizio chiede il sequestro giudiziario perché teme che alla fine del processo trovi il bene deteriorato.

SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI PROVE

DEFINIZIONE : il sequestro giudiziario di prove, previsto dall’art.670n.2 , ha come oggetto qualunque cosa da cui la parte intenda trarre elementi di prova a proprio favore ma che si trovino nella materiale disponibilità dell’avversario o di un terzo
PRESUPPOSTI :
1) astratta idoneità del bene a fornire elementi di prova nel giudizio di merito futuro o in corso; il giudice deve, con cognizione sommaria, accertare che la prova si presenti prima facie utile.
2) periculum in mora è l’opportunità di una custodia temporanea desunta dal rischio di alterazione o distruzione del bene;
3) controversia sul diritto all’esibizione o alla comunicazione ( diritto processuale della parte non detentrice del bene di chiedere al giudice di ordinare all’avversario o al terzo di mettere il bene stesso a disposizione dell’istruzione probatoria). Perché ci sia controversia su tale diritto è necessario che il detentore abbia manifestato la sua volontà di non porre a disposizione il documento.
FUNZIONE : il sequestro giudiziario di prove consente di impedire la distruzione o comunque la perdita del bene, in vista del futuro, eventuale ordine di esibizione.
Inoltre serve per appurare che il bene esiste ed è nelle mani dell’avversario.
Non c’è controversia se il detentore si rifiuta di ottemperare all’ordine del giudice :
il nostro legislatore ha previsto l’incoercibilità dell’ordine di esibizione prevedendo come uniche conseguenze all’inottemperanza :
- la deduzione di argomenti di prova contro l’avversario detentore ovvero
- una semplice multa, se il detentore è un terzo.
Ne consegue che il fine del sequestro giudiziario di prove non è quello di costringere coattivamente il detentore all’esibizione una volta ottenuto l’ordine del giudice.

SEQUESTRO LIBERATORIO
DEFINIZIONE : in base all’art.687c.p.c., il giudice può ordinare il sequestro delle somme o cose che il debitore ha offerto o comunque messo a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando ne è controverso l'obbligo o il modo di pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta.
UTILIZZO : quando il creditore contesta o rifiuta l’idoneità della cosa offerta (il debitore si libera) ; quando il debitore non intende affatto adempiere in quanto contesta la stessa pretesa avversaria (il sequestro non vale a escludere la mora debendi).
PRESUPPOSTI :
1) sussistenza di una controversia sull’esistenza stessa dell’obbligazione, o sulle modalità di pagamento ovvero sull’idoneità della cosa che il debitore offre
2) fumus boni iuris ( il giudice dovrà valutare, prima facie, la fondatezza della pretesa di merito dell’istante)
3) periculum in mora ( presenza di un rischio concreto ove il provvedimento non venga concesso )
ATTUAZIONE : si ricorre alla disciplina generale prevista per le misure cautelari
SCOPO : custodia delle somme o delle cose offerte


L’ESECUZIONE DEI SEQUESTRI
Si applicano gli artt.677 e seguenti.
Il provvedimento di sequestro deve essere eseguito entro 30gg dalla sua pronuncia, a pena d’inefficacia della misura cautelare concessa.
Modalità di esecuzione del sequestro conservativo :
1) per quanto riguarda il sequestro conservativo mobiliare, si rinvia alle disposizioni relative al pignoramento presso il debitore.
2) Per quanto riguarda il sequestro conservativo avente ad oggetto crediti, con il pignoramento presso terzi
3) Per quanto riguarda il sequestro conservativo immobiliare, la misura cautelare si esegue attraverso la trascrizione del provvedimento presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Modalità di esecuzione del sequestro giudiziario : ai sensi dell’art.677cpc, si esegue nelle forme dell’ esecuzione in forma specifica per consegna o rilascio senza che occorra la notificazione del precetto. E’ opportuna la trascrizione del sequestro di un immobile o di un bene mobile registrato.
Con il provvedimento che autorizza il sequestro, il giudice nomina un custode (anche una delle parti).

PROVVEDIMENTI NUNCIATIVI
DEFINIZIONE : provvedimenti assunti su denunzia di nuova opera e denunzia di danno temuto , i cui presupposti sostanziali sono rispettivamente regolati dagli artt. 1171 e 1172 c.c.
I provvedimenti nunciativi si collocano nell’ambito della cd.giurisdizione preventiva che- a differenza della giurisdizione repressiva – si attua ante factum, cioè, prima della lesione del diritto.
SCOPO : preservare il denunziante dai danni che possono derivargli dall’attesa dell’accertamento pieno del suo diritto in un giudizio ordinario di cognizione
DENUNZIA DI NUOVA OPERA : concessa a chi, proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, ha ragione di temere che da una nuova opera (novità : capace di comportare una trasformazione dello stato dei luoghi; illegittimità : presupposto implicito della sua capacità di provocare un danno ingiusto) intrapresa da altri sul proprio o sull’altrui fondo stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso.
- Scopo : arrestare l’attività innovatrice altrui.
- Termini temporali : l’azione è concessa qualora la nuova opera sia iniziata ma non ancora terminata e non sia decorso un anno dal suo inizio.
- Effetti : la denunzia di nuova opera tende ad ottenere un non facere, in quanto diretta a proibire al novatore la prosecuzione dell’opera.
- Esempio : il vicino sta sbancando il terreno. Da tale escavazione si teme possa derivare una frana sul fondo del denunciante.
DENUNZIA DI DANNO TEMUTO : concessa a chi proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento o possessore, ha ragione di temere che da qualsiasi albero, edificio o altra cosa già esistenti, sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa formante oggetto del suo diritto o del suo possesso.
- Causa : situazione oggettiva di pericolo che si ricollega solo in via mediata al fatto dell’uomo.
- Effetti : la denunzia di danno temuto è finalizzata ad ottenere che l’autorità giudiziaria provveda immediatamente ad ovviare lo stato di pericolo, mira, quindi, a provocare un comportamento attivo dell’obbligato.
- Termini temporali : nessuno.
- Esempio :un albero, sul fondo del vicino, minaccia di cadere sulla casa del denunciante.
PERICULUM IN MORA : l’opera ( nella denunzia di nuova opera ) o la cosa (nella denunzia di danno temuto ) sono potenzialmente produttive di danno per il diritto del denunziante. Escluso cumulo di azioni ma si possono proporre in via subordinata o successiva e il giudice può riqualificare l’azione.
DENUNZIATO : nella denunzia di nuova opera è oltre al soggetto a beneficio del quale l’opera è stata iniziata, anche colui che appare prima facie come responsabile della violazione. Nella denunzia di danno temuto è il soggetto che aveva l’obbligo di sorveglianza e manutenzione sulla cosa.
PROPOSIZIONE ISTANZA : può essere proposta :
- nel corso di un giudizio ordinario già pendente al giudice della causa di merito o oralmente all’udienza o nello stesso atto introduttivo
- in via principale : in questo caso, il procedimento si articolo in due fasi. Il ricorso ( deve contenere l’indicazione del titolo di legittimazione : proprietà o possesso) è rivolto al giudice del luogo ove è avvenuto il fatto denunziato .
a) fase cautelare, a cognizione sommaria che si conclude con un provvedimento provvisorio destinato a caducarsi con la sentenza che definisce il merito.
b) fase di merito, a cognizione piena, di natura petitoria o possessoria a seconda che le ragioni del denunziante siano fondate, rispettivamente, sulla proprietà o sul possesso.
a) nella denunzia di nuova opera : il giudice del merito si pronuncerà sulla legittimità della nuova opera, sull’esistenza o meno del diritto ad eseguirla.
b) nella denunzia di danno temuto : il giudice del merito si pronuncerà sull’antigiuridicità della situazione che ha determinato il danno o il pericolo.

