giovedì 22 novembre 2007

Il primo piano regolatore fu introdotto con la legge n.2359/ 1865 Qui potete trovare la storia del Piano Regolatore Generale-sua approvazione

PIANO REGOLATORE GENERALE
STORIA DEL PRG IN ITALIA.
Introduzione
Il piano regolatore generale Comunale(P.R.G.C) è definito come uno strumento che regola l’attività edificatoria in un territorio comunale . E’uno strumento redatto dal singolo comune o da più comuni limitrofi- (Piano Regolatore Generale Intercomunale ) e contiene indicazioni sul possibile utilizzo o tutela del territorio cui si riferisce.
Il primo Piano Regolatore fu introdotto dalla legge 2359/1865 ed era costituito da due parti : un Piano regolatore edilizio, il cui ambito d’intervento era perimetro della città esistente , e un Piano d’ampliamento,il cui ambito era il circondario esterno:
Le sue caratteristiche principali sono:
*E’ uno strumento facoltativo, i comuni che vogliono dotarsene devono fare precisa richiesta giustificando l’esigenza
*E’ esteso al solo territorio urbano, nella campagna non si ha pianificazione edilizia
*E’ direttamente attuativo , non ha bisogno di un ulteriore livello di attuazione
*Ha durata limitata nel tempo di 25 anni
*La sua entrata in vigore ha dichiarazione di pubblica utilità
*Ha veste di tipo iconico,dettaglio fino alla scala architettonica,con la sua morfologia architettonica
LA LEGGE URBANISTICA NAZIONALE N.1150 DEL 17 AGOSTO 1942
ha introdotto un nuovo tipo di Piano Regolatore con radicale trasformazione delle sue caratteristiche:




*Si chiama PRG PIANO REGOLATORE GENERALE , è esteso all’intero territorio comunale , città e campagna *E’ obbligatorio per i comuni più importanti compresi in un elenco redatto dal ministero dei lavori pubblici (elenco che dopo guerra sarà affidato alle regioni )
*Non è direttamente attuativo , necessita di un ulteriore livello di attuazione *non ha scadenza , così facendo si escludono vuoti normativi
*Ha veste simbolica , i simboli fanno riferimento alle diverse tipologie di fabbricazione sull’area
* C A R A T T E R I S T I H E*
*Il PRG del 1942 nasce come strumento regolatore della crescita urbana ma intorno agli anni 70 diviene strumento di gestione dell’assetto del territorio
*FINALITA’: disegnare la crescita delle città,gestione dell’incremento urbano
*LIMITI SPAZIALI: perimetro del territorio comunale
*COGENZA:obbligatorio per comuni compresi nella lista delle regioni
*VALIDITA’: tempo indeterminato
*CONTENUTI PRINCIPALI :
- rete principale delle infrastrutture
-zonizzazione del territorio comunale
-indicazione degli spazi destinati a spazi d’uso pubblico
-indicazione delle aree destinate a fabbricati d’uso pubblico
* ELABORATI*
*1 Piano di inquadramento territoriale,illustra dove ci troviamo,scala 1:50000
2 Stralcio di P.T.C.( Piano Territoriale di Coordinamento),scala 1.25000
3 Descrizione dello stato attuale, scala 1.25000
4 Progetto di PRG, il PRG è una sorta di progetto architettonico a scala urbana e diventa poi legge.
COMPRENDE
Piano di Viabilità,scala 1.5000
Piano di Azzonamento , zonizzazione,scala 1.5000
5 Tavola di delimitazione e computo aree ( residenze,attività produttive ed aree ad uso pubblico), scala 1.5000
6 Tavola dei Piani Attuativi,localizzano le aree oggetto di strumenti attuativi
7 Edilizia scolastica oggetto del D M del 1975,scala 1.5000
8 Norme tecniche di attuazione,consentono la specificazione e il dettaglio della zonizzazione
9 Relazione Tecnica Illustrativa
10 Stima sommaria dei costi, ( non prevista dalla legge )
Dal 1968 con D M n.1444 ha altre due tavole:






11 Zone omogenee oggetto della zonizzazione,perimetrale ed evidenziate
12 Verifica del rispetto degli standards urbanistici

Procedura per l’entrata in vigore
IL PRG inizia il suo iter mediante l’adozione del Consiglio.In questo momento i rappresentanti della collettività devono depositare e pubblicare il Piano . Le procedure di deposito e pubblicazione sono descritte dalla legge Urbanistica Nazionale 1150/1942 . Per 30 giorni il PRG deve poter essere visto da tutti mediante affissione all’albo pretorio. Una recente legge stabilisce che la notizia della pubblicazione sia data anche tramite giornali a tiratura nazionale:Tutto questo tramite una fase preventiva di osservazione che nascono come contributo che singoli o associazioni possono dare per perfezionare il piano adottato: Possono essere fatte per altri 30 giorni . Si avvia la fase delle controdeduzioni con successivi rigetti e accoglimenti. Il pacco viene trasferito in Regione .
La giunta regionale ha quattro possibilità:
- non approva e lo ritrasmette in comune
-apporta modifiche sostanziali, il comune deve ripubblicare
–apporta modifiche non sostanziali e approva il piano
- approva il piano
Il piano entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale il giorno dopo l’approvazione:
L’intero iter può durare anche 3-4 anni con il rischio che il P R G entri in vigore con il territorio cambiato.Per evitare questo , nel 1952 viene emanata la legge n.1902 che stabilisce la possibilità di tutelare il PIANO mediante misure di SALVAGUARDIA. Il SINDACO che riceve la richiesta di permesso per una trasformazione territoriale in conformità rispetto al P.R.G. vigente ma in difformità rispetto al P.R.G. in itinere ha la possibilità di SOSPENDERE ogni decisione rimandandola a quando il piano in itinere sarà approvato . Queste facoltà sono divenute OBBLIGATORIE con la legge Ponte n.765 dell’anno 1967.SCATTANO quindi le MISURE di SALVAGUARDIA del piano per la durata di 5 ( Cinque ) anni. Va aggiunto che nell’anno 2001 con il D P R n.380 viene istituito il Testo Unico sulla raccolta delle leggi URBANISTICA .

Parte 1^


CONSIGLIERE PROCACCINI
GRUPPO P R I ZAGAROLO VIVERE A ZAGAROLO

2 commenti:

Anonimo ha detto...

La ringrazio per intiresnuyu iformatsiyu

Mario Procaccini ha detto...

Art. 9 (Recupero urbanistico dell’abusivismo edilizio e modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e successive modifiche) 1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 29 della l. 47/1985, come modificato dall’articolo 32, comma 42, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, i comuni interessati da insediamenti edilizi abusivi provvedono, entro il 30 giugno 2007, al loro recupero urbanistico attraverso apposite varianti speciali, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente), capi I e II, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, le cui proposte possono essere presentate sia da soggetti pubblici che privati. 2. Nel caso di nuclei edilizi abusivi perimetrati, il recupero urbanistico provvede, tra l’altro, a conferire agli insediamenti: a) un razionale inserimento territoriale e urbano, in particolare delle infrastrutture viarie e di trasporto; b) un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria; c) la disciplina per l’edilizia esistente e il suo eventuale completamento, nel rispetto degli interessi e dei vincoli di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico. 3. Al secondo comma dell’articolo 6 bis della l.r. 28/1980, da ultimo modificato dalla legge regionale 17 dicembre 1996, n.58, le parole da: “omissis" a: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”. 4. All’articolo 15 della l.r. 28/1980: a) al primo comma le parole da: “omissis” a: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”; b) al secondo comma le parole da: “omissis” a: “omissis.” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.