PROVVEDIMENTO CAUTELARE :
1) nella denunzia di nuova opera , consiste
a) in un divieto di continuazione dell’opera ( + cauzione finalizzata a garantire il risarcimento dei danni prodotti al denunziato, nel caso in cui nel giudizio di merito l’opera risulti legittima ) ovvero
b) in un permesso ( + cauzione finalizzata a assicurare la demolizione dell’opera e il risarcimento dei danni, nel caso in cui nel giudizio di merito l’opera risulti illegittima).
2) Nella denunzia di danno temuto , invece, il giudice provvede secondo le circostanze ad ovviare il pericolo(+discrezionalità).
Non è mai consentita l’imposizione di interventi definitivi
ATTUAZIONE : i provvedimenti nunciativi, se pur non ricompresi nell’art.474c.p.c., hanno forza ed efficacia esecutiva. Essi trovano esecuzione coattiva sotto controllo del giudice.
PROCEDIMENTO DI RIDUZIONE IN PRISTINO : l’ordine di non fare, nella denunzia di nuova opera , contiene solo un divieto. Se il denunziato contravviene al divieto di continuazione dell’opera, il giudice, su ricorso dell’interessato, può ordinare di distruggere ciò che viene realizzato in spregio al provvedimento.

PROVVEDIMENTI D’ISTRUZIONE PREVENTIVA
DEFINIZIONE : provvedimenti istruttori, regolati dagli artt.692-699, che vengono disposti in una fase che precede un eventuale e successivo procedimento di cognizione, o la cui assunzione in corso di causa viene anticipata rispetto la fase istruttoria ordinaria.
FUNZIONE : viene tutelato il diritto processuale alla prova del diritto, disponendo anticipatamente l’assunzione di prove per prevenire l’eventuale impossibilità, o difficoltà, di fornire la prova di un fatto nel successivo giudizio. Si deve far subito ciò che in seguito rischia di non potersi fare più.
AMBITO DI APPLICAZIONE : testimonianza ( stanno per mancare : per morire, per emigrare), ispezione di cose e luoghi (bisogna esaminare la cosa perché, col tempo, può subire dei mutamenti), accertamento tecnico preventivo(la corte costituzionale nel 1990 ha affemato la possibilità di disporre l’accertamento tecnico preventivo o l’ispezione sulla persona dell’istante, se, ad esempio, la persona deve essere sottoposta urgentemente a interventi sanitari e bisogna accertare la responsabilità risarcitoria)
Nell’ispezione, è il giudice a compiere l’accertamento, nell’accertamento un consulente tecnico nominato dal giudice.
Per le altre prove costituende non può rendersi necessaria l’istruzione preventiva : il giuramento no perché presuppone che si sappia con certezza qual è il fatto controverso; la confessione no perché essa è possibile anche nella forma stragiudiziale.
PRESUPPOSTI :
1) periculum in mora :impossibilità o maggiore difficoltà di assumere quel mezzo di prova nel successivo giudizio. Può consistere nel perimento dell’oggetto della perizia o dell’accertamento oppure nella malattia o nella età avanzata del teste;
2) sommaria cognizione della sussistenza del diritto :occorre che :
- il diritto appaia proponibile in un futuro giudizio
- la prova sia rilevante rispetto al diritto , almeno apparentemente esistente, che costituirà oggetto di futura controversia;
3) rapporto di strumentalità tra il provvedimento cautelare e il giudizio di merito: avendo la funzione di assicurare e conservare la prova, essi possono esplicare la loro utilità soltanto in un eventuale giudizio di merito o nella fase istruttoria di quello in corso. La parte ha, così, assolto l’onere probatorio
PARTICOLARITA’:
1) non sono subordinati all’instaurazione di un giudizio di merito entro un termine perentorio a pena di inefficacia. Il mezzo istruttorio mantiene efficacia senza essere condizionato alla effettiva instaurazione del giudizio di merito, né alla non estinzione di esso. Tuttavia, la misuara cautelare potrà esplicare la sua utilità solo nella fase istruttoria del giudizio di merito.
2) Non anticipa la decisione della decisione o gli effetti esecutivi di essa ma solamente una fase del processo, la fase istruttoria .
3) la limitata portata di effetti pregiudizievoli (mentre i provvedimenti d’istruzione preventiva non incidono sulla realtà sostanziale, gli altri provvedimenti cautelari sono pericolosi perché producono effetti sulla realtà sostanziale quando ancora non si sa chi ha ragione e chi torto ) costituisce motivo per il quale ai procedimenti d’istruzione preventiva non si applica la l.353/1990; l’unica nuova disposizione applicabile è l’art. 669septies , che regola il caso di diniego nella concessione del provvedimento cautelare
PROCEDIMENTO : l’istanza è proposta :
- in corso di causa, al giudice di fronte a cui pende la causa : all’istruttore o, se questi non è ancora designato ovvero se il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente.
- prima dell’instaurazione del giudizio, al giudice che sarebbe competente per il merito. *In caso di eccezionale urgenza, è competente il giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta.
Il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria delle domande e eccezioni alle quali la prova è preordinata in modo che il giudice possa desumere la rilevanza della prova rispetto al diritto .
Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti. Il ricorso è notificato.
Nell’udienza, il giudice valuta, in contraddittorio delle parti, l’ammissibilità dei presupposti.
Se l’istanza è rigettata, la parte la può riproporre fondandola su elementi diversi.
Il provvedimento di ammissione è un’ordinanza non impugnabile, irrevocabile e immodificabile.
*Per i casi di eccezionale urgenza il giudice pronuncia il provvedimento con decreto dispensando il ricorrente dalla notifica. Due sono le cautele a favore della parte assente all’assunzione:
1) possibilità di nominare un procuratore che intervenga per la parte non presente
2) obbligo di notificare il decreto non oltre il giorno successivo all’assunzione.
Una volta ammessa la prova, questa viene assunta nei modi ordinari e se ne redige un verbale.
Il verbale resta depositato nella cancelleria del tribunale, in attesa di essere utilizzato nella causa di merito, allorchè questa sarà, e se sarà proposta.
INSERIMENTO DELLE PROVE A FUTURA MEMORIA NEL PROCESSO DI MERITO : le risultanze probatorie dell’istruzione preventiva possono essere utilizzate solo se i mezzi istruttori sono dichiarati ammissibili nel giudizio di merito..
Il giudizio di ammissibilità fatto dal giudice cautelare deve essere ripetuto dal giudice della causa di merito : quest’ultimo potrebbe anche non ammettere mezzi di prova che il giudice dell’istruzione preventiva aveva ritenuto ammissibili.
L’assunzione della prova in via preventiva non impedisce affatto la rinnovazione della prova stessa.

PROVVEDIMENTI POSSESSORI
Il possesso è il potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Lo spoglio e la molestia costituiscono atti illeciti, ai quali il possessore può reagire con azioni giudiziarie che gli consentono di ottenere la reintegrazione nel possesso o la cessazione della molestia (azioni possessorie).
Le azioni a tutela del possesso sono l’azione di reintegrazione e l’azione di manutenzione ( art.1168-1170c.c.; art.703-705cpc.).
L’azione di reintegrazione, in base all’art.1168, è concessa a chi sia stato violentemente o occultamente spogliato del possesso, per consentirgli di ottenere una rapida reintegrazione del possesso medesimo. La tutela è concessa indipendentemente dalla legittimità del possesso, dalla buona o malafede del possessore.
Requisiti :
1) lo spoglio, cioè, la privazione totale o parziale del possesso
2) la violenza o la clandestinità dello spoglio; infatti, non si ha diritto alla tutela se la disponibilità del bene è stata persa per atto volontario.
Termine : l’illecito non deve essere stato compiuto da più di un anno.
Legittimazione attiva : l’azione spetta al possessore o al detentore, salvo, in quest’ultimo caso, che tale detenzione sia dovuta a ragioni di servizio o di ospitalità( ad es. il dipendente).
Finalità : recuperatoria, si vuole ottenere la restituzione del bene sottratto. Se l’autore dello spoglio ha perduto la disponibilità del bene, lo spogliato può chiedere la reintegrazione nei confronti del terzo se quest’ultimo era a conoscenza del fatto, nel caso in cui la disponibilità è stata persa prima della domanda di reintegrazione. Se, invece, l’autore dell’illecito perde la disponibilità dopo, la sentenza che dispone la reintegrazione è efficace nei confronti del terzo, a prescindere dalla conoscenza che abbia avuto dello spoglio.
L’azione di manutenzione, in base all’art.1170, è concessa a chi sia stato molestato nel possesso di un immobile o di un’universalità di mobili.
Sono molestie le immissioni di fumo, calore, rumori..
Oggetto del possesso tutelabile : beni immobili o universalità di beni mobili.
Requisiti : è necessario che :
1) il possesso duri continuato da almeno un anno
2) non sia stato acquistato con violenza o clandestinamente.
Legittimazione attiva : l’azione spetta a)al possessore del bene b)a chi sia stato spogliato della cosa in modo non violento né clandestino: spoglio semplice.
Termine : l’illecito non deve essere stato compiuto da più di un anno.
Finalità : consiste nell’accertamento della illiceità dei comportamenti di turbativa e nell’ordine di
cessazione degli effetti.
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SOGGETTO PASSIVO : l’autore dello spoglio o della molestia. Non può esserlo la P.A., a meno che non agisca jure privatorum e con atti non riconducibili a specifici atti amministrativi.
PROCEDIMENTO : ha due fasi :
1) fase a carattere interdittale e anticipatorio instaurata innanzi al giudice del luogo ove è stato compiuto lo spoglio o l’atto di turbativa con ricorso ( se si tratta di domanda relativa al possesso per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio deve essere proposta al giudice di quest’ultimo). Il giudice, accertati i fatti con cognizione sommaria, emette un provvedimento esecutorio, con il quale viene ordinata la reintegrazione nel possesso ovvero la cessazione delle molestie. Con l’ordinanza di accoglimento, il giudice fissa un termine non superiore a 30 gg.per iniziare il giudizio di merito.
2)fase del giudizio ordinario a cognizione piena che si conclude con una sentenza destinata a sostituire il provvedimento cautelare. Questa fase ha per oggetto l’accertamento del possesso e il semplice riesame del provvedimento emesso in via d’urgenza
PECULIARITA’:
1) il periculum in mora è considerato in re ipsa, ovvero sempre esistente nell’esigenza di restituire al possessore il libero esercizio del suo possesso.
2) si tratta di un procedimento autonomo perché, una volta conclusasi la seconda fase, non sorge alcuna necessità di un successivo giudizio di merito(il giudizio petitorio, inerente alla cognizione del titolo che giustifica il possesso, è cosa ben distinta dal giudizio possessorio)
DIVIETO DI GIUDIZIO PETITORIO : il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio( che ha per oggetto il riconoscimento del diritto di proprietà), fino a che il primo giudizio non sia definito(basta la sentenza anche se non passata in giudicato) e la decisione non sia stata eseguita.
RISARCIMENTO DEI DANNI : è ammessa la domanda, anche se ha natura petitoria. Si tratta di una domanda accessoria che segue la principale.

IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA
Art.700cpc” fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaioni, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
DEFINIZIONE : procedimento che ha il carattere della sussidiarietà e la funzione( di chiusura del sistema) di venire incontro a quelle esigenze di tutela per le quali non sia previsto un procedimento cautelare tipico.
Si tratta di uno strumento di tutela atipico e con funzione sussidiaria.
Nei provvedimenti cautelari tipici, il legislatore ha predeterminato il diritto oggetto di tutela e il contenuto del provvedimento, restringendo l’ambito discrezionale del giudice
CARATTERISTICHE : sussidiarietà ( la possibilità di ricorrere all’art.700 sussiste solo fuori dai casi in cui risultino applicabili le altre misure cautelari, compresi i provvedimenti cautelari estravaganti, cioè non ricompresi nel c.p.c.), atipicità, strumentalità (tipica di tutti i provvedimenti cautelari)
CONTENUTO : non predeterminato perché il giudice può pronunciare un provvedimento che appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
DIRITTI TUTELABILI : diritti tutelabili in via ordinaria (delimitazione molto ampia dell’ambito di operatività dell’art.700 ). Ciò che non è tutelabile in via ordinaria (interessi legittimi, interessi di mero fatto), a maggior ragione non potrà esserlo in via d’urgenza.
FUNZIONE : evitare che, durante il tempo occorrente per ottenere tutela ordinaria, il diritto sia assoggettato ad un pericolo tale da frustrare l’effettività della tutela giurisdizionale.
PERICULUM IN MORA : il diritto che si vuol far valere è minacciato, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, da un pregiudizio imminente (l’evento temuto si può essere già verificato ma non deve aver completamente esaurito le sue potenzialità dannose) e irreparabile (il danno non è facilmente o integralmente riparabile all’esito del giudizio di merito. Obiezione : in tutti i giudizi il ritardo non è mai pienamente risarcibile. Pericolo di poter ritenere sempre esistente un pregiudizio irreparabile).
Deve trattarsi di un periculum in mora qualificato
La tutela cautelare tipica si applica quando :
- c’è il diritto oggetto di tutela tassativamente previsto dal legislatore
- non c’è un pregiudizio imminente e irreparabile
Se anche ci fosse un diritto di credito tutelabile col sequestro conservativo ma ci fosse un pregiudizio imminente e irreparabile (es. lavoratore ), sarebbe ammessa la tutela cautelare atipica.
SOGGETTO : è legittimato al ricorso ex art.700 anche il detentore, escluso nella denunzia di nuova opera e denunzia di danno temuto
EFFETTO : anticipa tutti o taluno degli effetti della sentenza di merito da emanarsi.
- nelle sentenze di accertamento mero : se pur l’accertamento sommario e provvisorio è in contrasto con un accertamento pieno, si può rafforzare il diritto
- nelle sentenze costitutive : il provvedimento d'urgenza è ammissibile
- nelle sentenze di condanna : è possibile ottenere un provvedimento d'urgenza esecutivo, idoneo a promuovere l’esecuzione forzata ma non si possono anticipare due effetti : 1) la possibilità di iscrizione di ipoteca giudiziale 2)la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali

PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE
Il procedimento d’ingiunzione è un particolare procedimento di cognizione di condanna. Si tratta di un accertamento con prevalente funzione esecutiva, avente due caratteristiche:
1) ha la funzione di conseguire, il più rapidamente possibile, il titolo esecutivo e con esso l’avvio dell’esecuzione forzata.
2) È caratterizzato dalla sommarietà della cognizione : tale superficialità è lo strumento attraverso il quale si raggiunge lo scopo di ottenere rapidamente il titolo esecutivo.
Il legislatore ha previsto un espediente perché la sommarietà della cognizione possa essere compatibile con la salvaguardia delle garanzie del contraddittorio : il cd. .contraddittorio differito;
in sostanza, la tecnica dell’accorgimento è imperniata sull’inversione dell’onere dell’iniziativa circa l’instaurazione del contraddittorio per il giudizio a cognizione piena e completa.
Il procedimento, infatti, si articola in 2 fasi:
A) fase senza contraddittorio, caratterizzata dalla sommarietà della cognizione, che si conclude con il decreto ingiuntivo pronunciato inaudita altera parte;
B) fase di opposizione, che può svolgersi ad iniziativa del debitore ingiunto il quale, fruendo di tutte le garanzie del contraddittorio, può ovviare al pregiudizio subito nella prima fase. Il decreto ingiuntivo viene, così, sostituito dalla sentenza che chiude il giudizio di opposizione.
Requisiti per l’impiego del procedimento d’ingiunzione (art.633cpc ) sono :
1) diritto di credito ( esigibile, liquido, determinato ) avente ad oggetto
- una somma di denaro
- una determinata quantità di cose fungibili (il ricorrente deve dichiarare, nel ricorso, la somma di denaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura )*1
- la consegna di una cosa mobile determinata
2) prova scritta : c’è un lieve allargamento della portata probatoria rispetto a quella della disciplina ordinaria perché:
- ha efficacia probatoria lo scritto proveniente da un terzo
- hanno efficacia probatoria le scritture private provenienti dal debitore sebbene non ancora riconosciute
- gli estratti delle scritture contabili dell’imprenditore costituiscono prova a suo favore anche nei confronti di chi non è imprenditore
- per i crediti dello stato, sono prove idonee anche libri e registri della P.A., quando un funzionario o un notaio ne attesta la regolare tenuta
Tuttavia, la prova scritta è sostituita dalla parcella sottoscritta dal creditore e corredata dal parere della competente associazione professionale, quando il credito ha per oggetto:
- onorari o rimborso spese a favore di chi ha prestato la propria opera in occasione di un processo (in questo caso, c’è una competenza aggiuntiva e facoltativa : sono competenti anche il giudice che ha deciso la causa al quale il credito si riferisce ed anche il giudice del luogo dove ha sede il Consiglio dell’ordine al quale è iscritto l’avvocato creditore )*2
- onorari di esercenti una professione per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
3) elementi idonei a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione, se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione
4) la notificazione deve avvenire nel territorio della Repubblica
Fase senza contraddittorio
La domanda introduttiva è proposta con RICORSO*1*3, il quale si rivolge direttamente al GIUDICE COMPETENTE ( quello che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria, giudice unipersonale, *2 )senza provocare previamente l’altra parte al contraddittorio.
Il ricorso è depositato in cancelleria insieme ai documenti che si allegano, i quali non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine per l’opposizione : in tal modo, si da la possibilità al debitore ingiunto di prenderne visione per poter formulare l’opposizione.
all’ESAME DEL GIUDICE, il quale si pronuncia inaudita altera parte. Il provvedimento motivato può essere :
A) di rigetto della domanda (art.640cpc.)per:
- difetto dei presupposti
- insufficiente giustificazione della domanda( prima il giudice invita il ricorrente ad integrare la documentazione
La caratteristica di tale decreto sta nel fatto che non pregiudica minimamente la riproposizione della domanda. Tale decreto, infatti, non da luogo al giudicato e non è impugnabile.
B) di accoglimento(art.641cpc.)se il giudice ritiene fondata la domanda. Il giudice pronuncia, in calce al ricorso, il decreto ingiuntivo col quale ingiunge al ritenuto debitore di adempiere all’obbligazione entro il termine di 40gg. dalla notificazione del decreto, con l’espresso avvertimento che nel termine suddetto potrà essere proposta opposizione e che, se il suddetto termine trascorrerà senza che l’opposizione venga proposta, si procederà ad esecuzione forzata.
In linea di principio, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva quando decorre il termine di 40gg. senza che sia stata proposta opposizione. Tuttavia, ci sono ipotesi eccezionali in cui il decreto ingiuntivo è dichiarato provvisoriamente esecutivo:
1) ipotesi che si verificano al momento stesso della pronuncia del decreto ingiuntivo, art.642cpc ( il debitore deve adempiere immediatamente altrimenti esecuzione provvisoria ) :
- se il credito è fondato su cambiale (col decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo basato su cambiale si può iscrivere ipoteca giudiziale, con la cambiale no), assegno, certificato di borsa o atto pubblico (il creditore ne fa richiesta nel ricorso*3) elencazione tassativa
- sussiste un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo(ampia discrezionalità del giudice), ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Si ha tale pericolo quando si teme che verrebbero sottratti i beni oggetto d’esecuzione.
Solo in questi casi, l’istruttore può, su istanza dell’opponente e purchè ricorrano gravi motivi, concedere con ordinanza la sospensione dell’esecuzione provvisoria.
2) ipotesi che si verificano dopo la proposizione dell’opposizione (alla prima udienza ) :
- l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione
- la parte che l’ha chiesta offre cauzione
Mentre l’originale del ricorso e il decreto ingiuntivo steso in calce ad esso rimangono depositati in cancelleria, il ricorrente deve provvedere alla NOTIFICAZIONE del ricorso e del decreto in copia autentica entro 60gg.dalla pronuncia del decreto ingiuntivo (art.643cpc) , altrimenti questo perde efficacia. Contro la notifica inesistente, il debitore può chiedere al giudice di dichiarare ufficialmente l’inefficacia del decreto ingiuntivo ma non ha nulla a cui opporsi. Contro la notifica nulla (oltre i 60gg.), rimedio è l’opposizione.
La notificazione è importante perché:
- l’asserito debitore viene finalmente a conoscere la domanda del ricorrente, di cui era rimasto all’oscuro fino a quel momento
- costituisce l’inizio per la decorrenza del termine d’opposizione
- determina la pendenza della lite
- costituisce provocazione al contraddittorio
Se l’intimato non propone opposizione, il giudice dichiara esecutivo il decreto.
La fase (eventuale) d’opposizione
L’atto col quale viene introdotta tale fase è un normale ATTO DI CITAZIONE, da notificarsi al ricorrente e da depositarsi nella cancelleria del GIUDICE COMPETENTE (competente è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice monocratico che ha emesso il decreto ingiuntivo , anche se era incompetente ). Prima della scadenza del termine di 40gg., l’opponente deve aver effettuato la NOTIFICAZIONE dell’atto di citazione. Tuttavia, se è scaduto il termine di 40gg., ma l’opponente prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto, per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, e non sono ancora trascorsi 10gg.dal primo atto di esecuzione, è ammessa l’opposizione tardiva.
Il giudizio di opposizione assomiglia moltissimo al procedimento d’impugnazione (1-ci si rivolge contro un provvedimento del giudice;2-c’è un termine perentorio entro cui proporre opposizione;3-il provvedimento diventa definitivo se non si propone opposizione). Tuttavia costituisce giudizio di primo grado per il semplice fatto che :
1) un giudizio di primo grado non c’è, finora, mai stato;
2) l’oggetto di cognizione non è il provvedimento impugnato ma l’esistenza del credito.
In seguito all’opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, ma i termini di comparizione possono essere ridotti alla metà (30gg.) : se l’opponente si avvale di tale facoltà, sono ridotti alla metà anche i termini di costituzione(10gg-5gg).
L’atto di opposizione ha il contenuto della comparsa di risposta. Colui che è formalmente attore – l’opponente – sostanzialmente è e rimane un convenuto : si realizza, così, una scissione tra posizioni formali e sostanziali. A pena di decadenza, l’opponente deve nell’atto di citazione formulare domanda riconvenzionale, chiamare in causa un terzo, eccepire l’incompetenza per territorio semplice e il difetto di giurisdizione.
Il giudizio di opposizione si può chiudere :
A) per effetto di conciliazione. In tal caso, con ordinanza, il giudice
- dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto ingiuntivo
- riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. Rimane ferma, però, la validità degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantità ridotta.
B) per effetto di estinzione. Il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva, come se non fosse mai stato opposto
C) con SENTENZA, la quale si sostituisce al decreto ingiuntivo
Rigetto dell’opposizione. Il decreto ingiuntivo , che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva. Il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo. Il rigetto è fondato su :
1) ragioni processuali
- inammissibilità dell’opposizione proposta fuori termine
- improcedibilità per mancata o ritardata costituzione dell’opponente
- incompetenza del giudice
2) ragioni di merito : rilievo della sussistenza del credito
L’opposizione è in parte accolta e in parte respinta
Il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza ma gli atti esecutivi(ad es. ipoteca) già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o quantità ridotta.
Accoglimento dell’opposizione
Ciò implica una caducazione integrale degli effetti del decreto sicchè il decreto ingiuntivo perderà ogni efficacia qualora ne fosse munito.
Concludendo il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva :
1) con la sentenza che respinge l’opposizione….SENTENZA
2) con l’ordinanza che dichiara l’estinzione del giudizio di opposizione….ORDINANZA
3) per mancata opposizione o mancata (ritardata) costituzione …..DECRETO
Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti e titolo per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale.
L’art.656cpc dispone che il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo, può essere impugnato per revocazione straordinaria ( 1- dolo di una parte in danno dell’altra; 2- dolo del giudice; 3- si è giudicato in base a prove dichiarate false; 4- sono stati trovati documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario) e per opposizione di terzo

PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO
Il procedimento di convalida di sfratto è una forma speciale di procedimento di cognizione di condanna, appartenente alla categoria degli accertamenti con prevalente funzione esecutiva. Tale procedimento è soltanto facoltativo rispetto al processo ordinario che, per questa materia, si svolge nelle forme del rito locatizio. Il procedimento per convalida di sfratto ha due caratteristiche :
1) ha la funzione di conseguire, il più rapidamente possibile, il titolo esecutivo
2) è caratterizzato dalla eventuale sommarietà della cognizione. La sommarietà della cognizione è solo eventuale. Essa può manifestarsi :
- se l’intimato non compare alla prima udienza o, comparendo, non si oppone : il giudice pronuncia ordinanza di convalida (provvedimento definitivo)
- se l’intimato si oppone senza essere in grado di provare per iscritto le sue eccezione : il giudice pronuncia ordinanza di rilascio con riserva (provvedimento non definitivo)
Diritto che si fa valere : diritto al rilascio di un immobile a favore del locatore o del concedente relativamente ai contratti di locazione, mezzadria, affitto o colonia.
L’accesso alle forme del procedimento speciale è riservato alle ipotesi in cui :
1) sfratto per finita locazione ,il diritto al rilascio è già attuale perché la scadenza del contratto si è verificata. Occorre, però , che non si sia già verificata la tacita riconduzione.
2) sfratto per morosità , se il conduttore non ha corrisposto il canone alla scadenza pattuita ( l’inadempimento idoneo a risolvere il contratto consiste nel ritardo di 20gg. ), il locatore può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente condanna al rilascio. Insieme alla convalida di sfratto, si può chiedere anche un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti.
3) licenza per finita locazione , l’azione è concessa prima della scadenza, pur mancando l’attualità del diritto al rilascio perché il legislatore ha ritenuto opportuno che il futuro creditore possa procurarsi in anticipo il titolo esecutivo per poter far luogo all’esecuzione, una volta scaduto il contratto. Si tratta di un esempio di condanna in futuro. L’atto introduttivo ha efficacia sostanziale producendo l’effetto di evitare la tacita riconduzione del contratto
Differenze con il procedimento d’ingiunzione :
a) non è richiesto alcun tipo particolare di prova
b) manca totalmente una fase senza contraddittorio perché, qui, l’atto introduttivo è un atto di citazione
L’atto introduttivo è un ATTO DI CITAZIONE ( deve contenere l’espresso avvertimento che se non comparisce o se comparendo non si oppone il giudice convaliderà la licenza o lo sfratti ai sensi dell’art.663 )che va notificato all’intimato. La NOTIFICAZIONE deve avvenire in mani proprie, altrimenti l’ufficiale giudiziario deve avvertire l’intimato dell’effettuata notificazione, con lettera raccomandata allegandone la ricevuta all’originale dell’atto.
L’atto di citazione notificato va depositato nella cancelleria del GIUDICE COMPETENTE, che è il tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata.
Tra la notifica e la prima udienza devono passare termini liberi non inferiori a 20gg.
La PRIMA UDIENZA assurge a particolare importanza : si possono verificare diverse ipotesi :
A) non compare l’intimante : l’intimazione perde efficacia
B) l’intimato non compare o, comparendo, non si oppone :il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone, con ordinanza, l’apposizione della formula esecutiva sulla citazione. L’ordinanza è una condanna immediatamente esecutiva al rilascio. L’ordinanza ex art.663cpc è un provvedimento definitivo. Contro di essa è ammessa solo l’opposizione tardiva (se l’intimato prova di non aver avuto conoscenza dell’intimazione, per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore e sempre che non siano trascorsi 10gg.dall’inizio dell’esecuzione.)
C) l’intimato compare e si oppone alla convalida : il procedimento sommario si trasforma in procedimento ordinario in materia locatizia : l’art.447bis rimanda al rito del lavoro (art.413ss).
D) l’intimato compare ma oppone eccezioni non fondate su prova scritta : il giudice, su istanza del locatore e se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva di eccezioni. Il provvedimento, non definitivo, non chiude il procedimento, il quale dovrà proseguire per l’esame di quelle eccezioni fatto oggetto di espressa riserva.
N.B. = se nell’intimazione di sfratto per morosità, il convenuto nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, ordinanza di pagamento della somma non controversa entro 20gg. . Se il pagamento :
- avviene : il giudizio prosegue per la decisione in merito col rito locatizio.
- non avviene : il giudice convalida l’intimazione eventualmente pronunciando decreto ingiuntivo

GIUDIZIO DI DIVISIONE
Si tratta di un procedimento che permette di ottenere la divisione dei beni che sono in comune ( si ha comunione nel caso di beni ereditari e nel caso di comunione pura e semplice ).
Tale procedimento è complesso perché presenta una commistione di elementi che appartengono in parte alla giurisdizione contenziosa, in parte alla giurisdizione volontaria, in parte a quella esecutiva.
L’oggetto del giudizio di divisione è duplice :
1) l’accertamento del diritto che ha ogni partecipante alla comunione (la prima fase di accertamento è riservata al giudice e si tratta di attività pregiudiziale)
2) l’attuazione di quel diritto : è necessario, infatti, trasformare in concreto le percentuali astratte.
Esso richiede la presenza di tutti i condividendi ( litisconsorzio necessario ): la domanda deve essere proposta nei confronti di tutti i coeredi, di tutti i condividendi e di tutti i creditori opponenti aventi causa da un partecipante alla comunione.
Il creditore che non fa opposizione non è litisconsorte necessario.
*****
COMPETENZA : la divisione è attribuita al giudice monocratico –giudice di pace o tribunale in composizione monocratica (il valore si determina soltanto con la massa attiva e non coi debiti)- del luogo dell’aperta successione nel caso di comunione ereditaria.
1)Introdotto con ATTO DI CITAZIONE, il giudizio può svolgersi e concludersi in forme diverse a
seconda dei possibili atteggiamenti delle parti, rilevati dal giudice istruttore.
A) ci sono contestazioni sul diritto alla divisione : è una questione preliminare di merito rispetto all’attuazione della divisione. Il giudice istruttore rimette in decisione. Il giudice monocratico pronuncia sentenza definitiva ( se dichiara l’insussistenza del diritto alla divisione ) o non definitiva (nel caso opposto. Si può fare riserva d’appello). Questa è la prima sentenza del processo sull’an e il quantum. Stabilito l’an e il quantum, il giudice può delegare ad un notaio le successive operazioni.
B) Il diritto alla divisione non è contestato : (forma semplificata) il giudice istruttore emette ordinanza con la quale prende atto dell’accordo.
Stabilito l’an e il quantum, il giudice può delegare ad un notaio le successive operazioni.
2)A questo punto, sorge il problema di fare le quote. Regola generale è che nella quota di ciascuno ci dovrebbe essere un po’ di tutto.
Se oggetto della comunione è un solo bene indivisibile, si rende opportuno vendere il bene ma può sorgere una controversia, la quale verrà decisa con una seconda sentenza relativa alle modalità da seguire per fare le quote.
3)Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione, lo deposita in cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione. A tale udienza, possono verificarsi diverse ipotesi :
a) sorgono contestazioni : soluzione contenziosa, rimessione al collegio. Si tratta della terza possibile sentenza di questo processo.
b) non sorgono contestazioni : ordinanza non impugnabile con cui è dichiarato esecutivo il progetto
Ci si è chiesti se il progetto di divisione è un provvedimento giurisdizionale(impugnabile con i mezzi di impugnazione giudiziali) o se ha fondamento negoziale( i mezzi di controllo sarebbero quelli negoziali ). Appare preferibile considerarlo un provvedimento giurisdizionale perché altrimenti non occorrerebbe rivestire l’accordo delle parti con una veste processuale (ordinanza).
4)A questo punto, il giudice istruttore da le disposizioni necessarie per procedere al sorteggio.
Se sorgono contestazioni sul sorteggio ci sarà l’ennesima sentenza.

PROCEDIMENTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA
La giurisdizione volontaria è un’attività di tipo amministrativo, in quanto :
A) Non è idonea al giudicato ma è, al contrario caratterizzata dalla revocabilità e modificabilità. Non da luogo all’incontrovertibilità propria dell’attività di cognizione.
B) Non tende ad attuare i diritti ma interessi legittimi o interessi semplici.
Rientra nella disciplina del codice perché è svolta da organi giurisdizionali e incide su situazioni giuridiche di diritto privato.
Dal momento che tra gli artt.737-742bis che sono intitolati “ disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio”:
- l’art.742 dispone che i decreti possono essere in ogni tempo modificati e revocati
- la modificabilità e la revocabilità è la caratteristica strutturale più tipica della giurisdizione volontaria
ne consegue che gli artt.737-742bis costituiscono il nucleo comune di disciplina applicabile a tutti i procedimenti che presentano la caratteristica della non idoneità a dar luogo alla cosa giudicata.
La domanda si propone con RICORSO depositato nella cancelleria del TRIBUNALE COMPETENTE ( il tribunale in camera di consiglio ). Il Presidente del tribunale nomina un relatore, il quale :
- provvede a una succinta attività d’istruzione
- ha il compito di riferire in camera di consiglio
- verifica l’eventualità che al procedimento partecipino eventuali interessati e controinteressati
Il procedimento si conclude con un DECRETO MOTIVATO, contro il quale è esperibile entro 10gg.( dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte; dalla notificazione, se è dato in confronto di più parti ) il RECLAMO, da proporsi al giudice immediatamente superiore.
Il decreto acquista EFFICACIA quando sono trascorsi i termini senza esperire il reclamo(art.741).
Tuttavia, il giudice, quando sussistono ragioni di urgenza, può attribuire al decreto efficacia immediata.
I decreti possono essere in ogni tempo modificati e revocati, salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi prima della modifica e della revoca(art.742). La revoca può essere disposta ad istanza di parte o d’ufficio e prescinde da mutamenti nelle circostanze.
Resta da chiedersi come possa conciliarsi la caratteristica della revocabilità e della modificabilità con l’art.741.
PROCEDIMENTI DI DELIBAZIONE
L’art.64 della l.218/95 dispone che : “ la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando :
a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano
b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo ove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.
La sentenza straniera è immediatamente efficace in Italia. La verifica dei requisiti avviene soltanto in caso di :
- contestazione del riconoscimento della sentenza straniera
- necessità di procedere a esecuzione forzata
PROCESSO LOCATIZIO E PROCESSO AGRARIO
Il rito delle locazioni, previsto dall’art.447bis, si applica alle cause relative a :
- rapporti di locazione di immobili urbani (=non aventi destinazione agricola)
- rapporti di comodato di immobili urbani
- affitto d’aziende
Per tali materie, si tratta di processo ordinario : la competenza spetta al tribunale del luogo in cui si trova l’immobile o l’azienda; è previsto il rito del lavoro, in quanto applicabile. Differenze fra rito del lavoro e rito delle locazioni :
1) mentre nel r.lavoro, il giudice dispone d’ufficio in qualsiasi momento mezzi di prova anche al di fuori dei limiti del c.c., qui dispone d’ufficio mezzi di prova ma solo nei limiti del c.c.
2) mentre nel r.lavoro, l’ispezione può essere disposta solo su istanza di parte, qui l’ispezione è disposta d’ufficio
3) in entrambi la pronuncia della sentenza avviene con la lettura del dispositivo
L’art.447bis ha un ambito di applicazione più ampio degli artt.657-658 perché :
- a questi ultimi il comodato non è assoggettato
- questi ultimi si applicano solo a controversie relative alla cessazione del rapporto

Il processo agrario è regolato dalla l.203/82.
Le controversie relative ai contratti agrari sono di competenza degli organi giurisdizionali specializzati. Il rito applicabile è quello del lavoro con delle varianti relative alle condizioni per la proponibilità della domanda :
- comunicazione all’altra parte e all’ispettorato dell’agricoltura
- tentativo di conciliazione davanti all’ispettorato


INTERDIZIONE E INABILITAZIONE
Il procedimento di interdizione e inabilitazione è un procedimento speciale di cognizione.
La sua particolarità sta nel fatto che è un procedimento a interesse oggettivo : non c’è un diritto, una facoltà, una posizione soggettiva sottostante ma :
- la tutela dell’interesse della collettività
- la miglior tutela degli interessi dell’infermo di mente
Tale procedimento serve, infatti, a eliminare lo status di un soggetto per essere spostato in un altro status.
Legittimati a proporre la domanda, secondo all’art417cc, sono :
a) coniuge
b) parenti entro il 4grado
c) affini entro il 2grado
d) tutore o curatore
e) Pubblico Ministero
Il procedimento ha struttura bifasica:
1) una prima fase ha la funzione di delibazione sommaria della serietà della domanda proposta. Serve a eliminare fin dall’inizio il giudizio che appaia infondato
2) nella seconda fase si svolge il giudizio
Il procedimento si apre con RICORSO depositato nella cancelleria del GIUDICE COMPETENTE ( tribunale del luogo ove l’interdicendo o inabilitando ha residenza o domicilio ).
La causa petendi è lo stato di incapacità – l’abituale infermità – e non i singoli fatti.
Il presidente del tribunale ordina la COMUNICAZIONE DEL RICORSO AL PM , il quale è interveniente necessario se non promotore dell’azione. Il PM può :
- chiedere la reiezione del ricorso..previa audizione del ricorrente, il giudice pronuncia DECRETO DI RIGETTO della domanda IMPUGNABILE CON RECLAMO
- il processo va avanti e bisogna instaurare il contraddittorio. Il procedimento si svolge nelle forme contenziose ma con alcune particolarità :
a) nell’istruzione probatoria: 1) l’esame dell’interdicendo o inabilitando è conditio sine qua non; 2) mentre di regola, il teste si deve attenere al racconto dei fatti senza dare giudizi, qui l’istruttore sente il parere delle altre persone citate; 3) l’istruttore può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di ulteriori informazioni
b) non è ammessa la rinuncia all’azione perché questa ha per presupposto il diritto soggettivo. Qui non c’è la situazione sostanziale a cui si può rinunciare.
Ci può essere la NOMINA DI UN TUTORE O CURATORE PROVVISORIO.
Il procedimento si chiude con un provvedimento allo stato degli atti : una SENTENZA avente delle peculiarità :
A) se il ricorrente chiedeva l’interdizione, la sentenza può dare l’inabilitazione. Se si chiedeva l’inabilitazione, la sentenza non può dare l’interdizione, a meno che lo richiede il PM.
B) Gli effetti costitutivi si producono dal giorno della pubblicazione della sentenza
C) E’ assoggettata ai mezzi di impugnazione propri delle sentenze e, pertanto, idonea a passare in giudicato. Può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero potuto proporre la domanda:
a) non c’è il principio della soccombenza
b) non c’è il principio che le parti che partecipano al giudizio di appello devono essere le stesse che hanno partecipato al primo grado
REVOCA della sentenza di interdizione e inabilitazione : essa è esperibile solo dopo che si è formato il giudicato ( fintanto che sono esperibili i mezzi di impugnazione no ) da tutti coloro che avevano il diritto di promuovere la revoca. Anche l’interdetto e l’inabilitato può chiedere la revoca della pronuncia che lo riguarda perché è il soggetto maggiormente interessato e ha, in relazione al processo, capacità processuale.

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